"Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998 n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni sui sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non di linea".

Numero della legge: 16
Data: 16 giugno 2003
Numero BUR: 21 S.O. 6
Data BUR: 30/07/2003

L.R. 16 Giugno 2003, n. 16
"Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998 n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni sui sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non di linea".


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga

La seguente legge:



Art. 1
(Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 concernente “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive modifiche)


1. L'articolo 1 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto pubblico locale, inteso quale trasporto pubblico regionale, provinciale e comunale, riconoscendo al medesimo un ruolo fondamentale per assicurare la mobilità nel proprio territorio, attraverso:
a) il decentramento a livello locale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale;
b) l'utilizzazione ottimale dei finanziamenti stanziati, al fine di raggiungere un adeguato equilibrio tra le risorse destinate, rispettivamente, all'esercizio ed agli investimenti, con particolare riguardo alle tecnologie avanzate;
c) l’incentivazione e il miglioramento della mobilità urbana, con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione e inquinamento, favorendo il riequilibrio modale attraverso la razionalizzazione del traffico privato, il riassetto della rete e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico;
d) l'incentivazione ed il miglioramento della mobilità extraurbana, mediante il riassetto dell'intera rete e la riorganizzazione dei servizi, anche per assicurare l'integrazione tra i diversi modi di trasporto;
e) il superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore;
f) la regolamentazione dei rapporti fra ente affidante e soggetto affidatario attraverso i contratti di servizio improntati a principi di economicità ed efficienza;
g) il rafforzamento dell'integrazione modale e tariffaria, contribuendo alla definizione dei meccanismi incentivanti l'integrazione stessa;
h) il monitoraggio della mobilità nel territorio regionale, favorendo il flusso di informazioni tra gli enti territoriali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico;
i) la promozione, anche attraverso le aziende di trasporto, di campagne istituzionali a l ivello regionale volte a sensibilizzare i cittadini all'utilizzo del trasporto pubblico ed al rispetto dei beni e dei mezzi impiegati nell'espletamento del servizio.".


Art 2
(Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 30/1998)


1. L'articolo 2 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
(Trasporto pubblico locale)

1. Il trasporto pubblico locale costituisce l'insieme dei sistemi di mobilità di persone, terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei, che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad offerta indifferenziata, anche se i passeggeri costituiscono una particolare categoria di utenti, nell'ambito del territorio regionale.

2. Il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 si articola in:a) servizi per ferrovia;
b) servizi su strada;
c) servizi con impianti a fune;
d) servizi di metropolitana;
e) servizi aerei;
f) servizi marittimi, lacuali e fluviali.
3. I servizi di cui al comma 2, lettera a), sono quelli specificati negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alla Regione ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. I servizi di cui al comma 2, lettera b), sono quelli svolti con linee automobilistiche, nonché con sistemi ad impianto fisso ed a guida vincolata.

5. I servizi di cui al comma 2, lettera c), sono quelli disciplinati dalla legge regionale 9 settembre 1983, n. 59 (Disciplina in materia di funivie, seggiovie, sciovie e slittovie, piste per la pratica delle relative infrastrutture).

6. I servizi di cui al comma 2, lettera d), sono quelli svolti con sistemi di trasporto pubblico di massa, rapido, di alta capacità e frequenza nell’ambito delle grandi aree urbane e dei loro dintorni.

7. I servizi di cui al comma 2, lettera e), sono quelli svolti con aeromobili ed elicotteri per soddisfare la domanda di mobilità nell’ambito della regione.

8. I servizi di cui al comma 2, lettera f), sono quelli svolti con natanti per soddisfare la domanda di mobilità nell’ambito della regione.

Art. 3
(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 30/1998)


1. L’articolo 3 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
(Distinzione dei servizi di trasporto pubblico locale)

1. I servizi di trasporto pubblico locale, in considerazione delle caratteristiche del percorso, si distinguono in servizi di linea:
a) comunali;
b) provinciali;
c) regionali.

2. Sono servizi di linea comunali:a) i servizi svolti nell'ambito del territorio di un comune, caratterizzati da una frequenza medio-alta di corse, in presenza di una sostanziale continuità di insediamenti urbani;
b) i servizi di cui alla lettera a) che collegano il centro urbano con lo scalo ferroviario, con l'aeroporto o con il porto, situati anche nel territorio di comuni limitrofi;
c) i servizi di cui alle lettere a) e b) che collegano il territorio di un comune con una parte marginale e circoscritta del territorio di un comune limitrofo, nonché con un centro di servizi o uno sportello polifunzionale.
3. Sono servizi di linea provinciali:a) i servizi che hanno origine e destinazione nell’ambito del territorio della provincia e che collegano in modo continuativo il territorio di due o più comuni, ovvero il territorio dei comuni e il capoluogo di provincia;
b) i servizi che collegano il territorio di una provincia con una parte marginale e circoscritta del territorio di una provincia limitrofa.
4. Sono servizi di linea regionali i servizi per ferrovia, i servizi su strada che collegano il territorio di due o più province ovvero il territorio della regione con quello di una regione limitrofa, i servizi aerei ed i servizi marittimi.”.

Art. 4
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 30/1998)


1. All’articolo 4 della l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche:a) all’alinea del comma 1 le parole: “di cui all’articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: “su strada” e dopo la lettera d) è aggiunta infine la seguente: “d bis) di gran turismo.”;
b) la lettera b) del comma 1 è soppressa;
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:“4 Sono servizi di linea speciali quelli riservati a determinate categorie di soggetti quali i lavoratori, portatori di handicap e soggetti a ridotta capacità motoria.”;e) dopo il comma 5 è aggiunto, infine, il seguente:“5 bis. Sono servizi di linea di gran turismo, soggetti ad autorizzazione amministrativa, quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate che si effettuano a tariffa libera.”.
Art 5
(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 30/1998)


1. L’articolo 5 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
(Bacini di traffico ed unità di rete)

1. La rete del trasporto pubblico locale è suddivisa in bacini di traffico coincidenti con i territori delle province e del Comune di Roma. I bacini di traffico sono costituiti da un’equilibrata offerta di servizi integrati con l’obiettivo di servire il maggior numero di utenti e di conseguire il più alto grado di efficienza.

2. I bacini di traffico sono articolati in unità di rete, intese come insieme di linee tra loro funzionalmente connesse e che possono ricomprendere uno o più comuni, in base a criteri di economicità, efficienza e produttività, al fine di conseguire un’equilibrata offerta di servizi e l’obiettivo del più alto grado di intermodalità.

