Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 (legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11).

Numero della legge: 8
Data: 16 aprile 2002
Numero BUR: 11 S.O.8
Data BUR: 20/04/2002

L.R. 16 Aprile 2002, n. 8
Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002 (legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11).


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga



La seguente legge:
Art. 1
(Mutui e altre forme di indebitamento).


1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2002 è fissato, in termini di competenza e di cassa, in euro 1.155.575.325,60 per interventi finalizzati agli investimenti ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25; le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicate nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2002.

2. Il livello di ricorso al mercato, di cui al comma 1, si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.

Art. 2
(Autorizzazione finanziamento di leggi).

1. Relativamente all’anno finanziario 2002 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegato quadro “A”.

Art. 3
(Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992).

1. Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della l.r. 36/1992.

Art. 4
(Disposizioni per il contenimento della spesa).

1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa statale in materia di contenimento e controllo della spesa, per il 2002 la facoltà di impegnare spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie del personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti subregionali, alle spese per l’attuazione dei programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno e ad altre rate di ammortamento dei mutui. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui sopra, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio.

2. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita nel limite dell’85 per cento dello stanziamento annuo.

3. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 su motivata proposta dell’assessore competente per materia, di concerto con l’assessore competente in materia di bilancio, programmazione e risorse comunitarie.

4. Alle deliberazioni di impegno concernenti l’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all’individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.

Art. 5
(Conferma delle disposizioni dell’articolo 71 della legge regionale 2 maggio 1997, n. 11 concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1997).

1. Sono confermate per l’esercizio finanziario 2002 le disposizioni contenute nell’articolo 71 della l.r. 11/1997.

Art. 6
(Ricapitalizzazione delle Aziende unità sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere del Lazio).

1. La Regione al fine di ricapitalizzare le Aziende unità sanitarie locali (USL) e le aziende ospedaliere del Lazio conferisce alle medesime apporti di capitale per complessivi euro 900 milioni ripartiti per ogni singolo ente sulla base delle situazioni patrimoniali in essere al 31 dicembre 2001 ed erogati nel corso di dieci anni in tranche annuali di importo costante.

2. L’apporto di cui al comma 1 può essere oggetto da parte delle Aziende USL e delle aziende ospedaliere di operazioni connesse alla cessione di crediti nei limiti dell’importo dei pagamenti da eseguire relativi ai debiti maturati e non estinti al 31 dicembre 2001 così come rappresentati nel bilancio di esercizio 2001.

3. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di regolazione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7
(Fondi speciali).

1. Con decorrenza contabile 1° gennaio 2001, i fondi speciali istituiti con leggi regionali, gestiti dalle società di cui all’articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 si intendono assegnati alle predette società e vincolati alle finalità previste dalle singole leggi regionali di riferimento.

2. I suddetti fondi sono inseriti nel passivo dello stato patrimoniale dei bilanci delle società di cui al comma 1, sotto la voce “fondi in gestione”; i proventi e gli oneri maturati dalla loro gestione vanno ad aumentare ovvero a diminuire la consistenza dei fondi stessi, senza generare oneri e proventi in capo alle predette società in quanto non inerenti alle proprie attività.

3. Il parere dei comitati o nuclei, ove previsto nelle leggi regionali di riferimento, è da intendersi come parere obbligatorio e strumentale al perfezionamento del procedimento decisionale.

4. Ai fini di cui al presente articolo vengono adeguate, ove necessario, le convenzioni in essere tra la Regione e le società di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale riferisce annualmente in commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio sull’utilizzo dei fondi speciali di cui al presente articolo.

Art. 8
(Prelievo sul fondo da destinare al finanziamento degli interventi conseguenti al conferimento di funzioni di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed alla copertura delle spese connesse con l’attuazione degli interventi medesimi)

1. Al fine di rendere immediatamente disponibili nel momento in cui se ne ravvisi l’esigenza le risorse in capitale trasferite dallo Stato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive modifiche ed accantonate nel capitolo T19550 “Fondo da destinare al finanziamento degli interventi conseguenti al conferimento di funzioni di cui al d.lgs. n. 112/1998 ed alla copertura delle spese connesse con l’attuazione degli interventi medesimi” con decreto del Presidente della Giunta regionale è consentito, in deroga alle disposizioni previste dalla l.r. 25/2001, il prelievo dallo stesso capitolo degli importi da destinare all’integrazione di capitoli già previsti in bilancio o alla dotazione di capitoli di cui con il medesimo atto viene disposta l’istituzione.

Art. 9
(Conferenze di servizi regionali).

1. Al fine di garantire la celere realizzazione di interventi di particolare interesse nell’ambito degli obiettivi della programmazione comunitaria, statale e regionale, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, programmazione e risorse comunitarie, sentita la competente commissione consiliare permanente, una deliberazione con la quale:
a) si impartiscono direttive alle strutture regionali volte a garantire il ricorso e la corretta applicazione degli strumenti di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative previsti dagli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificati dalla legge 24 novembre 2000, n.340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999) e successive modifiche e dall’articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, con particolare riguardo all’istituto della preconferenza di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 bis della l. 241/1990;
b) si stabiliscono i criteri di priorità per la convocazione delle conferenze di servizi di competenza regionale, assicurando, comunque, la precedenza alle conferenze relative:
1) alla realizzazione di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi strategici, previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive);
2) agli interventi cofinanziati da programmi comunitari;
3) agli accordi di programma quadro e ai patti territoriali di cui all’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche.

2. I criteri di priorità di cui al comma 1, lettera b), sono aggiornati annualmente sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio di previsione della Regione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le strutture regionali si avvalgono, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera e) della l.r. 6/1999, dell’assistenza tecnica dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio S.p.A.. di seguito denominata Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A.

Art. 10
(Modifica alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 concernente il riordino del servizio sanitario regionale e l’istituzione delle Aziende USL e delle Aziende ospedaliere e successive modifiche).

1. All’articolo 24 della l.r. 18/1994, da ultimo modificato dalla legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 è aggiunta la seguente lettera: “b bis facendone oggetto di operazioni di finanza strutturata diverse da quella di cui alla lettera a), incluse operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n.130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare che consentano di massimizzare e/o rendere maggiormente efficiente l’afflusso nelle casse del sistema sanitario regionale di risorse finanziarie, da destinare prioritariamente alle Aziende USL per la copertura dei disavanzi” .;
b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti commi:
“4 bis. Per i beni sottoposti alle operazioni di cui al comma 4, lettera b bis) si applicano tutte le precauzioni e le garanzie previste dalla normative vigenti a tutela dei diritti di prelazione, delle condizioni di disagio sociale degli affittuari di alloggi e di botteghe artigiane, dei livelli occupazionali delle aziende agro-silvo-pastorali e di trasformazioni di prodotti agricoli, nonché del valore e della disponibilità per il pubblico dei beni di riconosciuto valore culturale, ambientale, storico ed archeologico”.
“4 ter. La Giunta regionale emana entro sessanta giorni, acquisito il parere delle commissioni consiliari permanenti competenti in materia di bilancio e sanità, l’atto con cui si definiscono le tutele di cui al comma 4 bis.
c) Al comma 7, dopo le parole “le aziende unità sanitarie locali” si inseriscono le seguenti “in comunione” ; dopo le parole “comma 4, lettera b)” sono aggiunte le seguenti “e quelli da far oggetto delle operazioni di finanza strutturata di cui al comma 4, lettera b bis)”;
d) Il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Le aziende unità sanitarie locali in comunione provvedono:
a) a costituire o indicare la società di cui al comma 4, lettera a) e ad apportare al fondo comune di investimento immobiliare chiuso i beni individuati ai sensi del comma 7;
b) a costituire o indicare la società di cui al comma 4, lettera b) ed affidarle in gestione i beni individuati ai sensi del comma 7;
c) a definire le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle operazioni di finanza strutturata di cui al comma 4, lettera b bis), ed a compiere tutti gli atti necessari alla loro realizzazione” .



Art. 11
(Modifiche all’articolo 142 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2001).

