Sistema statistico regionale - SISTAR Lazio (1)

Numero della legge: 47
Data: 30 ottobre 1998
Numero BUR: 32
Data BUR: 20/11/1998

L.R. 30 Ottobre 1998, n. 47
Sistema statistico regionale - SISTAR Lazio (1)


Art. 1
(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 disciplina le attività di rilevazione, di elaborazione, di analisi, di gestione, di diffusione e di archiviazione dei dati statistici effettuate, nelle materie di competenza regionale, dalla Regione stessa ovvero da enti ed organismi pubblici operanti nel territorio, al fine di garantire l'omogeneità e la razionalizzazione dei flussi informativi e di concorrere all'attività del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN). (2)


Art. 2
(Sistema statistico regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il sistema statistico regionale, di seguito denominato SISTAR Lazio, costituito:
a) dalla apposita struttura statistica regionale facente parte del sistema statistico nazionale, ai sensi del d.lgs. 322/1989, con funzioni tecnico-scientifiche e con il compito di coordinamento delle strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale ai fini dell'unicità di indirizzo tecnico e metodologico;
b) dagli uffici statistici od altre unità organizzative, comunque denominate, costituite ai sensi del d.lgs. 322/1989, operanti presso:
1) le amministrazioni provinciali del Lazio e la città metropolitana di Roma ove istituita;
2) i comuni del Lazio, in forma singola o associata, e le comunità montane;
3) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Lazio;
4) gli enti dipendenti e le aziende regionali, ivi comprese le aziende sanitarie locali e ospedaliere;
c) da altri enti ed organismi pubblici e/o privati, operanti nel territorio regionale, individuati con deliberazione della Giunta regionale e sulla base di apposita convenzione.

2. La Regione promuove le opportune intese tra i soggetti facenti parte del SISTAR Lazio e del SISTAN per il miglior coordinamento delle rilevazioni di interesse regionale previste nel programma statistico regionale di cui all'articolo 3.


Art. 3
( Programma statistico regionale)

1. Il programma statistico regionale determina, sulla base degli obiettivi definiti nei programmi di attività degli enti facenti parte del SISTAR Lazio, le priorità in ordine alle rilevazioni, elaborazioni ed analisi statistiche di interesse regionale da effettuare, nonché le risorse finanziarie da destinare alle stesse, tenuto conto delle disposizioni del programma statistico nazionale.

2. Il programma di cui al comma 1 ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Il programma e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere del comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 6. (3)

3. Per la predisposizione del programma statistico regionale, la Regione procede alle consultazioni con gli enti del SISTAR Lazio e ne acquisisce le proposte. Il programma statistico regionale e i suoi aggiornamenti annuali sono sottoposti, altresì, al parere della conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della l.r. n. 14/1999. (4)


Art. 4
(Compiti del SISTAR Lazio)


1. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, le strutture e gli enti di cui all'art. 2, comma 1, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti di programmazione del SISTAR Lazio e delle direttive del SISTAN:
a) promuovono e realizzano l'attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;
b) contribuiscono alla costituzione ed allo sviluppo di una rete informativa a fini statistici;
c) partecipano alla realizzazione e gestione degli archivi statistici del SISTAR Lazio.


Art. 5
(Compiti della Regione nel SISTAR)


1. La Regione, attraverso la struttura statistica a ciò preposta:
a) contribuisce alla promozione ed allo sviluppo informativo a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi regionali;
b) predispone il programma statistico regionale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 3, provvedendo agli adempimenti collegati;
c) attua le rilevazioni, elaborazioni e ricerche statistiche disposte autonomamente come supporto conoscitivo all'attività di governo sulla base del programma statistico regionale;
d) attua l'indirizzo ed il coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del SISTAR Lazio stabilendo, altresì, i criteri organizzativi e le modalità per l'interscambio dei dati, previo parere del comitato tecnico-scientifico e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 e nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo emanati dal comitato d'indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. 322/1989;
e) predispone, in conformità a quanto stabilito dal SISTAN, le nomenclature e le metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico, sociale e territoriale, vincolanti per le strutture e gli enti del SISTAR (5);
f) cura l'elaborazione di indicatori di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa direttamente svolta dalla Regione o delegata agi enti locali, ai sensi della l.r. n. 14/1999 (6);
g) fornisce indicazioni, in collaborazione con gli altri uffici del SISTAR Lazio, per la elaborazione dei dati e delle metodologie nella misurazione dell'economicità delle politiche adottate, operando anche in raccordo con il servizio di controllo interno del nucleo di valutazione di cui all'art. 17 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25;
h) può svolgere attività di ricerca, su richiesta di enti e organismi pubblici e privati, sempre che vengano dagli stessi assicurati i necessari mezzi finanziari, con le modalità disciplinate da apposite convenzioni;
i) cura le pubblicazioni relative all'attività statistica, sia interna della Regione che del SISTAR Lazio, e fornisce informazioni statistiche richieste da organismi pubblici, privati e da singoli cittadini ai sensi della legislazione vigente;
l) cura e collabora ad attività di formazione e di aggiornamento nelle metodologie statistiche per gli addetti alle attività statistiche e per gli operatori del SISTAR Lazio;
l bis) promuove, anche attraverso l’erogazione di contributi sulla base di quanto previsto dal programma statistico regionale, la costituzione degli uffici di statistica presso gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), che non vi abbiano ancora provveduto (7);
m) redige una relazione annuale sulle attività svolte dal SISTAR Lazio da inviare alla Giunta regionale, al Consiglio regionale. (8)


Art. 6
(Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica della Regione)


1. E' istituito il comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica del SISTAR Lazio, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato è composto da:
a) il dirigente della struttura statistica regionale, che lo presiede;
b) un rappresentante dell'ISTAT;
c) cinque docenti di comprovata esperienza in campo nazionale nelle materie della statistica, economia, matematica, informatica e sociologia.