3. E’ fatta salva almeno una unità di rete per i servizi pubblici di trasporto:a) nei Comuni di Ponza e Ventotene;
b) nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti che raggiungano tale limite svolgendo i servizi attraverso le forme associative di cui al capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
c) nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti aventi particolari caratteristiche territoriali, sociali ed economiche e interessati da variazioni del numero dei cittadini presenti nel corso dell’anno in relazione ai flussi turistici stagionali, individuati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a).”.
Art. 6
(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/1998)


1. L’articolo 6 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
(Funzioni e competenze della Regione)


1. La Regione, in materia di trasporto pubblico locale svolge le funzioni e i compiti che richiedono l’esercizio unitario ed in particolare:a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti agli enti locali dalla presente legge e dalle altre leggi regionali in materia, di direttiva, vigilanza e sostituzione in relazione alle funzioni delegate;
b) adotta il piano regionale del trasporti (PRT) ed i relativi aggiornamenti;
c) verifica la conformità dei piani di bacino e dei piani urbani del traffico (PUT) e dei piani urbani della mobilità (PUM) rispetto al piano di cui alla lettera b);
d) adotta il programma triennale di cui all’articolo 18;
e) individua, ai sensi dell'articolo 17, le unità di rete, la rete e il livello dei servizi minimi regionali, nonché le aree a domanda debole connesse ai servizi stessi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, privilegiando l’integrazione tra le varie modalità, favorendo quella con minore impatto ambientale e scegliendo, tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta costi minori;
f) stabilisce gli investimenti ai sensi dell’articolo 16, raccordandoli con quelli dello Stato e degli enti locali, mediante la sottoscrizione di appositi accordi di programma;
g) stabilisce, nell’ambito del programma triennale di cui all’articolo 18, le modalità per la determinazione delle tariffe;
h) determina, ai sensi dell’articolo 23 bis, il costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi di trasporto di cui all'articolo 2 finanziati dalla Regione;
i) provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, alla ripartizione tra le province e all’assegnazione al Comune di Roma delle risorse finanziarie previste dal fondo regionale dei trasporti di cui all'articolo 30, nonché all’ispezione sull’utilizzo delle risorse finanziarie ripartite ed assegnate;
l) esercita le funzioni relative ai servizi di cui all’articolo 3, comma 4 ed in particolare: 1) stipula i contratti di servizio; 2) stipula e promuove accordi di programma per i servizi per ferrovia con il Ministero competente in materia di trasporto, per la definizione di interventi diretti al risanamento tecnico-economico del materiale rotabile e delle infrastrutture; 3) eroga le risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dai contratti di servizio; 4) assegna i contributi per gli investimenti; 5) provvede agli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), per il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;
6) elabora i piani per la mobilità delle persone handicappate previsti dall'articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
7) rilascia il nullaosta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio;
8) esprime l'assenso in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda al subentro nell’affidamento del servizio sentite le organizzazioni sindacali del settore;
9) rilascia le autorizzazioni per effettuare i servizi di linea con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa e viceversa ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
10) vigila sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo;
11) vigila sullo stato giuridico, sul trattamento economico, previdenziale e assicurativo e sull’orario di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di linea;m) individua i criteri per l'espletamento dei servizi di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 e ne promuove la realizzazione;
n) esercita le funzioni relative ai servizi di gran turismo, che collegano il territorio della regione con quello di una regione limitrofa, ivi compresa la definizione e l’approvazione della rete dei servizi stessi, promuovendo, ove necessario, l’intesa con la regione limitrofa;
o) individua, ai sensi dell’articolo 36 del d.lgs. 285/1992, i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti, che sono tenuti ad adottare i piani urbani del traffico.”.


Art. 7
(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 30/1998)


1. L’articolo 7 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
(Funzioni attribuite alle province)


1. Sono attribuite alle province, ai sensi del d.lgs. 422/1997, le seguenti funzioni: a) l’adozione dei piani di bacino per assicurare la mobilità nell’ambito del territorio provinciale, sulla base della rete dei servizi minimi e degli indirizzi della Regione;
b) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui alla lettera c), con oneri a carico del proprio bilancio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 bis;
c) i servizi di linea provinciali di cui all’articolo 3, comma 3, ivi comprese le funzioni ed i compiti ad essi connessi;
d) l’individuazione, ai sensi dell’articolo 17, delle unità di rete, della rete e del livello dei servizi minimi provinciali, nonchè delle aree a domanda debole connesse ai servizi stessi, sentiti i comuni singoli o associati, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione, privilegiando l'integrazione tra le varie modalità, favorendo quella con minore impatto ambientale e scegliendo, tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta costi minori;
e) l’assegnazione, ad eccezione del Comune di Roma, ai comuni facenti parte dei rispettivi bacini di traffico, sulla base dei criteri previsti all’articolo 17, delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni necessari per assicurare i servizi minimi comunali. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, tali risorse possono essere assegnate esclusivamente per i servizi svolti nei comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti;
f) le funzioni amministrative relative all'assegnazione dei contributi per gli investimenti;
g) le funzioni relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del d.p.r. 753/1980, relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonchè dell'ubicazione delle fermate;
h) l’adozione dei piani per la mobilità delle persone handicappate, previsti dall'articolo 26, comma 3 della l. 104/1992;
i) le funzioni relative ai servizi di gran turismo regionali e provinciali, ivi compresa la definizione e l’approvazione della rete dei servizi stessi, promuovendo, ove necessario, l’intesa con le altre province;
l) il rilascio del nulla osta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio nonchè per la cessione delle aziende private;
m) il rilascio delle autorizzazioni per effettuare i servizi di linea con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa e viceversa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 87 del d.lgs. 285/1982;
n) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo.
Art. 8
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 30/1998)


1. I commi 1 e 2 dell’articolo 8 della l.r. 30/1998 sono abrogati.

2. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 30/98 le parole: “della l.r. 4/1997” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 130, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)”.


Art. 9
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 30/1998)


1. All’articolo 9 della l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche:a) la rubrica è sostituita dalla seguente :
“(Compiti delle province connessi all'esercizio delle funzioni conferite)”;b) l’alinea del comma 1 è sostituito dal seguente :“1. Le province, in relazione alle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 7 ed a quelle delegate ai sensi dell’articolo 8 provvedono all’esercizio dei seguenti compiti:”;c) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “a) individuare i comuni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c);”;d) la lettera c) del comma 1 è soppressa;
e) dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente:“e bis) stabilire le tariffe relative ai servizi di cui all’articolo 3, comma 3, sulla base dei principi e dei criteri indicati all’articolo 30 bis”; f) la lettera g) del comma 1 è soppressa.