1. All’articolo 142 della l.r. 10/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “dal Comune di Roma” sono sostituite dalle seguenti: “dai municipi del Comune di Roma” ;
b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I municipi del Comune di Roma presentano alla Regione i progetti integrati entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge finanziaria della Regione per il 2002, con l’indicazione degli interventi da realizzare nonché dei tempi e delle procedure di realizzazione”;
c) dopo il comma 2 inserire il seguente:
“2 bis. Sono altresì ammessi al concorso finanziario della Regione i progetti integrati presentati dal Comune di Roma entro il 31 marzo 2002” ;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. I municipi del Comune di Roma possono presentare alla Regione, negli stessi termini previsti dal comma 2, programmi di quartiere contenenti interventi di riqualificazione ambientale, di miglioramento dell’arredo urbano, di sostegno sociale ed integrazione culturale. Per tali finalità è riservata una quota di stanziamento pari a euro 1 milione per ciascuno degli anni 2002-2003”.

Art. 12
(Contributo ai Comuni Anagni, Ferentino, Paliano, Piglio, Acuto e Serrone per il finanziamento dei progetti inseriti nell’accordo di programma).

1. Per sostenere lo sviluppo e l’occupazione nel territorio di Fiuggi e dei comuni limitrofi coinvolti dalla crisi dell’azienda “Acque e Terme di Fiuggi S.p.A” e negli impianti industriali colpiti in quel territorio da analoghi processi di crisi, la Regione promuove un accordo di programma con il coinvolgimento delle parti sociali.

2. Per il finanziamento dei progetti inseriti nell’accordo di programma è stanziata la somma di euro 5 milioni 600 mila destinata al Comune di Fiuggi e di euro 2 milioni 200 mila destinati ai Comuni di Anagni, Ferentino, Paliano, Piglio, Acuto e Serrone.

3. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti dell’UPB C12.

Art. 13
(Modifiche all’articolo 53 della l.r. 11/1997 concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1997, come modificato dall’articolo 21 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 e dall’articolo 25 della l.r. 10/2001)

1. L’articolo 53 della l.r. 11/1997, come modificato dall’articolo 21 della l.r. 7/1999 e dall’articolo 25 della l.r. 10/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 53
1. Al fine di porre i comuni, le province, le comunità montane, i consorzi per lo sviluppo industriale, le università agrarie, gli enti pubblici non economici regionali o locali, singoli o associati, in grado di elaborare studi di fattibilità e di predisporre progetti da presentare ai finanziamenti disposti da programmi comunitari, nazionali e regionali, è istituito il fondo regionale per la progettazione.

2. Gli studi di fattibilità e i progetti devono riferirsi ad opere pubbliche la cui realizzazione sia compatibile con la legislazione regionale e con programmi regionali adottati e vigenti che ne prevedano il finanziamento.

3. Gli studi di fattibilità, elaborati per le opere di costo presunto di almeno euro 1 milione 600 mila, sono finanziati a fondo perduto.

4. La progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e la progettazione finanziaria, necessaria per progetti suscettibili di realizzazione con modalità di finanza di progetto e di leasing operativo, riferite ad opere di costo presunto di almeno euro 1 milione 600 mila, sono finanziate con un fondo rotativo. Il suddetto limite è ridotto a euro 260 mila per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti. L’accesso al fondo rotativo per opere di costo presunto di almeno euro 1 milione 600 mila è subordinato alla certificazione dello studio di fattibilità del nucleo regionale di valutazione di cui alla legge 17 maggio1999, n.144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e successive modifiche.

5. La Regione per la progettazione anticipa un importo non inferiore al 50 per cento e non superiore all’80 per cento del costo della progettazione. L’anticipazione regionale, ad esclusione delle spese relative alla progettazione finanziaria, non può superare il 10 per cento del costo presunto dell’opera da realizzare. Qualora l’opera venga successivamente ammessa al finanziamento, il soggetto beneficiario dell’anticipazione restituisce alla Regione l’anticipazione ricevuta. Nel caso l’opera non potesse essere realizzata per qualsiasi motivazione, l’anticipazione concessa per la progettazione resta a carico della Regione e non deve essere restituita.

6. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, a stabilire le quote di fondo da destinarsi agli studi di fattibilità, alla progettazione di opere di costo presunto inferiore o superiore a euro 1 milione 600 mila, a determinare le modalità di gestione del fondo nonché le procedure di istruttoria, concessione, erogazione e restituzione delle anticipazioni.

7. Per il 2002, in deroga alla disposizione posta dal comma 1, dell’articolo 93, della l.r. 6/1999, le domande per l’accesso al fondo devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6.

Art. 14
(Clausola di sospensione degli aiuti alle imprese).

1. Gli aiuti alle imprese previsti dalla presente legge, soggetti in base alle norme comunitarie alla procedura di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la commissione europea abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato, una decisione di autorizzazione degli aiuti stessi.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della commissione europea.

Art. 15
(Piano finanziario per l’acquisto di attrezzature ed arredi per il terminal container del porto di Civitavecchia).

1. L’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. è autorizzata ad utilizzare una quota del fondo di rotazione per concorrere agli oneri dell’acquisto di attrezzature ed arredi per l’allestimento e la messa in funzione del terminal container del porto di Civitavecchia.

2. L’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. elabora in accordo con l’autorità portuale di Civitavecchia, anche avvalendosi della rete di società specializzate di cui all’articolo 24 della l.r. 6/1999, un piano finanziario finalizzato al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. Il piano finanziario è trasmesso all’assessorato regionale competente in materia di bilancio, programmazione e risorse comunitarie, per l’autorizzazione all’attuazione del piano stesso.


Art. 16
(Estensione al Comune di Tivoli del patto territoriale per lo sviluppo della periferia metropolitana).

1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 3, della legge regionale 16 febbraio 2000 n. 12 il patto territoriale per lo sviluppo delle periferie metropolitane coincidenti con i municipi V e VIII del Comune di Roma e con il territorio del Comune di Guidonia è esteso al territorio del Comune di Tivoli che ne ha fatto formale richiesta. Le risorse regionali integrano quelle apportate al Comune di Tivoli allo stesso titolo.

Art. 17
(Utilizzo del fondo speciale per i patti territoriali per il risanamento igienico ambientale del complesso aziendale ex Good Year di Cisterna di Latina).

1. L’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. è autorizzata ad utilizzare una quota del fondo speciale per i patti territoriali per concorrere – anche attraverso l’acquisizione, agli oneri connessi al risanamento igienico-ambientale del complesso aziendale ex Good Year di Cisterna di Latina.

2. L’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. presenta all’assessorato regionale competente in materia di bilancio, programmazione e risorse comunitarie il progetto economico finanziario dell’intervento, di cui al comma 1, ai fini dell’autorizzazione all’utilizzo delle risorse del fondo speciale per i patti territoriali.

Art. 18
(Abrogazione di disposizioni della legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 concernente la razionalizzazione del sistema organizzativo regionale e reviviscenza della l.r. 57/1993).

1. Nella l.r. 6/2002 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 30, comma 1, lettera o);
b) l’articolo 39, comma 1, lettera m);
c) l’articolo 43, comma 1, lettera oooo).

2. L’abrogazione di cui al comma 1, lettera c) comporta la reviviscenza della l.r. 57/1993.

Art. 19
(Contributi per la realizzazione di opere pubbliche).

1. La Regione concorre alla realizzazione degli interventi previsti nell’allegata tabella A parte integrante della presente legge, secondo gli importi indicati nella stessa relativamente a ciascun beneficiario.

2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sugli stanziamenti dell’UPB C12 mediante l’istituzione di apposito capitolo.

Art. 20
(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 concernente disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali e successive modifiche).

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 19/1995 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) prima della parola: “vice” sono inserite le seguenti : “vice presidente della Giunta regionale 30 per cento” ;
b) la parola: “componenti” è sostituita dalla parola: “assessori;”.

2. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 19/1995 e successive modifiche dopo le parole: “cinquantesimo anno di età” sono inserite le seguenti: “fino al raggiungimento dell’età di cui al comma 1.”

