Primi interventi per la tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti (1) (3)

Numero della legge: 70
Data: 19 novembre 1983
Numero BUR: 34
Data BUR: 10/12/1983

L.R. 19 Novembre 1983, n. 70
Primi interventi per la tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti (1) (3)


[Art. 1
(Finalita')

La Regione Lazio disciplina con la presente legge la ricerca e l' utilizzazione delle risorse idriche sotterranee ai fini del corretto e razionale uso delle acque e per la loro tutela dall' inquinamento.


Art. 2
(Catasto dei pozzi)

Per le finalita' di cui al precedente Art. 1 e' istituito il catasto dei pozzi a livello regionale, provinciale e comunale ordinato per territorio comunale.


Art. 3
(Modalita' per la presentazione delle denunce)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari dei pozzi esistenti nel territorio regionale devono presentare alla Regione - settore opere e lavori pubblici dell' Amministrazione regionale decentrata competente - una denuncia in triplice originale secondo il modello di scheda allegato << A >> contenente, tra l' altro, le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome e domicilio del proprietario e dell' utente;
b) denominazione della localita' e della zona ove e' ubicato il pozzo;
c) diametro e profondita' del pozzo dal piano di campagna, caratteristiche del rivestimento e dispositivi di sicurezza installati all' imboccatura del pozzo stesso;
d) quantitativo d' acqua estratto nell' anno, periodo dell' anno in cui si effettua l' utilizzazione delle acque, caratteristiche del macchinario installato;
e) uso cui l' acqua e' destinata e, se trattasi di uso irriguo, l' estensione dei terreni irrigati, di uso potabile, il numero delle persone o degli abitati serviti, di uso industriale, il tipo di insediamento e l' attivita' svolta;
f) estremi dell' eventuale provvedimento amministrativo di autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee, ovvero di concessione di derivazione delle medesime a norma del testo unico delle leggi sulle acque ed impianti elettrici emanato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni.
Il settore decentrato di cui al primo comma rilascia ricevuta delle denunce presentate ai sensi della presente legge e trasmette il secondo ed il terzo originale rispettivamente al comune ed alla provincia competenti.


Art. 4
(Modalita' per lo scavo di nuovi pozzi)

Chiunque intenda effettuare ricerche di acque sotterranee nel territorio regionale, qualunque ne sia l' utilizzazione prevista, deve farne richiesta alla Regione Lazio - settore opere e lavori pubblici dell' Amministrazione regionale decentrata competente. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome e domicilio del richiedente;
b) denominazione della localita' e della zona ove si intende effettuare la ricerca;
c) uso cui l' acqua e' destinata.
La domanda deve inoltre essere corredata dalla seguente documentazione:
1) autorizzazione del comune, rilasciata ai sensi del regolamento di igiene ovvero del regolamento edilizio comunale, o, in mancanza, nulla - osta del comune ad effettuare la ricerca;
2) planimetria catastale della zona ove si intende effettuare la ricerca;
3) relazione tecnica a firma di un geologo da cui risultino la natura geologica del terreno interessato dalla ricerca, nonche' le prescrizioni da adottare per la regolare esecuzione dei lavori, a tutela della pubblica incolumita' e del sistema idrico del sottosuolo;
4) dichiarazione dell' ufficio distrettuale delle miniere attestante che l' area ove si intende effettuare la ricerca e' inclusa o meno in concessioni minerarie gia' assentite, con indicazione delle eventuali ditte concessionarie.
Il settore opere e lavori pubblici dell' Amministrazione regionale decentrata da' comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia gia' a conoscenza, e ne dispone l' affissione per quindici giorni all' albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati, con invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.
Previa visita sul luogo, il suddetto settore, ove non vi siano opposizioni, propone alla Giunta regionale il rilascio dell' autorizzazione richiesta se non ostino motivi di pubblico interesse.
Nel caso in cui vi siano opposizioni, la Giunta regionale decide sentita la seconda sezione del comitato tecnico consultivo di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.
Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalita', i termini da osservarsi nel corso dell' attivita' di ricerca, la cauzione da versarsi dal richiedente e l' indennita' da corrispondere anticipatamente al proprietario del suolo.
Al Giunta regionale, con propria deliberazione, rilascia l' autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee con la data di inizio e di ultimazione dei lavori di ricerca e le prescrizioni da osservarsi da parte degli interessati. Copia del provvedimento autorizzatorio viene trasmessa anche agli enti di cui al precedente Art. 2.
Quando, in seguito a ricerche, siano state rinvenute acquee sotterranee, deve essere avvisato il settore opere e lavori pubblici dell' Amministrazione regionale decentrata competente.
Il settore suindicato:
rileva le caratteristiche del pozzo (localizzazione, diametro, profondita', portata dichiarata ed ogni altra notizia utile in ordine alla tutela delle acque di falda ed ai dispositivi di sicurezza adottati); comunica al comune ed alla provincia competenti i dati suddetti; comunica all' autorita' competente i dati acquisiti relativi alle acque rinvenute per l' eventuale iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche, ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
I dati indicati precedente comma sono utilizzati dagli enti di cui al precedente Art. 2 per l' aggiornamento del catasto dei pozzi istituito con la presente legge.


Art. 5
(Attivita' di controllo)

Le amministrazioni provinciali, nell' ambito dell' attivita' di cui al punto b) dell' Art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, controllano, anche avvalendosi degli uffici e servizi di comuni singoli od associati e delle comunita' montane, le operazioni di ricerca delle acque sotterranee, nonche' l' emungimento dei pozzi, al fine di evitare pregiudizi alle caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche delle acque di falda e/ o turbativa, agli interessi di carattere generale. Nell' esercizio delle funzione di cui al comma precedente l' amministrazione provinciale propone al comune l' adozione degli eventuali provvedimenti di competenza intesi a garantire la tutela del sistema idrico nel sottosuolo. Il comune puo' adottare specifici e motivati interventi restrittivi od integrativi dell' autorizzazione regionale in merito alla ricerca ed all' utilizzazione delle acque sotterranee per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili delle acque, nonche' alla tutela dell' ambiente e dell' i
ncolumita' e salute dei cittadini. Quando i pozzi non sono piu' utilizzati o siano realizzati in modo non conforme alle norme tecniche che saranno fissate con un successivo regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre 1984, il comune con ordinanza del sindaco dispone che l' interessato, a sua cura e spesa, effettui la cementazione del pozzo assegnando un termine per l' esecuzione dei lavori. Se le opere di chiusura non vengono effettuate nei termini stabiliti, il comune effettua i lavori d' ufficio ed addebita all' interessato le spese sostenute secondo le procedure di legge (2)
I dati e le notizie relativi ai provvedimenti adottati dal comune ai sensi del presente Art. sono comunicati agli enti di cui al precedente art. 2 per l' aggiornamento del catasto dei pozzi.


Art. 6
(Sanzioni)

Chiunque violi le norme della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000. All' accertamento delle violazioni provvedono gli organi di polizia urbana e rurale dei comuni nonche' gli altri organi indicati dalle leggi, ai sensi della normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.]



Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 dicembre 1983, n. 34

(2) Comma sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 3 ottobre 1984, n. 68

(3) Legge abrogata dall'articolo 8, comma 18, lettera a), della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 15 del medesimo articolo 8

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.