Art. 10
(Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 30/1998)


1. L’articolo 10 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 10
(Funzioni conferite ai comuni)

1. Relativamente ai servizi di linea comunali di cui all’articolo 3, comma 2, sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:a) adozione dei piani urbani del traffico, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell'ambito del territorio comunale, sulla base degli indirizzi della Regione, ivi compresi i piani per la mobilità delle persone handicappate di cui all'articolo 26, comma 3, della l. 104/1992;
b) individuazione, ai sensi dell’articolo 17, delle unità di rete, della rete e del livello dei servizi minimi comunali, nonché delle aree a domanda debole connesse ai servizi stessi, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla provincia stessa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e), privilegiando l'integrazione tra le varie modalità e favorendo quella con minore impatto ambientale e scegliendo, tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta i minori costi;
c) far fronte agli adempimenti previsti all'articolo 14, commi 4 e 5 del d.lgs. 422/1997, previa intesa con i comuni limitrofi, relativi rispettivamente ai servizi pubblici in territori a domanda debole ed alla possibilità di organizzare la rete di servizi di linea nelle aree urbane e suburbane, diversificando il servizio stesso con l'utilizzazione di veicoli fino a nove posti;
d) promozione dell'intesa con i comuni limitrofi per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'articolo 3;
e) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui alla lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 bis;
f) regolamentazione dei servizi svolti in economia, fermo restando l’obbligo di istituire un conto economico distinto per i servizi di trasporto in gestione diretta;
g) affidamento dei servizi di competenza;
h) stabilire le tariffe relative ai servizi di cui all’articolo 3, comma 2, sulla base dei principi e dei criteri indicati all’articolo 30 bis;
i) vigilanza sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo.
    2. Sono altresì attribuiti ai comuni:
    a) le funzioni relative ai servizi pubblici di gran turismo esercitati nel territorio comunale, ivi compresa la definizione e l’approvazione della rete dei servizi stessi;
    b) il rilascio del nulla osta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio, nonché per la cessione delle aziende private;
    c) il rilascio delle autorizzazioni per effettuare i servizi di linea con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa e viceversa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 87 del d.lgs. 285/1982;
    d) le funzioni relative all’accertamento di cui all’articolo 5, ultimo comma del d.p.r. 753/1980 come specificate nell’articolo 7, comma 1, lettera g).
    3. Sono connessi all'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dei commi 1 e 2 i seguenti compiti:a) svolgimento delle procedure concorsuali per la scelta degli affidatari dei servizi di competenza e stipula dei relativi contratti di servizio;
    b) erogazione del corrispettivo previsto dai contratti di servizio e compimento degli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio;
    c) invio alla Regione e alla provincia competente dei dati nonchè dei risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari per le finalità istituzionali dei rispettivi enti.
    4. Restano ferme le funzioni in materia di trasporti già conferite ai comuni ai sensi della l.r. 14/1999 e successive modifiche.”.

    Art. 11
    (Inserimento dell’articolo 10 bis alla l.r. 30/1998)


    1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 30/1998 è inserito il seguente:
    “Art. 10 bis
    (Funzioni conferite alle comunità montane)

    1. Le comunità montane che esercitano i servizi di cui all’articolo 3, comma 2, possono istituire altresì servizi aggiuntivi, con oneri a carico dei propri bilanci.”.


    Art. 12
    (Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 30/1998)


    1. L’articolo 11 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:
    “Art. 11
    (Piano regionale dei trasporti)

    1. La Regione, in conformità agli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale regionale, adotta il PRT, inteso a realizzare l’integrazione dei vari modi di trasporto, configurando un sistema coordinato di trasporti funzionale alle previsioni di sviluppo socio-economico e di riequilibrio territoriale della regione.”


    Art. 13
    (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 30/1998)


    1. L’articolo 12 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:
    "Art. 12
    (Contenuto del piano regionale dei trasporti e pianificazione regionale settoriale)

    1. Per le finalità di cui all’articolo 11 il PRT, nel rispetto dei criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità:a) individua le azioni politico-amministrative della Regione nel settore dei trasporti nel breve e medio termine;
    b) individua le infrastrutture da realizzare che interessano il settore;
    c) individua, ai sensi dell’articolo 17, le unità di rete e la rete dei servizi minimi regionali, nonché le aree a domanda debole connesse ai servizi stessi;
    d) individua le misure per assicurare l’integrazione tra i vari modi di trasporto, con l’obiettivo di decongestionare il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e disinquinare l’ambiente.
    2. I piani regionali settoriali relativi al trasporto aereo, lacuale, fluviale, marittimo e delle merci costituiscono parte integrante del PRT.”.


    Art. 14
    (Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 30/1998)


    1. L’articolo 13 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

    “Art. 13.
    (Procedura per l'adozione del piano regionale dei trasporti.)

    1. L'assessorato regionale competente in materia di trasporti, avvalendosi dell’Agenzia di cui all’articolo 27, predispone uno schema di PRT, sentite le province e il Comune di Roma.

    2. Lo schema di PRT di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, è pubblicato sul B.U.R. e contestualmente inviato alle province ed ai comuni capoluoghi di provincia.

    3. Tutti i soggetti interessati possono far pervenire alla Regione osservazioni scritte entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2. Trascorso il predetto termine il Presidente della Regione provvede ad indire un'apposita conferenza regionale, per un esame congiunto dello schema di PRT.

    4. La conferenza di cui al comma 3 può essere articolata in sottoconferenze di livello provinciale, cui partecipano gli enti locali e loro associazioni, coordinati dalla provincia, le rappresentanze delle forze economiche, imprenditoriali, sociali e culturali, nonché le associazioni degli utenti e degli esercenti il trasporto pubblico e privato.

    5. La Giunta regionale, dopo aver esaminato le proposte e le osservazioni scaturite nel corso della fase partecipativa di cui al comma 4, adotta la proposta di PRT e la trasmette al Consiglio regionale per la relativa adozione.

    6. Il PRT adottato dal Consiglio regionale è pubblicato sul BUR ed acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.”.



    Art. 15
    (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 30/1998)


    1. L’articolo 14 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

    "Art. 14
    (Piani urbani del traffico e piani urbani per la mobilità)


    1. I piani urbani del traffico di cui all’articolo 36 del d.lgs. 285/1992, e i piani urbani per la mobilità di cui all’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999) sono predisposti in conformità agli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale regionale ed agli obiettivi del PRT ove esistenti.”.


    Art. 16
    (Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 30/1998)

    1. L’articolo 15 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

    “Art. 15
    (Piani di bacino per la mobilità nei territori provinciali)

    1. I piani relativi ai bacini di cui all’articolo 5 sono adottati dal Comune di Roma e dalle province, sentiti i comuni interessati, tenendo conto degli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale regionale e degli obiettivi del PRT, ove esistenti, ovvero, in assenza del PRT, della rete e delle unità di rete individuate dalla Regione, con il fine di assicurare la mobilità nell’ambito dei rispettivi territori, favorendo in particolare le modalità di trasporto con minore impatto ambientale.

