Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche

Numero della legge: 1
Data: 28 marzo 2012
Numero BUR: 14
Data BUR: 14/04/2012

L.R. 28 Marzo 2012, n. 1
Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio – ARSIAL) e successive modifiche


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


promulga



la seguente legge:

SOMMARIO


Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Marchio regionale collettivo di qualità)
Art. 3 (Regolamento regionale)
Art. 4 (Disciplinari di produzione)
Art. 5 (Ripartizione delle risorse)
Art. 6 (Contributi per la costituzione e l’avviamento dei comitati promotori e delle associazioni)
Art. 7 (Contributi per lo sviluppo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità)
Art. 8 (Interventi di educazione alimentare e attività di promozione)
Art. 9 (Controlli sull’uso del marchio regionale e vigilanza sui soggetti abilitati all’attività di controllo. Banca dati)
Art. 10 (Controlli, revoca dei contributi e del marchio regionale)
Art. 11 (Modifica alla l.r. 2/1995 e successive modifiche)
Art. 12 (Rispetto della normativa dell’Unione europea)
Art. 13 (Disposizione finanziaria)


Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, al fine di assicurare ai consumatori la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, sostiene lo sviluppo di sistemi di qualità e di tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari ed incentiva la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica tipica regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina:
a) il marchio regionale collettivo di qualità;
b) i controlli sull’uso del marchio regionale collettivo di qualità e sul rispetto dei relativi disciplinari di produzione di prodotti di qualità;
c) la programmazione e la concessione di contributi per:
        1) la costituzione e l’avviamento dei comitati promotori e delle associazioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e agroalimentari e successive modifiche, ivi compresi i consorzi di tutela, responsabili della registrazione e della supervisione dell’uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nonché quelli relativi al marchio regionale collettivo di qualità;
        2) lo sviluppo di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità attraverso il miglioramento dei processi di produzione, anche mediante l’applicazione dei sistemi di autocontrollo e di gestione aziendale, nonché l’introduzione di sistemi di tracciabilità aziendale e di filiera e lo sviluppo di metodologie scientifiche di certificazione di dettaglio;
d) il controllo sui contributi di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di interventi di educazione alimentare e di attività di promozione;
f) politiche di incentivazione per l’adozione di sistemi di verifica e di certificazione, anche su basi scientifiche, che garantiscano la qualità, diretta e indiretta, dei prodotti di origine animale e dei metodi di produzione e lavorazione di tali prodotti.

Art. 2
(Marchio regionale collettivo di qualità)

1. La Regione adotta un marchio regionale collettivo di qualità per garantire l’origine, la natura e la qualità nonché la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di seguito denominato marchio regionale, che viene registrato ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e successive modifiche.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, i prodotti agricoli e agroalimentari d’ammettere all’uso del marchio regionale e adotta i relativi disciplinari di produzione.
3. L’etichetta apposta sui prodotti concessionari del marchio regionale reca l’indicazione relativa all’origine del prodotto, se commercializzato allo stato fresco, ovvero delle materie prime di origine agricola ed il luogo di trasformazione sostanziale del prodotto, se trattasi di prodotto trasformato.

Art. 3
(Regolamento regionale)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, con regolamento di attuazione ed integrazione, individua, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura:
a) la denominazione del marchio regionale e le sue caratteristiche ideografiche;
b) i criteri e le modalità di concessione in uso del marchio regionale, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa;
c) le modalità d’uso del marchio regionale;
d) le modalità di svolgimento dei controlli di cui all’articolo 9;
e) procedure semplificate per l’ammissione all’uso del marchio regionale delle produzioni agroalimentari di qualità certificata ai sensi della normativa dell’Unione europea;
f) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, assegnando priorità ai progetti finalizzati ad attestare l’assenza di organismi geneticamente modificati nei processi di produzione, ai sensi della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati) e successive modifiche;
g) gli obblighi dei beneficiari dei contributi e le modalità di svolgimento dei controlli di cui all’articolo 10.



Art. 4
(Disciplinari di produzione)

1. I disciplinari di produzione di cui all’articolo 2, comma 2, sono conformi alla normativa dell’Unione europea in materia di sistemi di qualità alimentare e, in particolare, prevedono:
a) l’indicazione delle caratteristiche intrinseche dei prodotti, degli ingredienti e dei processi di trasformazione, nonché dei requisiti qualitativi obiettivi, misurabili e verificabili;
b) l’utilizzo di requisiti di qualità superiori a quelli previsti dalla normativa vigente per prodotti della stessa categoria;
c) l’impiego di norme e criteri per la tutela della salute pubblica, del benessere degli animali e per la tutela dell’ambiente;
d) la garanzia dell’identificazione e della tracciabilità di tutto il processo produttivo, dalla materia prima fino al prodotto finito;
e) l’accesso a tutti i produttori.


Art. 5
(Ripartizione delle risorse)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio annuale di previsione, con propria deliberazione, definisce, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi ambiti d’intervento previsti dalla presente legge nonché le relative priorità.


