Costituzione di centri per la promozione delle pietre ornamentali del Lazio (1) (1a)

Numero della legge: 47
Data: 7 luglio 1989
Numero BUR: 21
Data BUR: 01/08/1989

L.R. 07 Luglio 1989, n. 47
Costituzione di centri per la promozione delle pietre ornamentali del Lazio (1) (1a)



Art. 1

1 La Regione al fine di valorizzare i giacimenti di pietre ornamentali presenti nel Lazio e il lavoro impiegato nella estrazione e nella lavorazione di tali materiali promuove la costituzione:
a) il "Centro per la valorizzazione del travertino romano" operante nel bacino di Tivoli - Guidonia;
b) il "Centro per la valorizzazione del perlato-Coreno" operante nel bacino di Coreno Ausonio;
c) "Centro per la valorizzazione del peperino viterbese" operante nel bacino di Vitorchiano - Bagnoregio;
c bis) il “Centro per la valorizzazione del travertino sabino” operante nel bacino di Poggio Moiano; (2)
d) il "Centro regionale per la promozione delle pietre ornamentali del Lazio" (3).


Art. 2

1. I centri di cui ai punti a), b), c) e c bis) del precedente art. 1 sono costituiti su iniziativa della Regione Lazio, avvalendosi dei comuni di Guidonia Montecelio per il centro di cui al punto a), di Coreno Ausonio per il centro di cui al punto b), di Vitorchiano per il centro di Poggio Moiano per il centro di cui al punto c bis) (4)

2. Il centro regionale di cui al punto d) dell'art. 1 è costituito sotto forma di società per azioni.


Art. 3

1. Società consortili a responsabilità limitata costituite ai sensi della legge 21 maggio 1981, n. 240, tra imprese operanti nel settore delle pietre di cui all'art. 1, imprese operanti in attività indotte, enti pubblici anche territoriali, enti privati di ricerca ed assistenza tecnica, aventi per oggetto quanto previsto dal successivo art. 5, saranno incaricate della gestione dei centri di cui ai punti a), b), c) e c bis) del precedente art. 1, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le società consortili e la Regione. (5)


Art. 4

1. Alla società per azioni per il centro regionale partecipano la Regione Lazio, le amministrazioni provinciali di Roma, Frosinone, Viterbo e Rieti, la Filas (Finanziaria laziale di sviluppo), le società consortili di cui al precedente art. 3 e possono inoltre partecipare le associazioni industriali e artigianali del settore. (6)

2. La Regione e le amministrazioni provinciali non possono congiuntamente superare il cinquanta per cento del capitale sociale.


Art. 5

1. I centri di cui ai punti a), b), c) e c bis) del precedente art. 1 hanno per oggetto l'erogazione di servizi, e in particolare: (7)
a) documentazione e sperimentazione tecnologica nel campo della estrazione e lavorazione delle pietre ornamentali, soprattutto con riferimento ai nuovi impieghi delle pietre;
b) prevenzione rischi e salute dei lavoratori;
c) formazione manageriale;
d) formazione professionale dei lavoratori, soprattutto in riferimento a lavorazioni innovative;
e) assistenza alle imprese e ricerca per la utilizzazione dei materiali di risulta e di scarto;
f) assistenza alle imprese per l'introduzione di processi produttivi e tecnologie innovative;
g) assistenza alle imprese per il "marketing" nazionale ed estero;
h) assistenza alle imprese per la commercializzazione dei prodotti;
i) offerta di ambienti per l'esposizione permanente di prodotti locali del settore.

2. Il centro regionale di cui al punto d) del precedente art. 1 ha per oggetto il raccordo e la realizzazione d iniziative comuni fra i centri di cui ai punti ai punti a), b), c) e c bis) del precedente art. 1, nonchè la promozione di iniziative in Italia e all'estero finalizzate alla valorizzazione delle pietre ornamentali del Lazio. (7)

3. L'assistenza alle imprese all'estero viene svolta secondo quanto stabilito nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.


Art. 6

1. I regolamenti per il funzionamento dei centri di cui ai punti a), b), c) e c bis) del precedente art. 1 sono proposti dai comuni di cui all'art. 2, approvati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente e previa consultazione delle società consortili di cui al precedente art. 3 e delle associazioni imprenditoriali del settore che fanno parte integrante della convenzione di cui al precedente art. 3. (8)

2. Lo statuto della società di cui al precedente art. 4 è predisposto dai rappresentanti della Regione Lazio ed è approvato
dall'assemblea dei soci.


Art. 7

(Omissis) (9).


Art. 8

1. La Regione delega i comuni di Guidonia Montecelio, Coreno Ausonio, Vitorchiano e Poggio Moiano a promuovere i centri di cui ai punti a), b), c) e c bis) del precedente art. 1 e autorizza i comuni a rappresentare i centri nei rapporti con enti finanziatori fino alla stipula della convenzione che affida la gestione a società consortili. (10)

2. (Omissis) (11).

3. La mancata costituzione di tutti i quattro centri di cui ai punti a), b), c) e c bis) del precedente art. 1 è condizione ostativa alla costituzione della società per azioni per il centro regionale di cui al secondo comma del precedente art. 2. (12)


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 1 agosto 1989, n. 21 (S.O. n. 1).

(1a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa B21900

(2) Lettera inserita dall'articolo 80, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

(3) Per utile coordinamento, si ritiene opportuno riportare integralmente il testo dell'art. 25 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14:
"25 1. La Regione concede ai centri per la valorizzazione delle pietre ornamentali costituiti ai sensi della legge regionale 17 luglio 1989, n. 47, contributi, nel limite del 75 per cento delle spese ritenute ammissibili, e fino ad un massimo di L. 100.000.000 per ciascun centro, per la realizzazione di progetti inseriti in programmi relativi alle attività previste dall'art. 5 della stessa legge.
2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta valuta i programmi di attività e seleziona i progetti, che devono indicare le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione e i costi, secondo criteri predeterminati con propria deliberazione.
3. I programmi e le domande per accedere ai contributi devono essere presentati all'Assessorato sviluppo economico ed attività produttive secondo le modalità e nei termini previsti dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione di cui al comma 2.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento di L. 300.000.000, che viene iscritto sul capitolo di bilancio n. 22114 così ridenominato: "Contributo per i progetti dei centri per la valorizzazione delle pietre ornamentali di cui alla L.R. 47/1989".
5. L'art. 7 della L.R. 47/1989 è abrogato.".

(4) Comma modificato dall'articolo 80, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

(5) Comma modificato dall'articolo 80, comma 1, lettera c) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

(6) Comma modificato dall'articolo 80, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

(7) Comma modificato dall'articolo 80, comma 1, lettera e) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

(8) Comma modificato dall'articolo 80, comma 1, lettera f) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

(9) Articolo abrogato dall'art. 25, comma 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(10) Comma modificato dall'articolo 80, comma 1, lettera g), numero 1) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

(11) Comma soppresso dall'art. 4, comma 2 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25.

(12) Comma modificato dall'articolo 80, comma 1, lettera g), numero 2) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.