Lottizzazioni a scopo edilizio (1).

Numero della legge: 34
Data: 22 luglio 1974
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1974

L.R. 22 Luglio 1974, n. 34
Lottizzazioni a scopo edilizio (1).


Art. 1

Definizione di lottizzazione e scopo edilizio. Sono lottizzazioni di terreno a scopo edilizio le utilizzazioni del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, prevedano la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralitā di edifici a destinazione residenziale, turistica industriale, artigianale o commerciale, o comunque l'insediamento di abitanti o di attivitā in misura tale da richiedere la predisposizione o l'integrazione delle opere di urbanizzazione tecnica o sociale occorrenti per le necessitā dell'insediamento.
Sono considerate lottizzazioni di terreno a scopo edilizio anche:
a) le iniziative comunque tendenti a frazionare i terreni, non compresi in piani particolareggiati d'esecuzione nč in piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, per renderli idonei ad accogliere insediamenti residenziali, turistici, industriali, artigianali o commerciali, anche indipendentemente dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ed in particolare: i frazionamenti delle aree destinate dagli strumenti urbanistici alle attivitā agricole, ove i lotti siano inferiori a quelli minimi previsti da tali strumenti; qualunque frazionamento delle aree destinate dagli strumenti urbanistici alla formazione di spazi pubblici o di uso pubblico;
b) le iniziative tendenti a dotare di opere di urbanizzazione i terreni non compresi in piani particolareggiati nč in piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, nonchč l'esecuzione anche parziale, da parte dei privati proprietari o per loro conto, di opere di urbanizzazione tecnica non strettamente necessarie alla conduzione dei fondi agricoli o all'accessibilitā di edifici giā legittimamente realizzati. In sede di rilascio di singola licenza edilizia, l'amministrazione comunale č tenuta ad accertare che la stessa non sia soggettivamente ed oggettivamente collegata ad altre precedenti o contemporanee richieste di licenza edilizia, e ciō al fina di evitare che, attraverso singole licenze si dia attuazione ad una lottizzazione di fatto.


Art. 2

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Art. 3

(2)



Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 30 luglio 1974, s.o. n. 21

(2) Articolo abrogato dall'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.