3. All’articolo 10 della l.r. 19/1995 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: “entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla mancata rielezione o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è cessato dalla carica” sono soppresse.
b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il Consigliere cessato dalla carica che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi obbligatori, necessari per il completamento dell’intera legislatura, ha diritto alla restituzione dei contributi stessi nella misura del 100 per cento senza attribuzione di interessi. Analogo diritto compete agli aventi causa del Consigliere nel caso di decesso dello stesso”.
c) Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4 bis. Il Consigliere che abbia ottenuto la restituzione dei contributi versati, ha diritto al conseguimento dell’assegno vitalizio qualora versi la somma già restituita dall’amministrazione regionale, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria”.

4. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 19/1995 la misura delle percentuali dell’indennità mensile lorda è aumentata di cinque punti per ogni scaglione di anni di contribuzione

Art. 21
(Modifiche alla legge regionale 25 maggio 1989, n. 27 concernente la costituzione dell’istituto per la grafica la comunicazione visiva e le attività ad esse connesse).

1. All’articolo 2 della l.r. 27/1989 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“b) comprovata esperienza nella direzione di strutture di aziende o enti pubblici o privati operanti, in particolare, nel settore dell’informazione e della comunicazione”;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Al direttore generale viene corrisposta una indennità economica calcolata sulla base dei livelli retributivi dei dirigenti delle strutture di vertice dell’amministrazione regionale”.

Art. 22
(Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1998 e successive modifiche).

1. All’articolo 8 della l.r. 14/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’ammontare del rimborso è fissato con decreto del Presidente del Consiglio regionale, sentito l’ufficio di Presidenza, in misura percentuale a quello corrisposto ai deputati con decreto del Presidente della Camera”;
b) al comma 5 la parola: “trimestre” è sostituita dalla parola: “periodo”;
c) al comma 7 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole: “ciascun trimestre solare” sono sostituite dalle seguenti: “ciascun mese” ;
2) le parole: “nel trimestre precedente” sono sostituite dalle seguenti: “nel mese precedente” ;
3) prima delle parole: “Al termine della legislatura” , sono inserite le seguenti: “Alla fine di ogni anno solare e,”;
4) le parole: “del trimestre in corso” sono sostituite dalle seguenti: “del mese in corso”.

Art. 23
(Rifinanziamento della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 concernente il riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori).

1. Per le finalità di cui alla l.r. 13/2001, relativa al riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori, è iscritta in bilancio per l’esercizio finanziario 2002 la somma di euro 2 milioni 64 mila destinata al finanziamento delle domande inserite nella graduatoria approvata per gli anni 2001-2002 sulla base di quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale del 3 agosto 2001, n. 1166.

2. Al finanziamento delle domande inserite nella graduatoria, di cui al comma 1, che non possono essere soddisfatte con le risorse di cui al comma stesso, si provvede con le risorse disponibili nell’esercizio finanziario 2003.

Art. 24
(Contributo per la realizzazione del salone della montagna e della carta della montagna del Lazio).

1. In occasione dell’anno internazionale della montagna, è autorizzato lo stanziamento di euro 100 mila per la realizzazione, d’intesa con l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM), delegazione regionale del Lazio, del salone della montagna del Lazio e della carta della montagna del Lazio.

2. La spesa di cui al comma 1 grava sull’UPB R47.

Art. 25
(Contributo al Comune di Latina per la realizzazione di un progetto
sperimentale di video sorveglianza).

1. Per la realizzazione di un progetto sperimentale di video sorveglianza per il controllo del territorio, da attuarsi previo protocollo d’intesa con la questura e la prefettura di Latina, è stanziata, a favore del Comune di Latina, la somma di euro 200 mila.

2. L’onere di cui al comma 1 per l’esercizio finanziario 2002 grava sugli stanziamenti dell’UPB R45.

Art. 26
(Contributi ad associazioni non governative per iniziative
di cooperazione allo sviluppo).

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo R 33509 (cooperazione allo sviluppo) la somma di euro 60 mila è destinata all’associazione non governativa “Un ponte per …….” per lo svolgimento di un progetto di riabilitazione di un centro di salute di base a Bassora (IRAQ) ed iniziativa per gemellaggi scolastici nonché per la realizzazione di un asilo nido nel campo per profughi palestinesi a Chatila (Libano).

2. La somma di euro 50 mila è destinata all’associazione non governativa CEAPSA che opera a Santarèm (parà-Brasile) per un progetto di sviluppo per l’infanzia in Amazzonia.

Art. 27
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente la disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica).

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 12/1999, è inserita la seguente:
“i bis) l’individuazione, nell’ambito del patrimonio edilizio regionale, degli alloggi da sottrarre alle finalità dell’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa;” .

2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 12/1999, è inserita la seguente:
“b bis) all’individuazione, nell’ambito del patrimonio edilizio regionale, degli alloggi da sottrarre alle finalità dell’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa;”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 12/1999, è inserito il seguente:
“1 bis. La Regione, nell’ambito del proprio patrimonio edilizio, può individuare, ai fini dell’esclusione dell’applicazione della presente legge, alloggi che per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell’utenza insediata, per particolari caratteri di pregio storico-artistico o per l’ubicazione nei centri storici non siano utilizzati o utilizzabili per le finalità proprie dell’edilizia residenziale pubblica.” .

Art. 28
(Cofinanziamento regionale del programma nazionale E-GOVERNMENT).

1. Per garantire il cofinanziamento regionale del programma nazionale “E-GOVERNMENT”, è stanziata nel bilancio annuale e pluriennale 2002-2004 la somma di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2002-2004.

2. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti dell’UPB S26.

Art. 29
(Modifica all’articolo 36 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 concernente le aree naturali protette regionali e successive modifiche).


1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente: “La Regione e gli organismi di gestione favoriscono, in particolare, l’acquisizione, al patrimonio regionale o al patrimonio dell’organismo di gestione o al patrimonio dei comuni il cui territorio è compreso anche parzialmente in aree protette regionali istituite, di beni immobili e di aree di elevato interesse biogenetico, con precedenza per i monumenti naturali e per gli habitat prioritari di interesse comunitario, nazionale o regionale” .


Art. 30
(Modifica alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 concernente la disciplina dell’autorità dei bacini regionali e disposizioni transitorie
e successive modifiche).

1. All’articolo 5 della l.r. 39/1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 le parole: “o l’assessore regionale competente in materia di opere e reti di servizi da lui delegato” sono soppresse;
b) la lettera b) del comma 1, è sostituita dalla seguente:
“b) gli assessori regionali competenti in materia di agricoltura, ambiente, lavori pubblici, programmazione ed urbanistica;”
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1bis) Il Presidente della Regione può delegare le funzioni di Presidente del Comitato istituzionale all’assessore regionale competente in materia di ambiente.” .

2. La lettera a) del comma 1, dell’articolo 6 della l.r. 39/1996, è sostituita dalla seguente:
“a) sei esperti scelti tra i dirigenti regionali, dei quali uno designato dal presidente del Comitato istituzionale, nominato segretario generale ai sensi del comma 2, e gli altri cinque designati, rispettivamente, dagli assessori regionali componenti del Comitato istituzionale;” .

3. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 39/1996, è abrogato.

4. Il Comitato tecnico di cui all’articolo 6 della l.r. 39/1996, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, è integrato con un esperto designato tra i dirigenti regionali dall’assessore regionale competente in materia di ambiente. Tale esperto dura in carica per la durata del comitato stesso.

5. L’articolo 11 della l.r. 39/1996 è sostituito dal seguente:
“Art. 11
(Piano dei bacini regionali)

1. In conformità all’articolo 20 della legge n. 183 del 1989, come modificato dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 253, la Regione approva il piano dei bacini regionali relativo ai bacini idrografici di rilievo regionale con le modalità di cui al presente articolo.

