INDENNITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 16 MARZO 1973, N. 7; 5 APRILE 1988, N. 19; 27 FEBBRAIO 1991, N. 10; 2 MAGGIO 1995, N. 19 E 18 MARZO 1996, N. 10.

Numero della legge: 43
Data: 21 ottobre 1996
Numero BUR: 30
Data BUR: 30/10/1996

L.R. 21 Ottobre 1996, n. 43
INDENNITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 16 MARZO 1973, N. 7; 5 APRILE 1988, N. 19; 27 FEBBRAIO 1991, N. 10; 2 MAGGIO 1995, N. 19 E 18 MARZO 1996, N. 10.



Art. 1

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19 cosi' come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1991 n. 10 e da ultimo dall'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 1991 n. 54, e' cosi' sostituito:

"2. Le spese relative ai pedaggi autostradali per i percorsi effettuati dai Consiglieri regionali, nell'ambito del territorio nazionale, per l'espletamento delle funzioni istituzionali o per ragioni inerenti la carica, sono a carico dell'Amministrazione regionale".


Art. 2

La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e' cosi' sostituita:

"c) Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, Segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, Presidente del Collegio dei revisori dei conti, Capigruppo consiliari: 10 per cento".

Art. 3

Dopo l'art. 6 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e' introdotto il seguente articolo:

"Art. 6 BIS
(Indennita' di fine mandato)

1. L'indennita' di fine mandato e' corrisposta ai Consiglieri regionali non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato.

2. Tale indennita' spetta altresi':
a) ai Consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura;
b) agli aventi causa del Consigliere, in caso di decesso di quest'ultimo durante l'espletamento del mandato.

3. Il Consigliere regionale nel caso di annullamento della
Sua elezione ha diritto alla sola restituzione dei contributi versati in applicazione del precedente art. 6, commi 1 e 2, senza attribuzione di interessi".



Art. 4

Alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e' aggiunto il seguente articolo:

"Art. 6 TER
(Misure dell'indennita' di fine mandato)

1. La misura dell'indennita' di fine mandato e' pari all'ultima indennita' mensile lorda di cui al 1° comma dell'articolo 2 della presente legge, per ogni anno di mandato, fino ad un massimo di 10 mensilita'.

2. La frazione di anno inferiore a sei mesi viene computata, quella superiore a sei mesi viene equiparata ad un anno intero. L'indennita' da corrispondere al Consigliere o ai suoi aventi causa e decurtata di una quota pari a i contributi da versare per il completamento dell'anno.

3. Il Consigliere rieletto o subentrato ad altro nella carica, che abbia gia' beneficiato dell'indennita' di fine mandato, ha diritto alla corresponsione di una ulteriore indennita' di fine mandato fino alla concorrenza di 10 mensilita' comprese quelle gia' percepite.

4. Il Consigliere che ha gia' espletato il mandato in legislature precedenti puo' optare, come riferimento della indennita' mensile, a quella piu' favorevole".



Art. 5

All'art. 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, sono aggiunti i seguenti commi:

"4. Il Consigliere che cessi dalla carica prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio o che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi obbligatori necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento senza attribuzioni di interessi. Analoga facolta' compete agli aventi causa del consigliere, nel caso di decesso dello stesso.

5. Al Consigliere che subentri a seguito di decisione della Magistratura Amministrativa e' riconosciuto utile, per la corresponsione dell'indennita' di fine mandato e dell'assegno vitalizio, il periodo intercorso dall'inizio della legislatura al momento della proclamazione, senza versamento dei contributi.



Art. 6

L'articolo 3 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 e' cosi' sostituito:

"Art. 3
(Ritenute per mancata presenza)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nei casi di assenza delle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari viene detratta una somma pari al 65 per cento della detrazione per mancata presenza prevista per i membri della Camera dei Deputati, si sensi dell'art. 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. La detrazione comunque non puo' superare l'importo della diaria.

2. In caso di svolgimento nella stessa giornata di piu' sedute di organi di cui al comma 1, la presenza ad una di esse esclude ogni detrazione.

3. La detrazione di cui al comma 1 non si applica quando il Consigliere regionale e' impegnato fuori della Sede in compiti istituzionali purche' sia preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. La documentazione di cui al presente comma dovra' essere prodotta al Consiglio regionale entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo a quello in cui si e' verificata l'assenza.


Art. 7
(Disposizioni transitorie)

1. Con decorrenza di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1966, e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 3 della stessa legge regionale n. 10 del 1966 e' cosi' sostituito:

"Art. 3
(Ritenute per mancata presenza)


1. Nei casi di assenza dalle sedute del Consiglio o di altri organismi consiliari nella stessa giornata, e' detratta una somma pari al sessantacinque per cento della detrazione per mancata presenza prevista per i membri della Camera dei Deputati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. La detrazione comunque non puo' superare l'importo della diaria".


Art. 8
La lettera e) dell'articolo 10 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e' cosi' integrato:

"Qualora l'assegno vitalizio anticipato venga sospeso in ragione di sopravvenuta elezione dell'ex Consigliere a nuova carica, Regione, Parlamento nazionale, Parlamento europeo, la detrazione del 5 per cento di cui al presente punto e) e' recuperata alla data di cessazione della carica stessa. L'assegno vitalizio, alla cessazione della carica, e' pertanto reintegrato del 5 per cento annuo, frazionabile in dodicesimi, per ogni anno di sospensione del vitalizio stesso o frazione di anno. Le detrazioni gia' operate precedentemente sull'assegno vitalizio anticipato non sono restituibili".


Art. 9

Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, cosi' come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 1996, n.3 aggiunta la seguente frase:
"Ai Consiglieri regionali cessati dalla carica, nominati dal Consiglio regionale nella Commissione di cui al presente articolo, e' riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto, determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo di un litro di benzina super, dal luogo di residenza alla sede del Consiglio regionale".


Art. 10

Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e' aggiunta la seguente frase:

"Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e successive modificazioni"

Art. 11

Le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno la medesima decorrenza di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10.


Art. 12

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti gia' iscritti ai capitoli 11101 e 11114 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1996 ed ai corrispondenti capitoli, per gli esercizi finanziari successivi.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.