    2. I piani di bacino, tenuto conto dei risultati dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilità, di quella delle infrastrutture, nonchè dell'assetto socio-economico e territoriale:a) individuano le unità di rete, la rete ed il livello dei servizi minimi provinciali, nonché le aree a domanda debole connesse ai servizi stessi;
    b) prevedono misure per favorire l’integrazione tra i diversi modi di trasporto ed eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e le duplicazioni tra i diversi vettori;
    c) individuano, per le finalità di cui all’articolo 16, gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale.
    3. La Provincia di Roma ed il Comune di Roma, previa intesa, predispongono i rispettivi schemi di piano di bacino. In caso di mancata intesa, la Regione provvede a redigere gli schemi ed approvare i relativi piani di bacino.

    4. Ai fini di cui al comma 1 gli schemi di piani di bacino predisposti dalle province sono depositati presso le segreterie delle province stesse. Dell’avvenuto deposito è data notizia sul BUR. I comuni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avvenuto deposito, possono inviare alle province proposte di modifica per un migliore raccordo tra i servizi comunali e provinciali di rete.

    5. Decorso il termine di cui al comma 4, le province, sulla base delle eventuali proposte pervenute, adottano i piani di bacino e li trasmettono alla Regione per la relativa verifica di conformità.”.



    Art. 17
    (Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/1998)

    1. L’articolo 16 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

    “Art. 16
    (Investimenti)

    1. La Giunta regionale stabilisce gli investimenti, distinti in base alle infrastrutture da realizzare ed ai mezzi di trasporto pubblico e relative attrezzature e beni strumentali da utilizzare per il servizio in base ai piani di cui al comma 2.

    2. Per quanto attiene ai mezzi di trasporto e relative attrezzature e beni strumentali, con esclusione del materiale ferroviario, la Giunta regionale, previa intesa con le province e il Comune di Roma, approva piani specifici contenenti:a) l'individuazione della tipologia dei mezzi ed attrezzature per i servizi di competenza della Regione, delle province e dei comuni;
    b) le risorse finanziarie necessarie e la loro fonte di finanziamento.
    3. Per il raggiungimento dell’intesa di cui al comma 2, il Presidente della Regione convoca un’apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

    4. Per quanto attiene al materiale rotabile ed alle infrastrutture ferroviarie, la Giunta regionale adotta specifici piani d'intervento.”.



    Art. 18
    (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 30/1998)


    1. L'articolo 17 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

    "Art. 17
    (Definizione dei servizi minimi e delle relative risorse,
    nonché degli obblighi di servizio pubblico)

    1. La Regione determina, nell’ambito del programma triennale previsto dall’articolo 18, le risorse necessarie ad assicurare i servizi minimi relativi al trasporto pubblico locale di cui all’articolo 2, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a garantire la domanda di mobilità dei cittadini, nonché ripartisce tra le province e assegna al Comune di Roma le risorse di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), tenendo conto delle risorse destinate ai servizi regionali, in funzione, in particolare:a) della popolazione residente, dell’estensione e delle caratteristiche del territorio;
    b) dell'integrazione fra le reti di trasporto;
    c) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
    d) della presenza sul territorio di servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali, nonché di rilevanti insediamenti produttivi e di altri poli generatori di mobilità;
    e) delle necessità di trasporto delle persone a mobilità ridotta.
    2. La Regione, le province ed i comuni definiscono le unità di rete, la rete di servizi minimi di propria competenza, nonché i relativi livelli, sulla base delle risorse determinate ai sensi del comma 1, anche in assenza del PRT di cui all’articolo 11. La Regione, per i servizi di propria competenza, provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

    3. La Regione, le province ed i comuni, per i servizi di rispettiva competenza, definiscono gli obblighi di servizio pubblico, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.


    Art. 19
    (Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 30/1998)


    1. L'articolo 18 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:
    "Art. 18
    (Programma triennale. Finalità e disciplina)

    1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del PRT, sentite le organizzazioni sindacali, nonché le associazioni degli utenti e dei consumatori, adotta il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale contenente:a) l'organizzazione dei servizi;
    b) l'integrazione modale e tariffaria;
    c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti;
    d) le modalità di determinazione delle tariffe;
    e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;
    f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
    g) i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale.”.
    2. Il programma triennale è pubblicato sul BUR della Regione.



    Art. 20
    (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 30/1998)


    1. All’articolo 19 della l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche:a) alla lettera b) del comma 2 le parole: “per quanto riguarda l’aggiudicazione si tiene conto del” sono sostituite dalle seguenti: “l’aggiudicazione è effettuata sulla base del”;
    b) dopo la lettera c) del comma 2 sono aggiunte infine le seguenti:
    “c bis) una o più unità di rete costituiscono, di norma, l’entità minima da porre a gara;c ter) il bando di gara deve contenere le disposizioni di cui all’articolo 22 ed il capitolato di gara deve indicare il canone di utilizzo, le garanzie e gli standard di manutenzione dei beni in conformità a quanto stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 22”,c) i commi 3 e 4 sono abrogati;
    d) al comma 5 le parole: “ivi compreso quello stipulato ai sensi del comma 4” sono soppresse.


    Art. 21
    (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 30/1998)


    1. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 30/1998 è aggiunto infine il seguente:“2 bis. Al personale impiegato dalle aziende che costituiscono associazioni temporanee di imprese per lo svolgimento del trasporto pubblico locale, considerato cumulativamente, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nonché della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela delle libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)”.
    Art. 22
    (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 30/1998)


    1. Il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:“3. L'affidatario, previa diffida, incorre nella decadenza dall'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:a) nel caso vengano meno i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente;
    b) per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;
    c) in caso di mancato rispetto delle disposizioni normative e degli obblighi contrattuali per il personale dipendente.”.


    Art. 23
    (Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 30/1998)


    1. L’articolo 22 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:
    “Art. 22
    (Sostituzione del soggetto gestore. Disciplina del personale e dei beni)


    1. In caso di sostituzione di soggetto gestore del servizio, compresa quella a seguito delle procedure di gara di cui all’articolo 19, al personale dipendente si applicano le seguenti disposizioni:
    a) l’impresa che cessa il servizio presenta all’ente affidante l’elenco del personale dipendente alla data di cessazione suddiviso per qualifica e costo complessivo;
    b) il trasferimento del personale dall’impresa cessante alla nuova impresa è disciplinato dall’ articolo 26, allegato A), del r.d. 148/1931, dall’articolo 2112 del codice civile e dall’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)”, ove applicabili;
    c) il personale trasferito conserva l’inquadramento contrattuale e il trattamento economico acquisito, salvo diverso accordo con le organizzazioni sindacali.