2. L’autorità dei bacini regionali redige il progetto di piano. Tale progetto è trasmesso alla Giunta regionale ed agli enti locali interessati e dello stesso è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione, precisando i luoghi e le modalità per la consultazione da parte degli interessati.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia del piano, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni all’autorità dei bacini regionali, che le esamina e riferisce in merito al Presidente della Giunta regionale o all’assessore competente in materia di ambiente da lui delegato.

4. Entro i successivi trenta giorni, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore competente in materia di ambiente da lui delegato, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa dell’autorità dei bacini regionali, convoca una apposita conferenza alla quale partecipano gli enti locali interessati, nel corso della quale vengono espressi da parte degli enti stessi le proposte ed i pareri sul progetto di piano nonché la valutazione delle osservazioni di cui al comma 3. La conferenza si conclude con una relazione complessiva in ordine alle risultanze dei lavori.

5. La Giunta regionale delibera la proposta di piano dei bacini regionali, tenendo conto della relazione della conferenza di cui al comma 4, e la trasmette al Consiglio, per la relativa approvazione. Il piano dei bacini regionali approvato dal Consiglio è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 31
(Rapporto di lavoro di personale preposto ad attività di protezione civile).

1. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato per le attività e la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori dell’Alto Aniene interessati dalla crisi sismica dell’11 marzo 2001, assunto a tempo determinato in conformità all’articolo 14, comma 14, del decreto legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, è trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 5 bis del decreto legge 7 settembre 2001, n.343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 concernente “Coordinamento cooperativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”.

2. La trasformazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 è effettuata, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica del personale regionale, previo superamento di apposita procedura selettiva espletata nel rispetto dei principi di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

ART.32
(Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1991, n.74 concernente disposizioni in materia di tutela ambientale e successive modifiche).

1. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r 74/1991, come modificato dall’articolo 61 della l.r. 10/2001, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c), prima delle parole “finanziare convegni” sono inserite le seguenti: “organizzare, realizzare e”;
b) alla lettera d), prima delle parole “finanziare studi” , sono inserite le seguenti: “organizzare, realizzare e”.

2. All’alinea del comma 2 dell’articolo 13, della l.r. 74/1991 le parole “del Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “della Giunta stessa, sentita la competente commissione consiliare”.

Art. 33
(Integrazione dei fondi per Roma capitale, per interventi relativi ai
fiumi Tevere ed Aniene).

1. Ai fini di integrare le risorse disponibili, a valere sui fondi per Roma capitale, per la progettazione delle opere di consolidamento e sovralzo degli argini del fiume Tevere tra Ponte Marconi e la foce e di avviare le indagini ed i rilievi per il fiume Aniene da ponte Lucano alla confluenza con il Tevere, è stanziata la somma di euro 750 mila.

2. L’onere di cui al comma 1 grava sull’UPB E42.

Art. 34
(Criteri per la ripartizione del fondo per l’attuazione del piano socio-assistenziale).

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel piano socio-assistenziale regionale 1999-2001 e nelle more dell’approvazione del nuovo piano socio-assistenziale, determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo per l’attuazione del piano socio-assistenziale, con l’osservanza dei seguenti principi:
a) una quota è distribuita ai Comuni in proporzione alla popolazione ed al territorio;
b) una quota è riservata al finanziamento di specifici progetti di interesse regionale e/o di rilevante interesse sociale ed a iniziative dirette della Regione;
c) una quota è riservata all’organizzazione ed alla gestione associata dei servizi ed interventi di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, ripartita a livello di singolo distretto sulla base di indicatori demografici e di povertà.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera c) possono essere integrate con le risorse derivanti dal fondo nazionale per le politiche sociali.

3. I consorzi e le unioni di Comuni di cui rispettivamente agli articoli 31 e 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), costituiti in ambiti distrettuali per la gestione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali, possono essere direttamente destinatari dei contributi inerenti il fondo di cui al comma 1, lettere b) e c), qualora ciò sia previsto dallo statuto o dall’atto costitutivo della forma associativa.

4. Le comunità montane e le comunità isolane, di cui rispettivamente agli articoli 27 e 29 del d.lgs. 267/2000 cui i singoli Comuni del distretto abbiano conferito la delega per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali, possono essere direttamente destinatarie dei contributi inerenti il fondo di cui al comma 1, lettere b) e c).

Art. 35
(Criteri per la ripartizione del fondo per le spese di investimento in materia socio-assistenziale).

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel piano socio-assistenziale regionale 1999-2001 e nelle more dell’approvazione del nuovo piano socio-assistenziale, determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la ripartizione, a favore dei Comuni singoli o associati, del fondo regionale per spese di investimento di cui alla l.r. 38/1996.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alla riconversione ed alla ristrutturazione di strutture di proprietà degli enti di cui al comma 1 o alla costruzione ed all’acquisto di nuove strutture da adibire a servizi socio-assistenziali possono essere integrativi di contributi specifici previsti da leggi statali e/o regionali.

3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati prioritariamente:
a) ad interventi per strutture destinate a servizi intercomunali;
b) ad interventi per la riconversione, la ristrutturazione o il completamento di immobili già esistenti.

4. La delibera di cui al comma 1 è sottoposta al parere della competente commissione consiliare permanente, che deve esprimersi entro quindici giorni dalla data di ricezione della delibera, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

Art. 36
(Riserva sulle risorse relative al fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza).

1. Una quota del 5 per cento delle risorse finanziarie assegnate alla Regione relative al fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza è riservata alla realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza).

Art. 37
(Contributo al Comune di Carbognano per l’adeguamento
della casa di riposo per anziani).

1. Per l’esercizio finanziario 2002 una somma di euro 160 mila è riservata al Comune di Carbognano in provincia di Viterbo per l’adeguamento della casa di riposo per anziani. Il relativo onere grava sugli stanziamenti sull’UPB H42.

2. Il Comune di Carbognano presenta alla Regione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto di cui al comma 1 approvato con deliberazione della giunta comunale ed accompagnato da una relazione tecnica e da un quadro economico relativo alla spesa complessiva.

3. Il progetto di cui al comma 2 deve essere conforme ai requisiti strutturali ed organizzativi di cui al decreto del ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308. In particolare sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2 del medesimo decreto.

4. La Regione provvede all’erogazione del contributo secondo le seguenti modalità:
a) il 10 per cento con la presentazione del progetto di cui al comma 1;
b) per la restante somma si applica quanto stabilito dall’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980 n. 88, come modificato dall’articolo 22, comma 1, della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25.

Art. 38
(Interventi in favore dei lavoratori immigrati extracomunitari).

1. Sono confermate, a valere sugli stanziamenti previsti nel bilancio 2002 per gli interventi diretti della Regione in favore dei lavoratori immigrati extracomunitari di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 1990, n. 17 e successive modifiche per l’importo di euro 155 mila per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, le finalizzazioni contenute nell’articolo 246 della l.r. 10/2001.

2. L’onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti dell’U.P.B. H 43.

Art. 39
(Completamento di procedure per l’erogazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 48 della legge regionale 16 febbraio 2000 n. 12 concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione per l’anno 2000).

1. Lo stanziamento di euro 12 mila 912 per il contributo di solidarietà di cui all’articolo 48 della l.r. 12/2000, è destinato da parte del Comune di Roma. al completamento della concessione agli aventi diritto.

2. L’onere di cui al comma 1 è posto a carico dell’UPB H41.

Art. 40
(Servizio di informazione in materia di adozioni).

1. Al fine di favorire le attività di informazione e comunicazione in materia di adozioni nazionali ed internazionali, la Regione istituisce, anche in collaborazione con i comuni e le Aziende USL, un servizio finalizzato a:
a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative in materia di adozione al fine di facilitarne l’applicazione;
b) illustrare le attività delle istituzioni operanti nel settore;
c) favorire la conoscenza dell’avvio e del percorso dei relativi procedimenti amministrativi;
d) favorire l’adozione di bambini e bambine portatori di handicap.

2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le modalità per l’attuazione del servizio di cui al comma 1.

3. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a euro 250 mila, è posto a carico dell’UPB H41, mediante l’istituzione di apposito capitolo.

Art. 41
(Modificazione alla legge regionale 8 giugno 1995, n. 43 concernente l’istituzione del servizio di assistenza familiare).

