Istituzione del seminario di Ventotene per la formazionefederalista europea.

Numero della legge: 37
Data: 13 giugno 1983
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1983

L.R. 13 Giugno 1983, n. 37
Istituzione del seminario di Ventotene per la formazionefederalista europea.

(Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1983, n. 17, S.O. n. 1)


Titolo I
ISTITUZIONE DEL SEMINARIO DI VENTOTENE PER LA FORMAZIONE FEDERALISTA EUROPEA


Capo I


Art. 1
(Finalita')

La Regione, nell' ambito delle iniziative assunte dai comuni e dalle province del Lazio direttamente od ai sensi della legge regionale 25 maggio 1982, n. 21, individua in Ventotene, dove nel 1941 fu redatto il manifesto federalista europeo, il riferimento ideale dell' attivita' regionale finalizzata allo sviluppo del processo di integrazione politica europea.
A tale scopo istituisce un seminario di formazione federalista europea, della durata compresa fra sette e dieci giorni, da svolgersi ogni anno nell' isola di Ventotene nel periodo che precede l' apertura dell' anno scolastico.


Art. 2
(Organizzazione del seminario)

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente alla cultura, individua l' organismo pubblico o privato, in possesso di adeguata esperienza e dotato di comprovata capacita' nello specifico settore, al quale affidare l' organizzazione e la conduzione del seminario e determina gli indirizzi per l' espletamento della prestazione richiesta.
Nel medesimo atto deliberativo la spesa in linea di massima occorrente per lo svolgimento dell' attivita' di cui al secondo comma del successivo articolo 4, e' assunto il relativo impegno ed e' accreditato a favore delle amministrazioni provinciali il 50 per cento della somma preventiva.
Le restanti incombenze sono svolte direttamente dalla Regione che si avvale della collaborazione del comune di Ventotene per quelle di natura logistica.


Art. 3
(Soggetti ammessi a frequentare il seminario)

Al seminario di Ventotene, istituito con la presente legge, partecipano:
a) giovani, residenti nel Lazio, in numero che sara' di volta in volta indicato dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui al primo comma del precedente articolo 2, frequentanti i corsi di scuola media superiore, corsi di studio universitari e di specializzazione;
b) giovani, residenti nel Lazio, segnalati dalle amministrazioni provinciali in aggiunta a quelli di cui alla precedente lettera a), entro il limite numerico stabilito dalla stessa deliberazione della Giunta regionale di cui al primo comma del precedente articolo 2;
c) giovani di eta' inferiore ai trenta anni, residenti in altre Regioni italiane, segnalati dall' organismo cui e' affidata la conduzione del seminario nel numero indicato dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui al precedente articolo 2.
I giovani di cui alle precedenti lettere a), b) e c) partecipano congiuntamente ai lavori del seminario onde acquisire reciproche conoscenze derivanti da esperienze maturate in realta' sociali e culturali diverse.


Art. 4
(Selezione dei partecipanti al seminario )

La selezione dei giovani di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 3, limitatamente a quelli frequentati la scuola media superiore, e' effettuata dalle amministrazioni provinciali, ciascuna per il territorio di competenza, sentiti i distretti scolastici e con la collaborazione eventuale dell' organismo incaricato della conduzione del seminario di Ventotene.
Con inizio dal 1° marzo di ogni anno, ciascuna amministrazione provinciale, sentiti i distretti scolastici del territorio di competenza, organizza conferenze e dibattiti su temi comunitari nelle scuole medie superiori dei comuni capoluogo dei distretti scolastici, cui possono partecipare tutti gli studenti del distretto.
Tale attivita' e' raccordata con quella eventualmente disposta dalle stesse amministrazioni provinciali per le iniziative di cui alla lettera c) dell' articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1982, n. 21.
L' attivita' didattica puo' essere svolta dallo stesso organismo che cura lo svolgimento del seminario. A completamento del ciclo di conferenze e dibattiti gli studenti che hanno dimostrato maggiori attitudini ed interessamento alla materia trattata sono prescelti dalle amministrazioni provinciali per frequentare il seminario di Ventotene.


Art. 5
(Partecipanti al seminario)

Entro il 30 giugno le amministrazioni provinciali indicano con apposita deliberazione i nominativi dei giovani di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 3, allegando, a prova della regolarita' delle procedure seguite per la selezione dei giovani iscritti ai corsi di scuola media superiore, dettagliata relazione.
In pari data l' organismo al quale e' affidata l' organizzazione e la conduzione del seminario di Ventotene, deve comunicare alla Regione i nominativi dei giovani di cui alla lettera c) dello stesso articolo 3; il relativo elenco e' corredato dalla indicazione dei criteri che hanno determinato la scelta dei partecipanti.