    2. In caso di cessazione dell’esercizio totale o parziale da parte di un’impresa e di affidamento ad un nuovo gestore, i beni essenziali per l’effettuazione del servizio per i quali siano stati corrisposti contributi pubblici sono messi a disposizione ovvero trasferiti al nuovo gestore che ne faccia richiesta, secondo le seguenti modalità:
    a) l’affidatario del servizio di trasporto deve dichiarare all’ente affidante i beni utilizzati per il servizio, specificando quelli per i quali ha ottenuto contributi pubblici;
    b) l’ente affidante individua i beni essenziali per l’effettuazione del servizio di trasporto, che devono essere riportati nel contratto di servizio;
    c) il nuovo gestore, in caso di trasferimento in proprietà, corrisponde all’impresa cessante il valore di mercato dei beni al netto dei contributi ricevuti dalla stessa impresa cessante, secondo il loro valore residuo iscritto in bilancio; in caso di messa a disposizione dei beni il nuovo gestore corrisponde all’impresa cessante il canone per l’utilizzo dei beni medesimi, definito ai sensi del comma 3;
    d) il nuovo gestore subentra nelle obbligazioni e nelle garanzie relative ai beni trasferiti ed ai contributi ricevuti nei confronti dell’ente concedente i contributi stessi;
    e) il valore residuo iscritto in bilancio, relativo alle somme ricevute a titolo di contributo per i beni rimasti nella disponibilità dell’impresa cessante il servizio e che non sono più destinati al trasporto pubblico, è restituito all’ente concedente il contributo;
    f) il contributo ricevuto non è restituito qualora siano trascorsi, a decorrere dal provvedimento di concessione del medesimo:1) per il materiale rotabile i termini di cui all’articolo 10 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45 (Programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali);2) per le attrezzature e le infrastrutture il periodo di quindici anni; g) i vincoli di destinazione di cui alla l.r. 45/1982 cessano con la restituzione dei contributi o con la decorrenza dei termini di cui alla lettera f);
    h) all’impresa che cessa il servizio non spetta alcun indennizzo.

    3. Gli enti affidanti i servizi determinano il canone di utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera c), in base alle rilevazioni dell’Agenzia prevista dall’articolo 27. Il canone è soggetto ad adeguamento annuale in base al tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT.”.


    Art. 24
    (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 30/1998)


    1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 30/1998 le parole: “allo scopo di realizzare economie nei costi dei servizi di trasporto previsti dalla presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “sentite le organizzazioni sindacali”.

    2. Al comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 30/1998 le parole da “per l’accesso” a “su strada” sono sostituite dalle seguenti: “tecnici, morali e professionali per lo svolgimento dei servizi”.


    Art. 25
    (Inserimento dell’articolo 23 bis alla l.r. 30/1998)


    1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 30/1998 è inserito il seguente:

    “Art. 23 bis
    (Costo economicamente sufficiente di produzione
    dei servizi di trasporto pubblico locale)


    1. La Regione, avvalendosi dell’Agenzia di cui all’articolo 27, determina, per i servizi di trasporto pubblico locale previsti dall’articolo 2, limitatamente a quelli finanziati dalla Regione stessa, il costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi medesimi, che viene aggiornato almeno ogni tre anni.

    2. Il costo economicamente sufficiente di produzione è ripartito tra costo di trazione e costo di organizzazione; il costo di trazione è determinato sulla base del chilometraggio complessivo di esercizio e può essere distinto per fasce chilometriche aziendali; il costo di organizzazione è determinato dal numero dei mezzi e del personale destinato ad essere impiegato a soddisfare il chilometraggio complessivo dell’esercizio nonché dalle spese generali.

    3. Per la determinazione del costo economicamente sufficiente di produzione, la Regione tiene conto, in particolare:a) della contrattazione collettiva vigente per la corretta individuazione dei costi del personale;
    b) della variazione degli oneri relativi al prezzo dei carburanti.
    4. Il costo economicamente sufficiente di produzione rappresenta il limite per la quantificazione dell’importo a base d’asta che la Regione, le province ed i comuni, per i servizi finanziati dalla Regione stessa, sono tenuti a fissare nelle procedure di gara per la scelta dei gestori dei servizi.”.


    Art. 26
    (Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 30/1998)
    1. L’articolo 24 della l.r. 30/1998 è sostituto dal seguente:
    “Art. 24
    (Contratti di servizio)


    1. I contratti di servizio regolano l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati.

    2. Gli enti affidanti sottoscrivono i contratti di servizio per l’intero periodo di validità con assunzione della relativa obbligazione fino alla scadenza dei medesimi. I bilanci annuali e poliennali assicurano la copertura finanziaria per l’intero periodo di validità dei contratti di servizio.

    3. Nei contratti di servizio deve essere assicurata la corrispondenza tra gli importi dovuti dagli enti affidanti ai soggetti affidatari e le risorse finanziarie disponibili. Qualora tale corrispondenza non sia assicurata si applica quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, del d.lgs. 422/1997.”.



    Art. 27
    (Inserimento dell’articolo 24 bis alla l.r. 30/1998)


    1. Dopo l’articolo 24 della l.r. 30/1998 è inserito il seguente:
    “Art. 24 bis
    (Corrispettivo del contratto di servizio)

    1. L'importo definito a seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di cui all’articolo 19 costituisce il corrispettivo del contratto di servizio.

    2. Le economie derivanti dai ribassi d’asta sono utilizzate dagli enti affidanti per finanziare interventi migliorativi della rete e delle infrastrutture.”.


    Art. 28
    (Modifiche all’articolo 26 della l.r. 30/1998)


    1. All’articolo 26 della l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche:a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:“a) il periodo di validità, comunque non superiore a otto anni per i servizi di trasporto su strada e a quindici anni per i servizi effettuati per ferrovia;”;b) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:“h) gli importi dovuti dall’ente affidante all’impresa di trasporto affidataria per le prestazioni oggetto del contratto, ivi comprese le compensazioni economiche relative agli obblighi di servizio di cui all’articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE modificato dal regolamento 1893/91/CEE, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità, nonché le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti;”;c) la lettera l) del comma 1 è sostituita dalla seguente:“l) le garanzie che devono essere prestate dall’impresa di trasporto affidataria del servizio, nonché, in caso di sub affidamento, dalla sub affidataria in proporzione alla quota sub affidata;”.d) Dopo la lettera p) del comma 1 è inserita la seguente:“p bis) l’espressa indicazione delle disposizioni di cui all’articolo 22;”;e) Dopo la lettera u) del comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente: "u bis) le norme per il controllo e il monitoraggio della regolarità dei servizi erogati e le clausole penali da applicarsi in caso di mancato rispetto da parte del gestore degli obblighi assunti con i contratti di servizio.".



