Disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani

Numero della legge: 14
Data: 25 luglio 2022
Numero BUR: 62
Data BUR: 26/07/2022

SOMMARIO


Art. 1 (Finalità e oggetto)

Art. 2 (Principi)

Art. 3 (Istituzione e disciplina dell’Ente di governo d’ambito territoriale ottimale)

Art. 4 (Disposizioni per la gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale)

Art. 5 (Compiti dell’EGATO)

Art. 6 (Piano d’ambito)

Art. 7 (Affidamento del servizio)

Art. 8 (Poteri sostitutivi)

Art. 9 (Osservatorio regionale sugli ATO)

Art. 10 (Pubblicità)

Art. 11 (Clausola di non onerosità)

Art. 12 (Entrata in vigore)


Art. 1

(Finalità e oggetto)

 

1.  La Regione, in conformità ai principi costituzionali e alla normativa europea e statale in materia di rifiuti, promuove e disciplina, al fine della prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento, la realizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani negli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle competenze proprie, di quelle della Città metropolitana di Roma Capitale, delle province, di Roma Capitale e dei comuni, stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche.

2.  Per la finalità di cui al comma 1 la presente legge, nel rispetto del principio di coordinamento e collaborazione con gli enti locali e gli enti di area vasta, disciplina la costituzione, l’attività e l’organizzazione degli enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) delimitati dalla deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4 (Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio), di seguito denominato Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato ai sensi dell’articolo 199, comma 3, lettera f), del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

 

Art. 2

(Principi)

 

1.  In ciascun ATO la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti nella Parte IV, Titolo I, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche; in particolare:

a)  ai sensi dell’articolo 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente;

b) ai sensi dell’articolo 178 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, i rifiuti sono gestiti:

1) in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio “chi inquina paga”;

2) secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

c)  ai sensi dell’articolo 179, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della gerarchia di cui al medesimo articolo;

d) ai sensi dell’articolo 182 bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati al fine di realizzare l’autosufficienza e la prossimità nonché l’utilizzo di metodi e tecnologie per garantire la protezione dell’ambiente e della salute pubblica.


Art. 3

(Istituzione e disciplina dell’Ente di governo d’ambito territoriale ottimale)

 

1.  Al fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è istituito, per ciascun ATO, l’Ente di governo d’ambito territoriale ottimale (EGATO) del quale fanno parte i comuni appartenenti al medesimo ATO.

2.  In coerenza con quanto disposto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, al fine di garantire l’autosufficienza, l’omogeneità territoriale nonché la sostenibilità dei carichi ambientali commisurati alla capacità degli impianti di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 per il territorio di Roma Capitale, l’EGATO relativo all’ATO della Città metropolitana di Roma Capitale provvede all’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio dei comuni appartenenti alla Città metropolitana che, con esclusione di Roma Capitale, aderiscono all’EGATO.

3.  L’EGATO ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e tecnica, secondo quanto disciplinato dal proprio Statuto, e impronta la propria attività al rispetto dei principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza nonché di equilibrio di bilancio e di razionalizzazione della spesa pubblica.

4.  Sono organi dell’EGATO:

a)  l’Assemblea, composta dai sindaci dei comuni appartenenti all’EGATO ovvero da loro delegati individuati tra consiglieri o assessori comunali;

b) il Presidente, eletto a maggioranza dai componenti dell’Assemblea, tra soggetti di alta professionalità e comprovata esperienza nel settore pubblico o privato; per la sua elezione è richiesto il voto favorevole di un numero di comuni pari almeno alla metà dei partecipanti all’EGATO, che rappresentino la maggioranza delle quote totali di rappresentanza all’interno dell’EGATO determinate ai sensi del comma 6;

c)  il Consiglio direttivo costituito dal Presidente e da quattro membri nominati dall’Assemblea come di seguito riportato:

1) due membri con votazione espressa da ciascun componente dell’Assemblea mediante una sola preferenza;

2) un membro su designazione dei rappresentanti dei comuni con popolazione compresa tra i cinquemila e i quindicimila abitanti;

3) un membro su designazione dei rappresentanti dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti;

d) il Direttore generale nominato dal Consiglio direttivo, mediante procedura ad evidenza pubblica, tra soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale, di comprovata professionalità in materia di rifiuti e di esperienza dirigenziale almeno quinquennale;

e)  il Revisore legale unico dei conti, nominato dall’Assemblea tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al Capo III del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.