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 43/1995, sono aggiunte, in fine, le parole: “o dei familiari oppure in ambienti extradomestici a carattere familiare.” .

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a regolamentare la materia con apposita delibera.

Art. 42
(Contributo al banco alimentare).

1. E’ autorizzata la concessione di contributi, da parte dell’assessorato regionale competente in materia di politiche per la famiglia e servizi sociali, per l’acquisto di mezzi di trasporto e per l’adeguamento delle attrezzature e delle strutture destinate alla conservazione delle derrate alimentari, a favore del banco alimentare del Lazio -ONLUS- che contribuisce alla soluzione dei problemi della fame, dell’emarginazione e della povertà, mediante la raccolta delle eccedenze della produzione agricola e dell’industria alimentare, e la redistribuzione delle stesse ad enti ed associazioni che si occupano di assistenza ed aiuto ai poveri ed agli emarginati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di euro 150 mila suddivisa in ragione di euro 50 mila per gli anni 2002, 2003 e 2004, a carico dell’UPB H42.

Art. 43
(Finanziamento a sostegno di iniziative di carattere sociale e sanitario).

1. Per la promozione ed il sostegno di iniziative di carattere sociale e sanitario di peculiare interesse per la Regione, non previste nei programmi già definiti ai sensi delle vigenti normative, è stanziata per l’anno 2002 la somma di euro 2 milioni 554 mila,500, gravante sugli stanziamenti dell’UPB H41, mediante l’istituzione di apposito capitolo.

2. Per l’anno 2002 sono ammesse al finanziamento le iniziative di cui alla allegata tabella B, parte integrante della presente legge.

Art. 44
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 16 luglio 1998, n. 30 e 19 dicembre 2001, n. 35).

1. Alla l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 31 le parole: “mutilati e invalidi di guerra e” sono soppresse;
b) dopo il comma 3 dell’articolo 31 è inserito il seguente: “3 bis. I cittadini ultrasettantenni ed i mutilati ed invalidi di guerra residenti nel Lazio hanno diritto alla libera circolazione sulle linee del trasporto pubblico regionale effettuate su gomma e su ferrovia di competenza della Regione. La Giunta regionale, previo accordo con i soggetti gestori dei relativi servizi, e nei limiti delle disponibilità del capitolo di bilancio regionale relativo alle agevolazioni tariffarie provvede a disciplinare le modalità per usufruire delle agevolazioni.”.

2. Alla l.r. 35/2001, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’articolo 1 le parole: “31 dicembre 2002”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2003” ;
b) il comma 4 dell’articolo 1 è abrogato;
c) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
(Riparto delle risorse finanziarie)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative di cui all’articolo 37, comma 1 della l.r. 30/1998 nonché quelle relative agli investimenti per i servizi urbani ed interurbani, fino al 31 dicembre 2003 e comunque fino all’effettivo esercizio delle stesse da parte delle province sulla base degli accordi di programma di cui all’articolo 8, comma 4 della l.r. 30/1998.

2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, su richiesta dei soggetti gestori del trasporto pubblico locale in concessione, corrisponde direttamente agli stessi gestori la quota di corrispettivo dei contratti di servizio gravanti sul fondo regionale dei trasporti, previa attestazione da parte dell’ente affidante del regolare svolgimento del servizio e degli adempimenti agli obblighi contrattuali.”.

3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 93 della l.r. 6/1999, ai fini della concessione, per l’anno 2002 dei finanziamenti a carico del fondo regionale trasporti di cui alla l.r. 30/1998, i Comuni e le province possono presentare le relative domande entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per la riduzione del contenzioso ed il contenimento della spesa nel settore del trasporto locale, la Regione concede contributi ai soggetti affidatari del servizio di trasporto pubblico urbano in concessione, sulla base dei provvedimenti di certificazione dei bilanci già adottati ai sensi della legge 194/1998, relativi agli anni fino al 1994, 1995 e 1996. I contributi sono commisurati all’ammontare dei disavanzi dei servizi non coperti dagli interventi regionali e nazionali di settore. La domanda per ottenere i contributi deve essere presentata dai soggetti affidatari alla Regione, a pena di esclusione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’importo attribuibile a ciascun gestore. La domanda deve contenere, altresì, l’espressa rinuncia ad ogni azione presente e futura relativa alla erogazione dei contributi di esercizio ed alla copertura dei disavanzi concernenti gli anni fino al 1996. Le somme che dovessero residuare per la mancata richiesta dei contributi da parte dei soggetti affidatari interessati, sono riassegnate in favore dei soggetti che abbiano presentato domanda ai sensi del presente comma, sino alla concorrenza dei disavanzi accertati.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è iscritto lo stanziamento di euro 6 milioni al capitolo D 41508 del bilancio di previsione per l’anno 2002.

Art. 45
(Interventi urgenti in materia di pubbliche opere di bonifica).

1. Lo stanziamento destinato agli interventi di emergenza riguardanti pubbliche opere di bonifica di cui alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 da ultimo modificata dalla l.r. 10/2001 è utilizzato, in via prioritaria, per gli interventi autorizzati nel corso dell’anno 2001.

2. La spesa di cui al comma 1 grava sull’UPB E44.

Art. 46
(Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1990, n. 27 concernente contributi a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto).

1. All’articolo 8 della l.r. 27/1990, come modificato dall’articolo 26 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “possono restaurare”, sono sostituite dalle seguenti: “possono effettuare interventi di restauro, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e dotazione di impianti di” ;
b) al comma 2 le parole: “che restaurano”, sono sostituite dalle seguenti: “che effettuano gli interventi di cui al comma 1 su”.

2. I soggetti di cui all’articolo 8 della l.r. 27/1990 possono integrare, con l’inserimento di ulteriori interventi consentiti ai sensi del presente articolo, le domande di finanziamento già prodotte per l’esercizio finanziario 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 47
(Ampliamento dell’ambito di applicazione della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 51, concernente interventi di recupero su immobili di enti pubblici nei centri storici come modificata dalla l.r. 7/1999).

1. Le disposizioni di cui alla l.r. 51/1982, come modificata dall’articolo 25 della l.r. 7/1999, si applicano anche:
a) agli edifici che abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 1 della l.r. 51/1982, ma siano ubicati al di fuori dei centri storici;
b) agli edifici che abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 1 della l.r. 51/1982 e siano già destinati a sedi comunali;
c) agli spazi interni nonché ai giardini degli edifici di cui alle lettere a) e b) del presente comma ed all’articolo 1 della l.r. 51/1982.

2. In deroga all’articolo 93, comma 1 della l.r.6/1999, gli enti pubblici interessati agli interventi di cui al comma 1 possono presentare la domanda di finanziamento per l’esercizio finanziario 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 48
(Concorso regionale alle spese di ristrutturazione del mercato
di Piazza Regina Margherita nel Comune di Civitavecchia).

1. Le somme di euro 1 milione per l’anno 2002 e 1 milione per l’anno 2003 sono destinate al Comune di Civitavecchia per il concorso regionale alle spese di ristrutturazione del mercato di Piazza Regina Margherita.

2. L’onere del presente articolo grava sugli stanziamenti dell’UPB G24.

Art. 49
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 concernente l’organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche).

1. Alla l.r.14/1999, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 3, dell’articolo 120 è abrogata;
b) all’articolo 129, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1 bis. E’, altresì, riservato alla Regione l’esercizio delle funzioni delegate dallo Stato concernenti le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture di trasporto, escluse le strade ed autostrade.”.

Art. 50
(Finanziamento per le gare di adeguamento antisismico di cui all’articolo 8 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 34 concernente interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia di Rieti).

1. Al fine di dare la necessaria copertura agli oneri conseguenti all’approvazione da parte del settore decentrato di Rieti dell’assessorato opere e reti di servizi e mobilità della graduatoria relativa all’anno 2000 degli aventi diritto al contributo in conto capitale di cui all’articolo 8 della l.r. 34/1998 per le opere di adeguamento antisismico è stanziato il complessivo importo di euro 1 milione 353 mila 213,26.