Art. 6
(Elaborazione del programma di lavoro)

Il programma di lavoro del seminario di Ventotene e' concordato tra la Regione e l' organismo incaricato della conduzione del seminario stesso, anche sulla base degli eventuali suggerimenti che le amministrazioni provinciali possono inoltrare alla Regione entro il 30 maggio di ogni anno.
Del programma di cui al precedente comma e' data tempestiva comunicazione alle amministrazioni provinciali.


Art. 7
(Finanziamento regionale)

L' onere dell' iniziativa di cui alla presente legge e' a totale carico della Regione, fatta eccezione per le spese di viaggio di andata e ritorno per e da Ventotene, che restano a carico dei partecipanti, nonche' per quelle relative alla partecipazione dei giovani segnalati dalle amministrazioni provinciali ai sensi della lettera b) del precedente articolo 3, che sono sostenute dalle amministrazioni stesse.
La Giunta regionale, verificati gli adempimenti di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, determina la spesa in linea di massima occorrente per l' organizzazione del seminario, assume il relativo impegno di spesa ed accredita a favore del comune di Ventotene il 50 per cento della spesa ritenuta necessaria.


Art. 8
(Erogazione dei fondi residui)

La somma residua da accreditare alle amministrazioni provinciali ed al comune di Ventotene rispettivamente per gli adempimenti di cui al secondo comma degli articoli 2 e 4 della presente legge, e' erogata a saldo previa presentazione del rendiconto approvato da ciascun ente con apposita deliberazione consiliare.


Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

All' onere di cui alla presente legge si fara' fronte per il 1983 con i fondi stanziati al capitolo n. 25160, del medesimo esercizio che, all' uopo, vengono integrati della somma di L. 50 milioni, in termini di competenza e di cassa, mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29001 del bilancio regionale per l' anno 1983.
Per gli anni successivi la copertura finanziaria dell' onere di cui al precedente comma e' disposta con legge di bilancio.


Titolo I
ISTITUZIONE DEL SEMINARIO DI VENTOTENE
PER LA FORMAZIONE FEDERALISTA EUROPEA


Capo II


Art. 10
(Procedure riguardanti il seminario di Ventotene per il 1983)

Lo svolgimento del seminario di Ventotene di cui al precedente capo I, per il 1983, e' regolato da normativa transitoria.
Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina gli indirizzi per l' organizzazione e la conduzione del seminario, cui deve attenersi il movimento federalista europeo, che ha organizzato il primo seminario sperimentale nel 1982, nell' ambito della legge regionale 25 maggio 1982, n. 21.
Al fine di acquisire elementi per procedere alla selezione dei giovani partecipanti al seminario, per il 1983, le conferenze ed i dibattiti di cui al secondo comma del precedente articolo 4 sono sostituiti da un unico incontro nel capoluogo di ciascuna provincia.
Restano confermate le disposizioni di cui al precedente capo I non regolamentate diversamente nel presente articolo.


Titolo II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1982, N. 21


Art. 11
(Iniziative delle amministrazioni provinciali )

Nei programmi di cui all' articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1982, n. 21, concernente: << Iniziative regionali e locali per lo sviluppo del processo di integrazione politica europea >>, possono essere previste anche iniziative assunte direttamente dalle amministrazioni provinciali.
In tal caso le amministrazioni provinciali devono concordare le iniziative stesse con i comuni ricadenti nel territorio provinciale.
Il finanziamento regionale relativo alle iniziative di cui al precedente comma e' erogato alle amministrazioni provinciali in ragione del 25 per cento della somma ritenuta ammissibile a contributo.
Le amministrazioni provinciali possono deliberare, in sede di approvazione del programma di cui all' articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1982, n. 21, un intervento finanziario a proprio carico a sostegno dei comuni titolari delle iniziative proposte per l' onere ricadente sui comuni stessi, ovvero possono rilasciare apposita garanzia per l' assolvimento degli obblighi derivanti dal programma.


Art. 12
(Modalita' di attuazione delle iniziative delle amministrazioni provinciali e verifica regionale )

Le iniziative incluse nei programmi di cui alla legge regionale 25 maggio 1982, n. 21, ed approvate entro l' anno in cui e' disposta la relativa copertura finanziaria, possono essere realizzate nel successivo esercizio finanziario.
Sulla base di quanto previsto dal precedente comma la Giunta regionale, in attuazione del secondo comma dell' articolo 7 della richiamata legge regionale n. 21 del 1982, riferisce al Consiglio regionale sulle iniziative svolte interamente o parzialmente nell' anno precedente, prescindendo dalle previsioni del programma relativo allo stesso anno.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.