5.  Il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo restano in carica per un quinquennio, sono rinnovabili per una sola volta e il loro compenso è pari, rispettivamente, all’80 e al 40 per cento dell’indennità del Presidente della Regione.

6.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, tenuto conto del peso demografico di ciascun comune, della relativa estensione territoriale nonché della dotazione di eventuali impianti di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e dell’adozione di misure per il raggiungimento degli obiettivi relativi alla raccolta differenziata, i criteri per determinare la quota di rappresentanza dei comuni all’interno dell’EGATO e il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso, comprensivi di eventuali oneri e passività gravanti sui beni da conferire. La quota del comune capoluogo di provincia non può, comunque, essere superiore al 40 per cento.

7.  Con la deliberazione di cui al comma 6 sono definiti, altresì, i criteri per concedere agevolazioni sulla Tassa sui rifiuti (TARI) agli utenti residenti nei comuni in cui hanno sede gli impianti di gestione dei rifiuti.

8.  Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 6, il Presidente della Regione, con proprio decreto, costituisce l’Assemblea e la convoca per l’elezione del Presidente e del Consiglio direttivo. Il medesimo decreto individua, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, le quote di rappresentanza di ciascun comune all’interno dell’EGATO e la relativa quota di conferimenti patrimoniali.

9.  Entro trenta giorni dalla costituzione dell’Assemblea, il Consiglio direttivo predispone lo Statuto dell’EGATO sulla base dello statuto tipo approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale e lo sottopone all’Assemblea per la sua approvazione entro i successivi trenta giorni.

10.  Lo Statuto dell’EGATO definisce, in particolare, la disciplina e le funzioni degli organi, l’organizzazione tecnico-amministrativa e il relativo ordinamento contabile nonché le quote di rappresentanza di ciascun comune all’interno dell’EGATO, individuate e aggiornate con cadenza quadriennale sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6.

11.  Lo Statuto approvato dall’Assemblea è trasmesso, entro dieci giorni, alla competente direzione regionale per l’apposizione del visto di conformità alla normativa vigente entro sessanta giorni dal ricevimento dell’atto. Decorso detto termine senza che la direzione regionale competente abbia richiesto chiarimenti e formulato rilievi, lo Statuto diviene efficace.

12.  Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 204, comma 4, del d.lgs. 152/2006, il patrimonio dell’EGATO è costituito, in particolare, da:

a)  un fondo di dotazione istituito, all’atto della costituzione dell’Assemblea, dai comuni sulla base della rispettiva quota di rappresentanza all’interno dell’EGATO;

b) eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni nonché ogni altro conferimento in natura, beni o servizi;

c)  acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

13.  I comuni, previa deliberazione del consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 200, comma 6, del d.lgs. 152/2006, possono presentare alla Regione, previo parere vincolante degli EGATO interessati, motivate e documentate richieste di modifica all’assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione, secondo le modalità previste nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, purché restino garantiti gli obiettivi determinati da ciascun EGATO per realizzare, in particolare, l’autosufficienza e la prossimità.

14.  Al fine di fronteggiare situazioni provvisorie di non autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani, in attesa della completa realizzazione di una rete adeguata e integrata di impianti nel rispettivo ambito territoriale, gli EGATO possono provvedere allo smaltimento dei rifiuti all’interno di un altro ATO della Regione, previa stipula di un apposito accordo con l’EGATO territorialmente competente, che preveda adeguate misure compensative, commisurate alle volumetrie di rifiuti effettivamente conferite e smaltite.

