Modifiche alle leggi regionali 2 maggio 1980, n. 28 e 21 maggio 1985, n. 76, concernenti l'abusivismo edilizio ed i criteri per la determinazione dei contributi di concessione edilizia in sanatoria (1).

Numero della legge: 58
Data: 17 dicembre 1996
Numero BUR: 35
Data BUR: 27/12/1996

L.R. 17 Dicembre 1996, n. 58
Modifiche alle leggi regionali 2 maggio 1980, n. 28 e 21 maggio 1985, n. 76, concernenti l'abusivismo edilizio ed i criteri per la determinazione dei contributi di concessione edilizia in sanatoria (1).

Art. 1

(Modifica agli articoli 1, 6 bis e 15 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28)


1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 76, le parole: "1 ottobre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993".

2. Al comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 28 del 1980, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 76 del 1985, le parole "1 ottobre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993".

3. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 28 del 1980, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 76 del 1985, le parole: "1 ottobre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993".


Art. 2
(Modifica dei termini per il recupero urbanistico di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28)

1. I termini previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2, e dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 28 del 1980, come modificata dalla legge regionale n. 76 del 1985, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3
(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 769)


1. (Omissis) (2).

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 76 del 1985, dopo le parole: "lettere a) e b)" sono inserite le seguenti: "e b-bis)".

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 76 del 1985, dopo le parole: "a 0,3 ed a 0,65" sono inserite le seguenti: "ed a 0,85".

4. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 76 del 1985, dopo le parole: "lettere a) e b)" sono inserite le seguenti: "e b-bis)".

5. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 76 del 1985, dopo le parole: "a 0,5 ed a 0,8" sono inserite le seguenti: "ed a 1".

6. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 76 del 1985, dopo le parole: "lettere a) e b)" sono inserite le seguenti: "e b-bis)".

Art. 4
(Modifica all'articolo 2 delle legge regionale 21 maggio 1985, n. 76)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 76 del 1985, le parole: "1 ottobre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993".


Art. 5
(Abrogazione espressa)


1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 76 del 1985, è abrogato.




Note:


(1) Pubblicata sul BUR 27 dicembre 1996, n. 35 (S.O. n. 4).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 19 aprile 1997, n. 16 (S.S. n. 3).

(2) Inserisce la lettera b-bis) al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 76.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.