3. Il comitato è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, e dura in carica tre anni. Gli esperti di cui al comma 2, lettera c), sono individuati nei modi previsti dall'art. 16, della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27, e possono essere riconfermati una sola volta. Fino alla costituzione dell'albo di cui alla legge stessa, alla designazione degli esperti provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

4. Il comitato è convocato dal suo presidente, di norma, ogni due mesi. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti dell'amministrazione regionale e degli altri organismi del SISTAR Lazio interessati alle materie in esame, nonché esperti di riconosciuta professionalità negli specifici argomenti in discussione.


Art. 7
(Compiti del comitato tecnico-scientifico)


1. Il comitato di cui all'articolo 6 provvede a:
a) proporre criteri di carattere metodologico per le rilevazioni e le acquisizioni dei dati e per impostare studi ed analisi nell'ambito dell'attività del SISTAR Lazio per armonizzarla con quella del SISTAN;
b) fornire eventuale assistenza tecnica per le attività delle strutture statistiche e degli enti del SISTAR Lazio, anche ai fini del necessario coordinamento;
c) esprimere il parere in ordine al programma statistico regionale di cui all'art. 3;
d) formulare indicazioni ed elementi di valutazione al Consiglio e alla Giunta regionale in ordine alla verifica dei risultati dell'attività svolta dalle strutture statistiche e dagli enti del SISTAR Lazio, illustrati nella relazione di cui all'arti. 5, comma 1, lettera m);
e) proporre linee di indagine e criteri interpretativi di analisi dei fenomeni rilevati dal SISTAR Lazio;
f) esprimere pareri in ordine ai criteri organizzativi e alle modalità per l'interscambio dei dati tra le strutture e gli enti facenti parte del SISTAR Lazio.


Art. 8
(Prodotti statistici di interesse regionale)


1. I prodotti statistici ufficiali del SISTAR Lazio costituiscono patrimonio conoscitivo e principale fonte informativa della Regione.

2. In casi del tutto eccezionali, il Presidente della Giunta regionale può consentire l'utilizzazione, nell'ambito degli enti facenti parte del SISTAR Lazio, di dati statistici provvisori. Tali dati non sono considerati ad alcun effetto dati statistici ufficiali e non possono essere diffusi all'esterno.


Art. 9
(Segreto statistico)


1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e i dati stessi possono essere divulgati nei limiti e per le finalità di cui all'art. 9 del d.lgs. 322/1989.


Art. 10
(Obbligo di fornire dati statistici)


1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire i dati e le notizie che vengano loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. 322/1989.


Art. 11

(Sanzioni amministrative)


1. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi dell'art. 10, non li forniscono, ovvero li forniscono scientemente errati od incompleti, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie così stabilite:
a) nella misura minima di lire cinquecentomila e massima di lire cinque milioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e cinquecentomila e massima di lire quindici milioni per le violazioni da parte di enti e società.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, le violazioni sono rilevate dalle strutture e dali enti facenti parte del SISTAR Lazio. Qualora l'ufficio rilevatore non coincida con la struttura statistica regionale, viene redatto verbale di constatazione, da trasmettere alla suddetta struttura. All'emissione del verbale di accertamento, alla notifica all'interessato e alla trasmissione in copia all'ufficio contenzioso della Regione, nonché al comune competente per territorio ai fini degli adempimenti di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni, provvede la struttura statistica regionale.


Art. 12
(Norme finanziarie)


1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale sono istituiti, per memoria, i seguenti capitoli:
a) capitolo 01403, denominato: "Trasferimenti dallo Stato e dall'ISTAT per l'attività del sistema statistico regionale";
b) capitolo 02438, denominato: "Assegnazioni da enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di specifiche ricerche richieste dagli stessi".

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono istituiti i seguenti capitoli:
a) capitolo 11352, denominato: "Utilizzazione dei trasferimenti statali per l'attività del sistema statistico regionale";
b) capitolo 11354, denominato: "Utilizzazione delle assegnazioni da enti ed organismi pubblici per l'attuazione di specifiche ricerche richieste dagli stessi";
c) capitolo 11356, denominato: "Utilizzazione delle assegnazioni da enti ed organismi privati per l'attuazione di specifiche ricerche richieste dai medesimi".

3. La spesa necessaria per l'attivazione ed il funzionamento del sistema statistico regionale, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, è quantificata per l'anno 1998 in lire 200 milioni da iscrivere al capitolo n. 11358 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la seguente denominazione: "Spese per il finanziamento delle attività del sistema statistico regionale". Alla relativa copertura finanziaria si provvede, quanto a lire 30 milioni con prelevamento, di pari importo dal capitolo n. 11216, quanto a lire 50 milioni con prelevamento, di pari importo, dal capitolo n. 11423 e quanto a lire 120 milioni, con prelevamento di pari importo, dal capitolo n. 15303.

4. Dalla tabella dei capitoli di spesa indicati all'articolo 33 della legge regionale 15/1998 gli importi riferiti ai capitoli nn. 11216 e 11423 sono eliminati e l'importo riferito al capitolo n. 15303 è ridotto da lire 450 milioni a lire 330 milioni.

5. Alla spesa per la corresponsione dei compensi da erogare ai membri esterni si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 11421 del bilancio regionale di previsione 1998.



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 novembre 1998, n. 32

(2) Articolo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 24

(3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 26 luglio 2002, n. 24

(4) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 26 luglio 2002, n. 24

(5) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 26 luglio 2002, n. 24

(6) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 26 luglio 2002, n. 24

(7) Lettera inserita dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 26 luglio 2002, n. 24

(8) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge regionale 26 luglio 2002, n. 24

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.