Art. 6
(Contributi per la costituzione e l’avviamento dei comitati
promotori e delle associazioni)

1. La Regione concede contributi ai comitati promotori e alle associazioni operanti nel territorio regionale e responsabili per la registrazione, la supervisione e l’uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o del marchio di qualità, purché conformi alla legislazione dell’Unione europea, finalizzati alla relativa costituzione ed avviamento, nei limiti ed alle condizioni previsti dal regolamento di cui all’articolo 3.


Art. 7
(Contributi per lo sviluppo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità)

1. La Regione concede contributi finalizzati allo sviluppo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità per le seguenti attività:
a) ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusa la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine previste dalla normativa dell’Unione europea;
b) introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme della serie ISO 9000 o 14000 o EMAS e di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP);
c) introduzione di sistemi di tracciabilità aziendali e di filiera, di garanzia del rispetto dell’autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;
d) certificazione iniziale del sistema di qualità adottato e di sistemi analoghi svolta da organismi di certificazione riconosciuti a tal fine;
e) effettuazione delle misure obbligatorie di controllo adottate ai sensi della normativa dell’Unione europea o statale da o per conto delle autorità competenti, ad eccezione dell’ipotesi in cui la normativa dell’Unione europea stabilisca che i costi di tali misure devono gravare sulle imprese;
f) attuazione di campagne pubblicitarie e promozionali per la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità di cui alla presente legge.
2. Possono accedere ai contributi, nei limiti ed alle condizioni previsti dal regolamento di cui all’articolo 3, le piccole e medie imprese agricole ed agroalimentari, singole od associate, che operano nel territorio regionale.

Art. 8
(Interventi di educazione alimentare e attività di promozione)

1. Per i prodotti di cui all’articolo 2, comma 2, la Regione realizza periodicamente interventi di educazione alimentare, in particolare presso le scuole, e svolge attività di promozione, anche al di fuori del proprio territorio, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e statale.


Art. 9
(Controlli sull’uso del marchio regionale e vigilanza sui
soggetti abilitati all’attività di controllo. Banca dati)

1. L’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL) esercita le attività di controllo sull’uso del marchio regionale e sul rispetto dei disciplinari di produzione di prodotti di qualità.
2. La direzione regionale competente in materia di agricoltura provvede alla vigilanza sulle attività di controllo di cui al comma 1 svolte dall’ARSIAL o dai soggetti di cui al comma 5.
3. Il marchio regionale non è concesso o è revocato, in particolare, ai prodotti:
      a) provenienti da aziende, singole o associate, non in regola con i contratti collettivi nazionali del lavoro o con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
      b) provenienti da aziende, singole o associate, non in regola con la certificazione antimafia.
4. E’ istituita presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura una banca dati delle aziende che utilizzano il marchio regionale; gli elenchi sono resi pubblici anche attraverso la pubblicazione sui siti web della Regione.
5. Qualora l’ARSIAL non possa garantire lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, esercita i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 14 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio – ARSIAL) e successive modifiche.

Art. 10
(Controlli, revoca dei contributi e del marchio regionale)

1. La Regione effettua controlli sul corretto adempimento degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge, i quali sono tenuti a mettere a disposizione della Regione stessa la documentazione relativa alle spese sostenute per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.
2. La Regione procede alla revoca della concessione dei contributi nei seguenti casi:
a) qualora venga realizzato un intervento difforme da quello ammesso a contributo o in caso di mancata realizzazione dell’intervento stesso entro i termini previsti;
b) qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 1, vengano accertate violazioni nell’adempimento degli obblighi da parte dei beneficiari dei contributi o la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati dai beneficiari.
3. La revoca della concessione dei contributi comporta il recupero di quanto già erogato, con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Qualora a seguito dei controlli svolti dall’ARSIAL o dagli altri soggetti di cui all’articolo 9, comma 5, si riscontri una violazione di quanto previsto dal regolamento ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), ovvero nei disciplinari di cui all’articolo 4, la Regione provvede alla revoca della concessione del marchio regionale, salve le ulteriori ed eventuali azioni a tutela del marchio stesso previste dall’ordinamento vigente.

Art. 11
(Modifica alla l.r. 2/1995 e successive modifiche)

1. Dopo la lettera b), del comma 3, dell’articolo 2, della l.r. 2/1995 e successive modifiche è inserita la seguente:
      “bbis) svolge le attività di controllo sull’uso del marchio regionale collettivo di qualità e sul rispetto dei disciplinari di produzione di prodotti di qualità;”.


Art. 12
(Rispetto della normativa dell’Unione europea)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all’applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 142 del 14 maggio 1998.
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3 e dell’articolo 7, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L 83 del 27 marzo 1999, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.
4. La presente legge, il regolamento previsto all’articolo 3 nonché i disciplinari di produzione di cui all’articolo 2, comma 2, sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa ad una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L 204 del 21 luglio 1998.


Art. 13
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri connessi all’attuazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione:
      a) nell’ambito dell’UPB B15, di un apposito capitolo denominato: “Interventi per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari - parte corrente”, con uno stanziamento pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo dal capitolo T27501 ai sensi della lettera b) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2012;
      b) nell’ambito dell’UPB B16, di un apposito capitolo denominato “Interventi per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari - parte capitale”, con uno stanziamento pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo dal capitolo T28501 ai sensi della lettera b) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2012.


La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 28 marzo 2012

La Presidente
Renata Polverini



Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.