15.  Nelle more della costituzione degli EGATO, fermo restando quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, la Regione definisce adeguate misure e prescrizioni di natura compensativa delle volumetrie di rifiuti smaltiti al di fuori degli ATO di provenienza.

 

Art. 4

(Disposizioni per la gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale)

 

1.  Roma Capitale esercita le funzioni concernenti la gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio secondo le modalità organizzative definite ai sensi del rispettivo ordinamento e nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge e di quanto stabilito dal d.lgs. 152/2006 e dall’articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina).

2.  La Regione, entro il termine previsto al comma 1, adegua il Piano regionale di gestione dei rifiuti individuando due distinti ATO, uno per il territorio di Roma Capitale e uno per il restante territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, per la gestione in forma separata del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani nei rispettivi territori.

  

Art. 5

(Compiti dell’EGATO)

 

1.  L’EGATO esercita, in particolare, i seguenti compiti:

a)  organizza il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti;

b) determina gli obiettivi da perseguire per realizzare l’autosufficienza e la prossimità nello smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, in conformità a quanto previsto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti; a tal fine, l’EGATO valuta le proposte provenienti da soggetti pubblici e/o privati relativi alla costruzione di nuovi impianti pubblici e/o privati per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e sostiene gli investimenti pubblici e privati promossi in tale direzione, con particolare attenzione allo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero dei rifiuti;

c)  predispone, adotta e approva il Piano d’ambito di cui all’articolo 6 coordinandosi, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale 4/2020, con la Cabina di monitoraggio del Piano (CMP) di cui alla medesima deliberazione;

d) monitora, con particolare attenzione all’evoluzione dei fabbisogni e all’offerta impiantistica disponibile e necessaria, l’attuazione del Piano d’ambito di cui all’articolo 6 e trasmette ogni anno alla Regione e ai comuni il rapporto sul relativo stato di attuazione;

e)  provvede all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell’articolo 7;

f)  disciplina i rapporti con i soggetti affidatari mediante i contratti di servizio di cui all’articolo 7, comma 5;

g) determina la tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 238 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, promuovendo sistemi di tariffazione puntuale ai sensi dell’articolo 21 bis della l.r. 27/1998;

h) controlla la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con particolare riferimento alla sua conformità rispetto agli obiettivi previsti dalla pianificazione e programmazione del servizio;

i)  stipula accordi di programma, intese e convenzioni con altri soggetti pubblici proprietari di beni immobili e mobili, funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché contratti con soggetti privati al fine di individuare forme di cooperazione e di collegamento ai sensi dell’articolo 177, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche;

l)  provvede, ai sensi dell’articolo 222 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, all’organizzazione di adeguati sistemi di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti;

m) promuove misure di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, favorendo, in particolare, l’attività di compostaggio aerobico svolta ai sensi dell’articolo 214, comma 7 bis, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche;

n) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, indicandone i relativi standard e ne assicura la pubblicazione e conoscenza attraverso i propri canali istituzionali;

o) redige e approva la Carta della qualità dei servizi ai sensi della legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti) e successive modifiche e dell’articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa all’emanazione da parte degli enti locali, in sede di stipula dei contratti di servizio, di una “Carta della qualità dei servizi”;

p) trasmette i dati relativi al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani tramite la piattaforma informatica di monitoraggio dei flussi di rifiuti utilizzata dalla Regione;

q) promuove azioni di educazione ambientale per la cittadinanza e di formazione sui temi ambientali del personale impiegato nello svolgimento dei servizi;

r)  svolge attività di promozione dell’economia circolare nonché promuove e sostiene le buone pratiche di riuso, recupero e riciclo dei rifiuti dei comuni;

s)  promuove la preferenzialità del recupero materia rispetto al recupero energetico;

t)  presenta al Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

2.  Entro il 31 ottobre l’EGATO trasmette, ai sensi dell’articolo 222, comma 3, del d.lgs. 152/2006, il resoconto di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 222 del d.lgs. 152/2006.