2. L’onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti dell’UPB E52.

Art. 51
(Rifinanziamento per la realizzazione del centro polifunzionale e congressuale nel Comune di Sora).

1. E’ confermato, per l’anno 2002, il complessivo stanziamento di cui all’articolo 156 della l.r. 10/2001, pari ad euro 1 milione 32 mila 913,80.

Art. 52
(Contributo al Comune di Allumiere per lavori di recupero della
scuola materna ed elementare).

1. Per i lavori urgenti di recupero della scuola materna ed elementare sita nella frazione “La Bianca“ del Comune di Allumiere di proprietà del Comune di Allumiere e della Provincia di Roma, oggetto di un provvedimento di sgombero, la Regione stanzia un contributo straordinario pari ad euro 180 mila.

2. Il contributo è assegnato al Comune di Allumiere che può avanzare domanda per la realizzazione dell’intervento previsto dal presente articolo, previa intesa con l’amministrazione provinciale comproprietaria dell’immobile.

3. L’onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti dell’UPB F16.

Art. 53
(Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 concernente il Comitato regionale per i lavori pubblici).

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 5/2002 è sostituito dal seguente:
“1. Il comitato è composto dai seguenti membri, aventi diritto di voto:
a) da un coordinatore, esterno alla Regione, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Giunta regionale;
b) sette dirigenti designati dalla Giunta regionale tra quelli competenti in materia di lavori pubblici, ambiente ed urbanistica;
c) dirigenti delle aree decentrate competenti in materia di lavori pubblici;
d) un dirigente dell’area avvocatura e consulenza.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 5/2002, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 5 stabilisce il compenso del presidente del comitato che comunque non può essere, in relazione alla complessità dell’incarico, superiore alla retribuzione dei dirigenti regionali apicali.”.

Art. 54
(Contributo al Comune di Antrodoco per l’eliminazione delle barriere architettoniche nella sede municipale).

1. E’ assegnato al Comune di Antrodoco un contributo di euro 88 mila 314,13 per l’eliminazione delle barriere architettoniche nella sede municipale.

2. Il Comune è autorizzato ad attuare per le finalità di cui al comma 1 l’intervento già finanziato con deliberazione della Giunta regionale del 20 dicembre 1999, n. 5925.

3. L’onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti dell’UPB E56.

Art. 55
(Contributi per le sedi comunali).

1. Nell’ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo R42501 sono attribuiti:
    a) euro 180 mila al Comune di Arcinazzo
    b) euro 500 mila al Comune di Santa Marinella
    c) euro 300 mila al Comune di Roiate
    d) euro 400 mila al Comune di Albano per l’acquisto del Palazzo Pamphilj
    e) euro 150 mila al Comune di Nerola
    f) euro 500 mila al Comune di Fonte Nuova
    g) euro 1 milione 200 mila al Comune di Morlupo per l’acquisto di Palazzo Borghese
h) euro 750 mila al Comune di Fondi

2. L’acquisto delle sedi comunali di cui alle lettere d) e g) è realizzato in deroga alla l.r. 88 /1980 e successive modifiche.

Art. 56
(Contributi ai comuni per la diffusione della cultura e dello spettacolo).

1. Al fine di promuovere e sostenere la diffusione della cultura e dello spettacolo nel territorio regionale, la Regione concorre agli oneri sostenuti dai comuni per l’acquisizione, la realizzazione, la sistemazione e l’utilizzo di strutture da destinare a teatro, cinema o auditorium.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 5 milioni 580 mila, che grava sugli stanziamenti dell’UPB G24.

3.Nell’ambito dello stanziamento di cui al comma 2, in sede di prima applicazione del presente articolo, sono assegnati i contributi di seguito indicati:

a) euro 1 milione 500 mila al Comune di Palestrina
b) euro 1 milione 250 mila al Comune di Fondi
c) euro 500 mila al Comune di Subiaco
d) euro 1 milione 250 mila al Comune di Nettuno
e) euro 750 mila al Comune di Monterotondo
f) euro 200 mila al Comune di Velletri
g) euro 130 mila al Comune di Morlupo

4. Con determinazione dirigenziale si provvede all’assegnazione dei contributi a seguito della presentazione dei relativi progetti da parte dei comuni interessati.

Art. 57
(Contributi per la promozione ed il sostegno di iniziative culturali e sportive di carattere locale).

1. Per la promozione ed il sostegno di iniziative culturali e sportive di carattere locale non previste nei programmi già definiti ai sensi della vigente normativa, è stanziata per gli anni 2002/2004 la somma di euro 2 milioni 751 mila 500 per l’anno 2002 e di euro 80 mila per ciascuno degli anni 2003 e 2004 gravante sugli stanziamenti dell’UPB G11, mediante l’istituzione di apposito capitolo.

2. Per l’anno 2002 sono ammesse al finanziamento le iniziative di cui all’allegata tabella C, parte integrante della presente legge.

Art. 58
(Contributo al Comune di Santa Marinella per l’allestimento del museo archeologico nazionale e del museo didattico comunale. Modifica all’articolo 182 della l.r. 10/2001).

1. L’articolo 182 della l.r.10/ 2001 è sostituito dal seguente :
“Art. 182
(Contributo al Comune di Santa Marinella per lavori edilizi, allestimento, attrezzatura e guardiania nel complesso del Castello di Santa Severa).


1. Al fine di concorrere agli oneri relativi ai lavori di spostamento della cabina elettrica di distribuzione dell’Enel situata all’interno dell’edificio destinato a sede del museo archeologico nazionale e ai lavori di ristrutturazione nonché agli oneri relativi all’allestimento e all’attrezzatura del museo didattico comunale, musei siti nel complesso del Castello di Santa Severa, è stanziata la somma di euro 723 mila 040,00 comprensiva del finanziamento come contributo per il servizio di guardiania nel complesso del castello di Santa Severa.

2. Il relativo capitolo di spesa G 21504 assume la denominazione “Concorso regionale al Comune di Santa Marinella per lavori edilizi, allestimento, attrezzatura e guardiania nel complesso del Castello di Santa Severa”.

Art. 59
(Contributo alla Provincia di Roma per la valorizzazione dei beni culturali del territorio cerite-tolfetano-braccianese).

1. La Regione concorre alla realizzazione del progetto per il sistema di valorizzazione dei beni culturali del territorio cerite – tolfetano – braccianese, attraverso la concessione alla Provincia di Roma di un contributo pari ad euro 1 milione per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

2. L’onere del presente articolo grava sull’UPB G24.

Art. 60
(Contributo alla Fondazione ICO “Orchestra del Lazio”).

1. Lo stanziamento previsto per l’anno 2002, quale contributo all’attività concertistica della Fondazione ICO “Orchestra del Lazio”, è destinato per euro 150 mila alla maggiore attività svolta nell’anno 2001.

2. L’onere di cui al comma 1 grava sull’UPB G13.

Art. 61
(Interventi straordinari a favore delle agenzie di viaggio e turismo e modifiche alle leggi regionali 3 giugno 1997, n. 20 e 11 gennaio 2000, n.7 concernenti interventi per le strutture ricettive in occasione del Giubileo del 2000 e alla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10 in materia di agenzie di viaggi e turismo).

1. In via eccezionale, a causa della grave crisi in cui si trovano le agenzie di viaggio e turismo operanti nella regione, è sospeso, per un periodo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio di nuove autorizzazioni all’esercizio delle attività di agenzie di viaggio e turismo di cui agli articoli 3 e 4 della l.r.10/2000. Sono fatte salve le richieste di nuove autorizzazioni presentate alla Regione prima della data di entrata in vigore della presente legge.
    2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r.10/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) alla lettera e) le parole: “a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate” sono sostituite dalle seguenti “assicurative” ;
    b) dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:
    “h bis) la vendita di abbonamenti alle Pay TV”;
          “h ter) la vendita di servizi collegati a Lottomatica, tra cui emissione e vendita di biglietti ferroviari a breve percorrenza, bolli auto, ricariche cellulari”.
    3. Al comma 5 ter dell’articolo 3 della l.r.20/1997, come inserito dall’articolo 1, comma 2 della l.r. 7/2000, la frase: “purchè entro la suddetta data sia stata presentata istanza agli uffici competenti” è sostituita dalla seguente: “purchè entro il 30 settembre 2002 sia stata rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio della specifica attività ricettiva”.