    Art. 29
    (Sostituzione della rubrica del Capo VII della l.r. 30/1998)

    1. La rubrica del Capo VII della l.r. 30/1998 è sostituita dalla seguente:
    “Agenzia regionale per la mobilità, Autorità regionale per i servizi di trasporto pubblico locale ed organismi consultivi e di partecipazione”.


    Art. 30
    (Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 30/1998)


    1. L'articolo 27 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

    "Art. 27
    (Agenzia regionale per la mobilità)


    1. L’Agenzia regionale per la mobilità (AREMOL), istituita con la legge regionale 26 marzo 2003, n. 9, costituisce uno strumento per l’attuazione della programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale e per la costante analisi dell’evoluzione della mobilità regionale, delle reti di trasporto e loro infrastrutture, della qualità, del livello e della efficienza dei servizi erogati dalle aziende di trasporto, della sicurezza e dell’impatto del sistema dei trasporti su territorio e ambiente.”.


    Art. 31
    (Inserimento dell’articolo 27 bis alla l.r. 30/1998)


    1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 30/1998 è inserito il seguente:

    "Art. 27 bis
    (Autorità regionale per i servizi di trasporto pubblico locale)


    1. La Regione istituisce, con successiva legge regionale, l'Autorità regionale per i servizi di trasporto pubblico locale, al fine di garantire un corretto svolgimento dei servizi stessi, secondo i criteri di economicità ed efficienza.”.


    Art. 32
    (Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 30/1998)

    L’articolo 28 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:
    “Art. 28
    (Comitato consultivo per la mobilità)

    1. E' costituito il comitato consultivo della mobilità composto da:a) l'assessore regionale competente in materia di mobilità, o un suo delegato, che lo presiede;
    b) il direttore della direzione regionale competente in materia di trasporti;
    c) i presidenti delle province;
    d) il Sindaco del Comune di Roma;
    e) il presidente dell'ANCI;
    f) il presidente dell'UNCEM;
    g) il presidente dell'URPL;
    h) un rappresentante della Lega delle autonomie locali;
    i) il direttore regionale della società Trenitalia S.p.A.;
    l) un rappresentante della ASSTRA;
    m) un rappresentante della ANAV;
    n) un rappresentante della Confservizi Lazio;
    o) un rappresentante ciascuno della CNA, della Confartigianato e della Cassartigiani del Lazio;
    p) un rappresentante della ASTRAL S.p.A.;
    q) un rappresentante dell'ANAS;
    r) un rappresentante dell'Assoporti;
    s) un rappresentante della Società Aeroporti di Roma;
    t) cinque rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale;
    u) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
    v) un rappresentante della Federtrasporto;
    z) un rappresentante designato dalla maggiore e più rappresentativa cooperativa radiotaxi operante nel territorio regionale;aa) un rappresentante dell’Arcea Lazio S.p.A.;
    bb) un rappresentante della Confindustria Lazio;
    cc) un rappresentante della Federlazio. 2. Il comitato ha il compito di esprimere pareri sui principali provvedimenti che la Regione adotta in materia di trasporti e mobilità, nonchè di fornire proposte o indicazioni per l’attività dell’Agenzia di cui all’articolo 27.

    3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica per l'intera legislatura. In caso di trasformazione o successione degli enti o associazioni di cui al comma 1 vengono nominati i nuovi rappresentanti.”.



    Art. 33
    (Modifiche all’articolo 29 della l.r. 30/1998)


    1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 30/1998 le parole: "dell'osservatorio", sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia”.
    2. Al comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 30/1998 le parole: "dell’Osservatorio" sono sostituite dalle seguenti: “dell’Agenzia”.



    Art. 34
    (Modifiche all’articolo 30 della l.r. 30/1998)


    1. Il comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 30/1998 è abrogato.



    Art. 35
    (Sostituzione della rubrica del Capo IX della l.r. 30/1998)


    1. La rubrica del Capo IX della l.r. 30/1998 è sostituita dalla seguente:
    “Tariffe e agevolazioni tariffarie”.


    Art. 36
    (Inserimento dell’articolo 30 bis alla l.r. 30/1998)


    1. Dopo l’articolo 30 della l.r. 30/1998 è inserito il seguente:

    "Art.30 bis
    (Adeguamenti tariffari)


    1. Fermi restando i principi in materia tariffaria definiti dal titolo IV della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1 (Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazione delle materie di cui all’articolo 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di pubblico trasporto di persone di interesse locale), l'adeguamento delle tariffe non integrate viene richiesto dalle imprese esercenti agli enti affidanti entro il 30 settembre di ogni anno. L’ente affidante si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, sulla base delle modalità stabilite dalla Regione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera g) ed in conformità alle indicazioni di cui al comma 2.

    2. L’ente affidante adegua le tariffe non integrate con il metodo del price-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per il periodo di durata dell’affidamento, in analogia a quanto stabilito dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità).

    3. L’adeguamento di cui al comma 2, tiene conto, in particolare, dei seguenti criteri: a) tasso di inflazione programmata fissato dal Governo nell’ultimo documento di programmazione economico-finanziaria;
    b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per il periodo di durata del contratto di servizio;
    c) obiettivo di miglioramento degli standard di qualità del servizio erogato alla clientela prefissati per il periodo di validità del contratto di servizio.
    4. La Regione, ai sensi della l.r. 1/1991, stabilisce ogni anno gli adeguamenti delle tariffe integrate in base al criterio di cui al comma 3, lettera a).”.



    Art. 37
    (Modifiche all’articolo 31 della l.r. 30/1998)


    1 Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 30/1998 la parola “ridotta” è sostituita dalla seguente: “agevolata” e le parole : “e per quelli attribuiti alle province, ai sensi del d. lgs. 422/1997,” sono soppresse.

    2 Il comma 3 bis dell’articolo 31 della l.r. 30/1998, aggiunto dall’articolo 37, comma 3 della l.r. 6/1999, è abrogato.



    Art. 38
    (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 30/1998)


    1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 30/1998 le parole: “sui servizi pubblici urbani, interurbani, provinciali e regionali” sono sostituite dalle seguenti: “sui servizi pubblici comunali e provinciali”.

    Art. 39
    (Modifiche all’articolo 36 della l.r. 30/1998)


    1. Il comma 8 dell’articolo 36 della l.r. 30/1998 è abrogato.


    Art. 40
    (Sostituzione dell’articolo 40 della l.r. 30/1998)


    1. L’articolo 40 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:


    “Art. 40
    (Vigilanza, monitoraggio, ispezione e controllo)


    1. La Regione, le province ed i comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l’accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.