3.  L’EGATO svolge la propria attività nel rispetto dei principi di regolazione stabiliti dall’Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA) ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). 


Art. 6

(Piano d’ambito)


1.  Ai sensi dell’articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, l’EGATO elabora, adotta e approva, in coerenza con i criteri e le indicazioni stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Piano d’ambito finalizzato a programmare e realizzare la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per ciascun ATO. Ai fini della relativa approvazione, il Piano d’ambito adottato è trasmesso alla Giunta regionale che, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, si esprime, con propria deliberazione, in merito alla conformità al Piano regionale dei rifiuti.

2.  Il Piano d’ambito è approvato dall’Assemblea a maggioranza assoluta.

3.  Il Piano d’ambito ha durata di quindici anni ed è aggiornato con cadenza almeno quinquennale.

4.  Ai sensi dell’articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006, il Piano d’ambito contiene:

a)  il programma degli interventi con l’indicazione dei relativi tempi di realizzazione;

b) il piano finanziario con l’indicazione, in particolare, delle risorse disponibili, di quelle da reperire e dei proventi derivanti dall’applicazione della tariffa sui rifiuti.

5.  Il Piano d’ambito contiene, altresì, in particolare:

a)  il modello gestionale e organizzativo per la realizzazione, anche in base a esigenze omogenee, di una rete integrata e adeguata di impianti e di discariche, al fine di realizzare l’autosufficienza e la prossimità nel trattamento e nello smaltimento finale dei rifiuti urbani, in conformità a quanto previsto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti;

b) l’analisi della situazione esistente, con l’individuazione delle eventuali criticità del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani e le relative azioni da porre in essere per il loro superamento anche sulla base di appositi studi di fattibilità relativi agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti nonché la previsione e programmazione temporale dei flussi interni all’ambito;

c)  la ricognizione dei soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e le risorse umane dagli stessi impiegati;

d) il piano di impatto occupazionale.

6.  Il Piano d’ambito tiene conto delle forme di raccolta e trasporto nonché degli impianti di trattamento e smaltimento, pubblici e privati, presenti nell’ambito.

 

Art. 7

(Affidamento del servizio)

 

1.  L’EGATO, ai sensi dell’articolo 202 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante procedura ad evidenza pubblica disciplinata dalla normativa europea e statale.

2.  L’EGATO, ove ne ricorrano le condizioni, può aggiudicare il servizio di cui al comma 1 anche mediante affidamento in house, salvaguardando, nel rispetto dei principi e della normativa europea e statale vigenti in materia, le esperienze pregresse di gestione dei rifiuti urbani realizzate dai comuni appartenenti al medesimo ATO, tenendo conto delle proposte eventualmente formulate dai rispettivi sindaci e delle indicazioni contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti. A tal fine, l’EGATO può costituire società a capitale sociale interamente pubblico.

3.  Al fine di garantire la qualità, l’adeguatezza e l’efficienza del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, il Piano d’ambito può prevedere l’articolazione della gestione del servizio per singoli segmenti ovvero per aree omogenee dell’ATO che presentino condizioni di differenziazione territoriale e socio-economica rilevate sulla base di parametri tecnici, geomorfologici, demografici e amministrativi nonché tenendo conto delle peculiari condizioni ambientali delle aree interessate.

4.  Nell’aggiudicazione del servizio sono garantite la qualità e la sicurezza del lavoro nonché la stabilità occupazionale dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente in materia. In particolare, al fine di salvaguardare le condizioni economiche e normative del personale impiegato e valorizzarne le competenze acquisite, l’EGATO, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 9 (Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici), nei bandi, negli avvisi e negli inviti relativi alla procedura di cui al comma 1, prevede l’applicazione di un’espressa clausola sociale e del relativo progetto di assorbimento del personale, nonché l’adempimento degli obblighi di comunicazione e di confronto con le organizzazioni sindacali secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

5.  Ai sensi dell’articolo 203, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche i rapporti tra EGATO e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi allo schema tipo adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all’articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o) del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.