    4. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r.7/2000, la frase: “ed entro la stessa data non siano rese operative le strutture e gli impianti relativi” è soppressa.

    Art. 62
    (Grandi eventi culturali).

    1. Si definiscono grandi eventi culturali, ai sensi della presente legge, i convegni, le mostre, le manifestazioni o cicli di manifestazioni culturali e di spettacolo, aventi carattere non ricorrente e rilevanza nazionale o internazionale.

    2. La Regione persegue, mediante l’organizzazione di grandi eventi culturali, le seguenti finalità:
    a) la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale regionale e delle attività culturali che si svolgono nel Lazio;
    b) l’approfondimento di tematiche inerenti ai beni culturali, alla storia ed alla produzione artistica, scientifica e culturale in campo nazionale ed internazionale;
    c) la conoscenza di protagonisti, opere, movimenti, tendenze che hanno svolto o svolgono un ruolo significativo nei settori della cultura, della scienza e dello spettacolo.

    3. Gli eventi finanziabili possono riguardare iniziative promosse e realizzate direttamente dalla Regione o iniziative organizzate in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati alle quali la Regione partecipa nella forma di soggetto promotore ed organizzatore. Sono esclusi dalla presente legge i contributi ad iniziative realizzate da altri soggetti, anche se rientranti nelle finalità di cui al comma 2.

    4. Per ciascuna delle iniziative promosse e realizzate direttamente, la Regione provvede a nominare un apposito comitato scientifico o comitato organizzatore ed a gestire le relative spese attraverso le procedure di gara previste dalla normativa vigente. Per partecipare ad iniziative organizzate in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, la Regione è presente nei relativi comitati scientifici ed organizzatori e stanzia appositi finanziamenti regolandone la destinazione mediante atto convenzionale stipulato con altri partner.

    5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva i programmi pluriennali e annuali dei grandi eventi culturali individuando:
    a) la denominazione e le caratteristiche di ciascun evento;
    b) la sede in cui si svolge l’evento;
    c) il finanziamento complessivo ad esso destinato;
    d) se trattasi di evento gestito direttamente o di evento organizzato in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
    e) nel caso di evento organizzato in collaborazione quali sono i soggetti partner.

    6. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia, sentito il dirigente della struttura regionale competente, provvede a nominare i componenti del comitato scientifico e del comitato organizzatore, nel caso di eventi gestiti direttamente ed a nominare i rappresentanti regionali nell’ambito degli stessi comitati, nel caso di eventi organizzati in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

    7. Il dirigente della struttura regionale competente provvede a svolgere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell’evento, nel caso di gestione diretta, ed a stipulare gli atti convenzionali, nel caso di organizzazione in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati

    8. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a euro 750 mila per l’anno 2002 ed euro 500 mila per ciascuno degli anni 2003 e 2004, grava sugli stanziamenti dell’UPB G11, mediante l’istituzione di apposito capitolo.

    Art. 63
    (Stanziamento fondi per interventi programmati nell’anno 2001).

    1. Al fine di dare attuazione ad interventi programmati nell’anno 2001, per i quali l’obbligazione non è venuta a scadenza entro lo stesso anno, sono stanziati i seguenti importi nell’ambito dei sottoindicati capitoli:
    a) capitolo G21503 (ex 44245) euro 51 mila 600
    b) capitolo G21505 (ex 44250) euro 17 mila 301,31
    c) capitolo G22503 (ex 44251) euro 150 mila
    d) capitolo G23506 (ex 44226) euro 223 mila 367,61
    e) capitolo G24530 (ex 44374) euro 154 mila 937,07
    f) capitolo G32501 (ex 32501) euro 645 mila 571,11
    g) capitolo G32507 (ex 32507) euro 325 mila 367,85
    h) capitolo G32504 (ex 46110) euro 39 mila 506,88

    2. Gli importi relativi ai singoli interventi di cui al comma 1 sono assegnati con determinazione dipartimentale.

    Art. 64
    (Criteri per il riparto dei fondi previsti ai sensi delle leggi regionali 10 luglio 1978, n. 32 “Attività di promozione culturale della Regione Lazio”; 19 febbraio 1985, n.17 ”Iniziative regionali per la promozione degli scambi socio-culturali bilaterali e multilaterali in favore dei giovani, l’informazione e l’attuazione delle politiche e dei regolamenti comunitari in materie di competenza regionale”; 22 maggio 1995, n.31 “Contributi per le bande musicali dei Comuni del Lazio”; 12 agosto 1996, n.35 “Istituzione del Centro Audiovisivo della Regione Lazio (CARL).

    1. In attesa dell’adozione di apposite leggi regionali organiche in materia di promozione culturale e di promozione dello spettacolo dal vivo, da definire anche in relazione alle nuove competenze in materia previste dalla legge costituzionale 8 novembre 2001,n.3, sono determinati i seguenti criteri per il riparto dei fondi previsti ai sensi della l.r. 32/1978:
    a) la Giunta regionale, con propria deliberazione provvede ogni anno alla ricognizione delle iniziative ricorrenti di interesse regionale in materia di promozione culturale e di spettacolo dal vivo, nell’ambito di quelle realizzate con continuità sul territorio regionale e che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio in cui si svolgono. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale determina il contributo relativo e lo assegna agli organismi che realizzano le iniziative;
    b) con la deliberazione di cui alla lettera a) la Giunta regionale provvede a definire le iniziative di promozione culturale e di spettacolo dal vivo di interesse regionale svolte in collaborazione con gli enti locali, preferibilmente in forma associata, le istituzioni universitarie e gli istituti ed accademie culturali di paesi stranieri,con sede nel Lazio, tra quelle che:
    1) siano di particolare rilevanza per l’intero territorio regionale anche ai fini della promozione culturale all’estero;
    2) siano programmate in collaborazione tra la Regione ed i suddetti soggetti;
    3) siano realizzate dai suddetti soggetti e per le quali la Regione interviene con un sostegno economico diretto non superiore al sessanta per cento delle spese complessive;
    c) in attuazione degli articoli 1 e 2 della l.r.32/1978, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, emana un bando annuale per le iniziative di promozione culturale e di spettacolo da finanziare con la disponibilità residua del capitolo G11507;
    d) nell’ambito della competenza del capitolo R43509 (ex 13249) un importo pari a euro 515 mila è ripartito e trasferito alle amministrazioni provinciali secondo i seguenti criteri:
    1) per il cinquanta per cento in funzione direttamente proporzionale alla popolazione residente sul territorio della provincia, con l’esclusione del Comune di Roma;
    2) per il cinquanta per cento in funzione direttamente proporzionale al numero dei Comuni appartenenti alla provincia con esclusione del Comune di Roma.
      2. Le amministrazioni provinciali devono utilizzare il finanziamento di cui al comma 1, lettera d) per la realizzazione di bandi pubblici finalizzati alla selezione di iniziative di promozione culturale e di spettacolo di interesse locale.

      3. Ai sensi della l.r. 21/1995, al fine di favorire il finanziamento delle attività svolte dalle bande musicali nell’anno 2002, nell’ambito dello stanziamento di cui al capitolo G11506, alle amministrazioni provinciali sono destinate le somme di seguito indicate, per un totale di euro 331 mila 700 calcolate in misura proporzionale al numero delle bande musicali operanti in ciascuna provincia e regolarmente iscritte all’albo regionale:

      a) euro 60 mila 450 all’amministrazione provinciale di Frosinone
      b) euro 34 mila 100 all’amministrazione provinciale di Latina
      c) euro 62 mila all’amministrazione provinciale di Rieti
      d) euro 117 mila 800 all’amministrazione provinciale di Roma
      e) euro 57 mila 350 all’amministrazione provinciale di Viterbo.

