Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o temporanea.(1)

Numero della legge: 18
Data: 4 aprile 2000
Numero BUR: 10
Data BUR: 10/04/2000

L.R. 04 Aprile 2000, n. 18 (1)
Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o temporanea.(1)

Art. 1

(Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o temporanea)

1. In deroga all'articolo 11, comma 1, lettera f) ed all'articolo 15 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, nei confronti di coloro che alla data del 30 settembre 1999 occupano senza titolo ovvero sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione per assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o temporanea di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, il comune dispone, in presenza dei requisiti prescritti dall'articolo 11 della l.r. 12/1999 e delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, l'assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio.

2. L'assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 1 è subordinata:
a) al protrarsi dell'occupazione senza soluzione di continuità da parte dello stesso nucleo familiare dal 30 settembre 1999 fino al momento dell'assegnazione;
b) all'accertamento del possesso, da parte degli occupanti, dei requisiti prescritti per l'accesso dall'articolo 11 della l.r. 12/1999, limitatamente a quelli di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), alla data di presentazione della domanda di assegnazione in regolarizzazione;
c) al recupero da parte dell'ente gestore dell'alloggio dell'indennità di occupazione, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 5 della l.r. 12/1999 e maggiorata di una somma pari al trenta per cento del tasso legale di interesse vigente, e delle spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione, anche in forma dilazionata. Il pagamento dilazionato deve essere effettuato:
1) in un numero massimo di ventiquattro rate mensili per importi inferiori a lire due milioni;
2) in un numero massimo di quarantotto rate mensili per importi superiori a lire due milioni e fino a quattro milioni;
3) in un numero massimo di sessanta rate mensili per importi superiori a lire quattro milioni;
d) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio, già scelto, ad un soggetto legittimo assegnatario e che l'alloggio occupato non sia destinato a specifiche e predeterminate categorie di utenti o sia stato già assoggettato a riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa;
e) alla presentazione di apposita domanda ai sensi del comma 4.

3. Ai fini dell'assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a quello fissato, alla data di presentazione della domanda, per la decadenza dell’assegnazione.

4. I soggetti interessati presentano la domanda di assegnazione in regolarizzazione al comune e, per conoscenza, all'ente gestore dell'alloggio. La domanda è redatta su apposito modello predisposto dall'Assessorato regionale competente in materia di urbanistica e casa in distribuzione presso i comuni e gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (2)
5. L'accertamento dei requisiti per l'accesso di cui al comma 2, lettera b) è effettuato entro il termine di dodici mesi per i comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti e di sei mesi per i comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti, dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande previsto dal comma 4, da una apposita commissione costituita dal comune, composta da tre dipendenti pubblici esperti in materia. Il Comune di Roma ha facoltà di istituire una commissione di nove componenti al fine dell'articolazione in tre sottocommissioni. La commissione procede all'esame della documentazione verificandone la completezza, la regolarità e la veridicità anche attraverso l'ausilio di certificati storico-anagrafici di residenza e di stato di famiglia acquisiti autonomamente dalla commissione stessa.

6. Gli enti gestori sono tenuti a verificare l'effettiva e regolare occupazione degli alloggi, anche mediante l'incrocio dei dati anagrafici con quelli delle utenze dei pubblici servizi.

7. I comuni che non abbiano ancora provveduto alle assegnazioni in regolarizzazione previste dall'articolo 46 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, come modificato dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 54 e dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 30, prima di procedere alle assegnazioni di cui al presente articolo, perfezionano, entro il 31 agosto 2008, i procedimenti di assegnazione validamente avviati sulla base del richiamato articolo 46, a favore di coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla citata normativa, abbiano presentato regolare domanda nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 46 della l.r. 33/1987 e successive modificazioni. Per l'assegnazione i comuni possono avvalersi della commissione di cui al comma 5. (3)

8. Nei confronti degli occupanti degli alloggi indicati dal comma 2, lettera d), il comune dispone lo sgombero inserendo le relative domande in un apposito elenco. Per coloro che risultano inclusi nell'elenco il comune dispone una riserva ai sensi del regolamento di cui all'articolo 17 della l.r. 12/1999. Il comune, tuttavia, può disporre l'assegnazione di tali alloggi nei confronti degli occupanti, qualora il soggetto a favore del quale l'alloggio medesimo è assegnato i riservato vi acconsenta espressamente ed opti per l'inserimento nel citato elenco. Prima di disporre l'assegnazione dell'alloggio in regolarizzazione, il comune richiede comunque, all'ente gestore dell'alloggio, di accertare se il legittimo assegnatario non sia decaduto dall'assegnazione per aver ceduto l'alloggio a terzi ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 12/1999.



Art. 2
(Estinzione agevolata delle morosità)

1. Gli assegnatari di alloggi di ERP di proprietà del Comune di Roma che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia adempiuto, in tutto od in parte, agli obblighi per il pagamento dei canoni ed ogni altro eventuale onere accessorio relativi al periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono regolarizzare la propria posizione versando in un'unica soluzione, entro sessanta giorni dalla richiesta di pagamento da parte degli enti gestori, le somme dovute per il periodo dal 1° gennaio 1996 al periodo antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, non gravati da interessi legali e/o di mora.

2. Gli assegnatari possono presentare nello stesso termine di sessanta giorni previsto dal comma 1, domanda per il pagamento dilazionato, senza maggiorazioni per interessi, delle somme di cui al comma 1. Il pagamento deve essere effettuato in un numero massimo di ventiquattro rate mensili per importi inferiori a lire due milioni ed un numero massimo di quarantotto rate mensili per importi superiori a lire due milioni e fino a lire quattro milioni. Per importi superiori a lire quattro milioni il pagamento deve essere effettuato in un numero massimo di sessanta rate mensili.

3. Le somme di cui al comma 1, sono calcolate in base ai dati contabili elaborati dagli enti gestori alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo evidente errore materiale debitamente documentato a cura degli assegnatari interessati.

4. Per i primi dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, le somme complessive dovute da ciascun assegnatario possono essere recuperate a titolo transattivo. Gli assegnatari possono presentare, nello stesso termine di sessanta giorni previsti al comma 1, domanda per il pagamento dilazionato delle somme di cui al comma 2. Il pagamento deve essere effettuato con le stesse modalità di cui al comma 2.

5. Nei confronti degli assegnatari inadempienti a quanto disposto dal presente articolo gli enti gestori applicano le procedure previste dall'articolo 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

6. L'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo riguarda i rapporti che abbiano ad oggetto le unità immobiliari indicate nell'articolo 10 della l.r. 12/1999.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.



Note:

(1) Pubblicata sul Bolletino ufficiale della Regione Lazio 10 aprile 2000, n. 10, S. O. del 14 aprile 2000, n. 7

(2) Termine riaperto ai sensi dell'articolo 98 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2

(3) Comma modificato dall'articolo 53, comma 6bis della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.