    2. La Regione esercita le funzioni di monitoraggio, di alta vigilanza, di ispezione e di controllo sull’impiego delle risorse destinate agli investimenti ed al finanziamento dei servizi minimi; in particolare effettua verifiche finalizzate all’accertamento: a) dell’efficacia ed efficienza della realizzazione dei programmi di investimento nel settore, finanziati dalla Regione nonché del corretto utilizzo delle risorse;
    b) dell’efficacia ed efficienza dell’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico di persone, nonché del corretto utilizzo delle medesime.
    3. La Giunta regionale esercita le funzioni ai sensi di cui ai commi 1 e 2 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 37 (Norme per l’esercizio dell’attività ispettiva dell’amministrazione regionale in materia di servizi di pubblico trasporto di persone di interesse regionale. Modificazioni alla legge regionale 2 aprile 1973, n. 12 nonché alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36).

    4. I comuni, le comunità montane e le province, nell’ambito del principio di leale collaborazione, forniscono alla Regione i dati ed i documenti relativi ai finanziamenti, al fine di consentire le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 2.”.



    Art. 41
    (Modifiche all’articolo 42 della l.r. 30/1998)


    1. Al comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 30/1998 le parole: “degli accordi di programma di cui all’articolo 16” sono sostituite dalle seguenti: “del programma triennale di cui all’articolo 18.”.


    Art. 42
    (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52 concernente: “Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici
    servizi di trasporto di interesse regionale”)


    1. L’articolo 10 della l.r. 52/1982, come modificato dalla l.r. 1/1991, è sostituito dal seguente:

    “Art. 10

    1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di idoneo titolo di viaggio e a conservarlo per la durata del percorso sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza.

    2. Chiunque contravvenga all’obbligo di cui al comma 1 è soggetto, oltre al pagamento del titolo di viaggio per il percorso effettuato e da effettuare, anche ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00.

    3. In caso di pagamento contestuale all’accertamento si applica la sanzione minima ridotta della metà.

    4. Le somme introitate a titolo di pagamento in misura ridotta sono incamerate dal soggetto gestore del servizio.

    5. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi pubblici di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dal personale a ciò espressamente incaricato dai soggetti gestori del servizio.

    6. Al personale di cui al comma 5 è attribuita la qualifica di agente di polizia amministrativa con decreto del Presidente della Regione, su richiesta dei soggetti gestori dei servizi pubblici di trasporto, purché sia in possesso dei seguenti requisiti:a) godimento dei diritti civili e politici;
    b) assenza di condanne penali o di applicazioni della pena a richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi a pene detentive superiori a tre mesi ovvero per delitti contro la persona, la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia e la fede pubblica, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
    c) assenza di misure di prevenzione o di sicurezza.
    7. L’ordinanza di ingiunzione di cui all’articolo 18 della l. 689/81 è emessa dal direttore o dal responsabile dell’esercizio, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa esercente, qualora in possesso dell’abilitazione professionale di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 (Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali)”.

    8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di trasporto pubblico locale per ferrovia e di metropolitana.”.



    Art. 43
    (Modifiche alla l.r. 1/1991)


    1. L’articolo 13 della l.r. 1/1991 è sostituito dal seguente:
    “Art. 13
    (Sistema tariffario integrato per i servizi urbani ed extraurbani)


    1. Nell’ambito della regione, i soggetti gestori dei servizi pubblici di trasporto di persone urbani ed extraurbani devono consentire l’utilizzazione di biglietti o titoli di viaggio integrati, che permettano agli utenti di fruire, relativamente all’intera rete ovvero a più linee o percorsi, dei collegamenti esercitati dai gestori stessi.

    2. La Regione, relativamente al sistema tariffario integrato:a) stabilisce gli standard tecnici di riferimento per i singoli sistemi di gestione, emissione e validazione dei titoli, cui devono conformarsi i soggetti di cui al comma 1, che garantiscano:
    1) l’accessibilità ed il controllo dei dati primari da parte di tutti i partecipanti al sistema tariffario integrato;
    2) la interoperabilità e la connettibilità dei singoli sistemi di gestione;
    3) la mutua assistenza nelle operazioni d connessione;
    b) controlla il funzionamento dei sistemi di bigliettazione automatica;
    c) determina le tariffe integrate ed i relativi adeguamenti;
    d) ripartisce i proventi delle tariffe integrate tra i soggetti gestori nel caso di mancato accordo tra gli stessi;
    e) può gestire, direttamente ovvero attraverso l’affidamento a terzi o avvalendosi di una società appositamente costituita, il sistema tariffario integrato regionale.”.

    Art. 44
    (Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 concernente
    “Disposizioni per l’approvazione dei regolamenti comunali relativi all’esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”)

    1. Alla l.r. 58/1993 sono apportate le seguenti modifiche:a) al comma 3 dell’articolo 1 le parole: “e sono soggetti all’approvazione della Regione, che provvede mediante deliberazione della Giunta regionale” sono soppresse.
    b) Il comma 5 dell’articolo 1 è abrogato.
    c) dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 58/1993, è aggiunto il seguente: “2 bis l’inosservanza da parte dei titolari e dei sostituti delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 10 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 nonché dalla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione e, in caso di recidiva, dalla revoca della licenza od autorizzazione stessa”.d) il comma 3 dell’articolo 19 è sostituito dal seguente: “3. L’esame consiste in una prova scritta, composta da quesiti a risposta multipla e preordinata, tratti da un elenco predisposto dalla Regione. L’elenco, contenente almeno cento quesiti per ogni materia d’esame, è aggiornato ogni due anni.”;e) i commi 4 e 6 dell’articolo 19 sono abrogati;
    f) Il comma 7 dell’articolo 19 è sostituito dal seguente: “7. Il soggetto che non abbia superato la prova scritta può essere ammesso a ripetere la medesima per una sola volta, previa ripresentazione della domanda di esame, senza provvedere ad un nuovo pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18, comma 4, purchè siano decorsi due mesi dalla precedente prova.”;g) l’articolo 20 è sostituito dal seguente:



    “Art. 20
    (Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti)


    1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della l. 21/1992 e dell’articolo 130, comma 2, lettera i) della l.r. 14/1999, presso ciascuna provincia è istituita la commissione provinciale per l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

    2. La commissione è composta da:
    a) due esperti designati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di trasporti, scelti tra persone dotate di professionalità ed esperienza specifica rispetto alle funzioni da svolgere, di cui uno con funzioni di presidente;
    b) un esperto designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dotato di specifiche competenze e conoscenze nelle materie oggetto d’esame con funzione di vice presidente;
    c) due esperti designati dalla provincia, scelti tra persone dotate di specifiche competenze e conoscenze nelle materie oggetto d’esame;
    d) un rappresentante ciascuno designato dalla CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI DEL LAZIO e dalla CLAAI;
    e) un rappresentante designato dalla maggiore e più rappresentativa cooperativa radiotaxi operante nel territorio regionale.