6.  Ai sensi dell’articolo 203, comma 2, del d.lgs. 152/2006, lo schema tipo di cui al comma 5 prevede:

a)  il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

b) l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione;

c)  la durata dell’affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;

d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;

e)  le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;

f)  i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all’uopo preposte;

g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;

h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;

i)  il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all’utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

l)  la facoltà di riscatto secondo i princìpi di cui al Titolo I, Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 (Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali);

m)   l’obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

n) le idonee garanzie finanziarie e assicurative;

o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;

p) l’obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell’igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

7.  Ai fini della definizione dello schema tipo di cui al comma 5, resta fermo quanto previsto dall’articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

8.  Ai sensi degli articoli 198, comma 1, e 204, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, i comuni continuano a gestire il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani fino all’aggiudicazione del servizio stesso da parte dell’EGATO ai sensi del presente articolo, fatti salvi gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla loro naturale scadenza.

9.  Fermo restando quanto previsto dal comma 8, gli affidamenti disposti dai comuni dopo l’entrata in vigore della presente legge non possono prevedere una data di scadenza successiva a quella del 31 dicembre 2027.

10.  Qualora decorra il termine di cui al comma 9 senza che l’EGATO abbia provveduto all’aggiudicazione del servizio, la Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 8.

 

Art. 8

(Poteri sostitutivi)

 

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 200, comma 4, e 204 del d.lgs. 152/2006, esercita i compiti di vigilanza e controllo sull’attività svolta dall’EGATO in attuazione della presente legge e, in caso di ingiustificata inerzia o grave inadempimento dello stesso e/o in caso di mancata approvazione del Piano d’ambito, esercita i poteri sostitutivi secondo le modalità previste dall’articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

  

Art. 9

(Osservatorio regionale sugli ATO)

 

1.  Al fine di formulare proposte e promuovere iniziative per migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia del servizio di gestione dei rifiuti, è istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di rifiuti, l’Osservatorio regionale sugli ATO.

2.  L’Osservatorio regionale di cui al comma 1 è composto da:

a)  l’Assessore regionale competente in materia di rifiuti o un suo delegato, che lo presiede;

b) il Direttore regionale competente in materia di rifiuti;

c)  un rappresentante designato da ciascuno EGATO;

d) un rappresentante designato dalla Città metropolitana di Roma Capitale;

e)  il Presidente della Provincia o un suo delegato;

f)  un rappresentante per ciascuno dei seguenti: Consiglio delle autonomie locali (CAL), Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e Unione delle province d’Italia (UPI);

g) il direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) o un suo delegato;

h) un rappresentante designato dal Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU) di cui all’articolo 5 della l.r. 6/2016 e successive modifiche;

i)  un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;

l)  tre rappresentanti designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

m) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale.

3.  L’Osservatorio regionale di cui al comma 1 ha natura consultiva e si esprime, in particolare, in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative ai compiti degli EGATO e alla regolamentazione delle interferenze tra i diversi ATO.

4.  L’Osservatorio regionale di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Regione.

5.  Le modalità di funzionamento dell’Osservatorio regionale di cui al comma 1 sono disciplinate con un regolamento interno.

6.  La partecipazione all’Osservatorio regionale di cui al comma 1 è a titolo gratuito.

 

Art. 10

(Pubblicità)

1. Ogni EGATO pubblica nel proprio sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti relativi alla propria attività, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi programmati in ordine alla chiusura del ciclo dei rifiuti, al fine di garantirne la massima trasparenza e diffusione nonché la piena accessibilità agli utenti, e ne cura il costante aggiornamento.

 

Art. 11

(Clausola di non onerosità)

 

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 12

(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.