    3. Per ciascun componente è nominato un supplente che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza od impedimento del componente stesso.

    4. I compiti di segreteria sono svolti da un funzionario della provincia.”.


    Art. 45
    (Disposizioni transitorie e finali)


    1. I comuni, qualora non abbiano proceduto all’individuazione delle unità di rete ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b) della l.r. 30/1998, come modificato dalla presente legge, affidano i servizi di trasporto, ponendo a gara la rete in esercizio. I comuni, la cui rete supera i due milioni di chilometri, ai fini delle procedure di gara di cui all’articolo 19, possono suddividere la stessa rete per lotti.
    2. Le province adottano i piani di bacino di cui all’articolo 15 della l.r. 30/1998, come modificato dalla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    3. La Giunta regionale adotta il primo programma triennale di cui all’articolo 18 della l.r. 30/1998, come modificato dalla presente legge, entro il 30 aprile 2005, anche in assenza del PRT.

    4. In attuazione dell’articolo 18 del d.lgs. 422/1997, come modificato dall’articolo 45 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto, per le società di capitali derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali ovvero dei consorzi e per i soggetti affidatari dei servizi per ferrovia di cui all’articolo 2, comma 3, qualora non siano stati posti in essere gli adempimenti previsti dal comma 9 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, nel bando di gara devono essere indicate le modalità di messa a disposizione dal precedente gestore al nuovo gestore dei beni essenziali per la effettuazione del servizio e il canone di utilizzo degli stessi beni, determinato dagli enti affidanti.
    5. I soggetti affidatari dei servizi comunicano agli enti affidanti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati di cui all’articolo 22, comma 2, lettere a) e b) della l.r. 30/1998, come modificato dalla presente legge.

    6. Sino alla rilevazione dei canoni di utilizzo dei beni essenziali per il funzionamento dei servizi di trasporto da parte dell’Agenzia di cui alla l.r. 9/2003 gli enti affidanti determinano i canoni medesimi in base ad indagini di mercato.

    7. Sino alla determinazione del costo economicamente sufficiente, il limite per la quantificazione della base d’asta per i servizi da porre a gara è costituito dal corrispettivo dei contratti di servizio al 31 dicembre 2001.

    8. Le disposizioni di cui all’articolo 30 bis della l.r. 30/1998, inserito dalla presente legge sono applicate dal 1° gennaio 2006.

    9. Per gli anni 2004 e 2005, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 30 bis della l.r. 30/1998, come inserito dalla presente legge, gli adeguamenti tariffari sono stabiliti annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata fissato dal Governo nell’ultimo documento di programmazione economico-finanziaria.

    10. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale stabilisce le tariffe relative al sistema integrato di cui all’articolo 13 della l.r. 1/1991.

    11. L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del servizio di gran turismo su gomma di cui all’articolo 4, comma 5 bis della l.r. 30/1998, come inserito dalla presente legge, sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il provvedimento di concessione previsto dall’articolo 12 della legge 20 settembre 1939, n. 1822 concernente “Disciplina degli autoservizi di linea (Autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli) in regime di concessione dell’industria privata”. Entro la stessa data, i soggetti già concessionari richiedono alle competenti amministrazioni la sostituzione della concessione con il provvedimento di autorizzazione da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

    12. Gli enti affidanti i servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e d) della l.r. 30/1998, attualmente gestiti direttamente dagli enti locali o da questi affidati direttamente ai propri consorzi o alle proprie aziende speciali, finanziati dal fondo regionale trasporti, con percorrenze superiori ad un milione di chilometri annui, possono prorogare al 31 dicembre 2006 i termini di scadenza degli affidamenti stabiliti dalla legge 19 dicembre 2001, n. 35 (Disposizioni per il trasporto pubblico locale. Attuazione dell’articolo 18, comma 3bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e ulteriori disposizioni).

    13. Gli affidamenti dei servizi di trasporto, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 30/1998, come sostituito dalla presente legge, con percorrenze inferiori ad un milione di chilometri annui, sono prorogati al 31 dicembre 2006.

    14. Le disposizioni di cui al comma 13 non si applicano nei confronti degli enti affidanti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano approvato i bandi di gara ed i relativi capitolati per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

    15. Sono prorogati al 31 dicembre 2006 i servizi affidati secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 17 marzo 1995 , n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusivi), nonché dall’articolo 19 della l.r. 30/1998, come modificato dalla presente legge. I termini di scadenza successivi al 31 dicembre 2006 stabiliti dai contratti di servizio restano invariati.

    16. Gli affidamenti dei servizi di trasporto di cui all’articolo 8 del d.lgs. 422/1998 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006.

    17. Le disposizioni ed i termini di cui al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 35/2001 sono prorogati al 31 dicembre 2006.

    18. Per la circolazione per motivi di servizio sui mezzi del trasporto pubblico di cui all’articolo 2 della l.r. 30/1998, come sostituito dalla presente legge, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri alle forze di Polizia, alla polizia penitenziaria, alla Guardia di Finanza, alla polizia municipale ed alle altre forze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica utilizzano la tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi. Per gli appartenenti alla polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell’ambito del territorio comunale. Nel caso in cui per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico è necessario il possesso di titoli elettronici, le aziende esercenti i servizi ovvero i soggetti gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano agli interessati, a richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera circolazione. In caso di circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio da parte dei soggetti sopra indicati non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 della l.r. 30/1998 e non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto.

    19. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2004, individua, sentita la commissione consiliare competente, le unità di rete, la rete ed il livello dei servizi minimi di trasporto pubblico di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della l.r. 30/1998, come sostituito dalla presente legge.

    20. I servizi di trasporto di persone attualmente svolti, che collegano le isole ponziane con i porti di Formia, Terracina ed Anzio, sono esercitati fino al 31 dicembre 2006; ai medesimi si applicano le disposizioni della legge regionale 25 luglio 1996, n. 28 (Interventi straordinari regionali per la integrazione del servizio di collegamento delle isole ponziane con i porti della Provincia di Latina, resi dalla società concessionaria del Ministero dei Trasporti e della Navigazione); dal 1° gennaio 2007 i servizi di cui al presente comma sono esercitati a seguito di procedure ad evidenza pubblica.
    Art. 46
    (Abrogazioni)


    1. L’articolo 3 della l.r. 35/2001 e l’articolo 113 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 concernente “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002 (Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 articolo 11)”. sono abrogati.



    La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.



    Data a Roma, addì 16 giugno 2003



    STORACE




    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.