      4. Le somme sono ripartite dalle amministrazioni provinciali, in parti uguali, tra tutte le bande musicali territorialmente competenti ed in regola con le disposizioni previste dalla l.r. 31/1995.

      5. Nell’ambito del capitolo G11506 è stanziata la somma di:
      a) euro 51 mila 645 a favore della federazione nazionale dei complessi e delle attività musicali amatoriali ed artistiche “Assomusica” di Roma, per la realizzazione della manifestazione “Bandifesta Show Parade 2002 “;
      b) euro 29 mila 820 destinata al Comune di Fiuggi per la realizzazione della seconda "Settimana di studio per direzione, esecuzione e cultura bandistica”.
      .
      6. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 35/1996, è aggiunto il seguente:
      “1bis. I programmi annuali di intervento destinano almeno il 70 per cento dello stanziamento iscritto in bilancio, ad iniziative ricorrenti di interesse regionale, definendo tali quelle realizzate con continuità per almeno i tre anni precedenti e che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio ove si svolgono”.

      7. Al primo comma dell’articolo 3 della l.r.17/1985, alla seconda riga le parole: “con atti di convenzione e di affidamento”, sono soppresse.

      8. L’articolo 4 della l.r.17/1985 è abrogato.

      9. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo.

      Art. 65
      (Credito sportivo e conclusione di interventi pregressi su impianti sportivi).

      1. In deroga all’articolo 93 della l.r.6/1999 possono essere presentate, ai sensi della legge regionale 4 luglio 1979, n.51 all’assessorato regionale competente in materia di cultura, spettacolo, sport e turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo a valere per l’esercizio finanziario 2002, ai sensi della convenzione tra la Regione, l’Istituto per il credito sportivo ed il Coni, avente per oggetto la messa a norma e abbattimento delle barriere architettoniche, la costruzione, l’acquisizione, il completamento, l’ampliamento ed il miglioramento delle funzionalità di impianti sportivi e per la loro manutenzione straordinaria e l’acquisizione in uso nonché per l’acquisto di attrezzature di base relative ad impianti o a percorsi e parchi attrezzati per l’attività motoria.

      2. Per gli anni successivi le domande di finanziamento devono pervenire alla Regione entro il termine previsto dall’articolo 93 della l.r. 6/1999.

      3. I mutui possono essere concessi, ai sensi dell’articolo 32 della l.r. 6/1999, ai seguenti soggetti:
      a) ai Comuni e loro associazioni ed agli altri enti pubblici;
      b) alle federazioni sportive nazionali;
      c) alle società ed associazioni sportive e agli enti di promozione sportiva aventi personalità giuridica e riconosciuta dal Coni;
      d) alle società ed associazioni sportive, affiliate agli enti di promozione sportiva aventi personalità giuridica senza fine di lucro.

      4. I contributi concessi ai comuni, ai sensi della l.r. 51/1979, per opere finanziate con i piani annuali 1979/1987 sono confermati qualora i lavori siano stati consegnati entro la data del 31 dicembre 1995 ed ultimati entro la data del 31 dicembre 1997.

      5. I contributi concessi ai comuni, ai sensi della l.r. n.51/1979 per opere finanziate con i piani annuali 1991/1994 sono confermati qualora i lavori siano stati consegnati entro la data del 31 dicembre 1996 ed ultimati entro la data del 31 dicembre 2000.

      6. Gli atti di contabilità, lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione, approvati con deliberazione della Giunta municipale devono pervenire all’assessorato regionale competente in materia di cultura, sport e turismo entro la data del 1° luglio 2002.

      Art. 66
      (Termine per le richieste di finanziamento relative alla legge regionale 20 novembre 2001, n.27 concernente la valorizzazione delle città di fondazione. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n.35 concernente la tutela delle fontane artistiche e alla legge regionale 22 dicembre 1999, n.40 concernente la programmazione integrata per la valorizzazione del territorio. Contributi per attività culturali.).

      1. Le richieste di finanziamento per l’anno 2002,relative alla l.r. 27/2001, possono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di indirizzi e criteri prevista dall’articolo 6, commi 1 e 5 della legge medesima.

      2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 35/1998, le parole “entro il 30 maggio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno dell’anno precedente quello di programmazione dell’intervento” . Per l’anno 2002 resta in vigore la scadenza prevista dalla norma che qui viene modificata.

      3. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.40, le parole: “non possono superare il numero di due per ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “non possono superare il numero di quattro per ciascun anno”. La modifica si applica a decorrere dalla graduatoria relativa all’anno 2000.

      4. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo G22503 l’importo di euro 250 mila è destinato al Comune di Rieti per l’ampliamento degli spazi destinati alla sezione archeologica del Museo civico di Rieti.

      5. L’articolo 28 della legge regionale 10 maggio 2001, n.11, così come modificato dall’articolo 51 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 è sostituito dal seguente:
      “Art. 28

      1. La Regione promuove la conoscenza dell’opera del maestro Giovanni Sgambati, fondatore del Conservatorio di Santa Cecilia, presso le scuole, le biblioteche e gli istituti musicali del Lazio, attraverso l’acquisto e la distribuzione di un cofanetto, composto da CD, edito da Crispolti –Roma, contenente l’opera omnia pianistica e cameristica dell’autore”.

      6. In riferimento alla prossima acquisizione a titolo gratuito della biblioteca e archivio Crispolti, la Regione concede al soggetto proprietario del patrimonio un contributo di euro 25 mila. Lo stanziamento, sul capitolo G21505, è finalizzato alla parziale copertura delle attuali spese di mantenimento della struttura in attesa della definitiva sistemazione in altra sede di proprietà regionale.

      7. L’articolo 214 della l.r. 10/2001, è sostituito dal seguente:
      “Art. 214
      (Contributo per il patrimonio della Fondazione Federico Zeri)


      1. Al fine di favorire la salvaguardia, la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione del prezioso patrimonio della Fondazione Federico Zeri, si stanzia la cifra di euro 250 mila sul capitolo G21505. Il finanziamento è legato alla permanenza dell’ingente patrimonio presso la sede della villa di Zeri nel Comune di Mentana.

      8. Un contributo straordinario al Comune di Grottaferrata previsto dall’articolo 203 della l.r. 10/2001 relativo alla ricorrenza del millenario della fondazione dell’Abbazia di S. Nilo è stabilito a valere sullo stanziamento del capitolo G11507, in euro 34 mila 430 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

      9. Lo stanziamento previsto dall’articolo 52 della l.r. 24/2001, è destinato, nella misura di euro 175 mila, all’attività della Fondazione Istituto di studi storici europei, di cui la Regione è partecipante istituzionale.

      10. La Regione sostiene il progetto triennale “Le chiavi segrete della musica”, teso all’utilizzo della musica come supporto didattico per le scuole di istruzione secondaria superiore dei Comuni dell’area dei Castelli romani: Ariccia, Albano, Ciampino, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Velletri e Zagarolo. Il progetto è gestito dalla Società “RIBES Edizioni musicali” a cui è assegnato un contributo a valere sull’UPB G11 di euro 120 mila, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

      11. Nell’ambito degli stanziamenti di cui all’UPB G21 la somma di euro 100 mila è destinata al Comune di Ronciglione per il completamento del progetto in corso di realizzazione riguardante il recupero, la catalogazione, l’editing e la pubblicazione dell’opera omnia del musicista Ronciglionese del ‘600 Domenico Massenzio.

      Art. 67
      (Contributo alla Federazione italiana di atletica leggera per la candidatura di Roma a sede dei campionati del mondo del 2005).

      1. Al fine di concorrere agli oneri per la preparazione e presentazione della candidatura di Roma come sede dei campionati del mondo di atletica leggera del 2005, è concesso alla Federazione italiana di atletica leggera un contributo di euro 125 mila.

      2. L’onere di cui al comma 1 grava sull’UPB G31 attraverso l’istituzione di apposito capitolo.

      Art. 68
      (Riconoscimento dell’attività dell’ente morale associazione teatrale fra i comuni del Lazio ATCL).

      1. Nelle more dell’adozione di una legge regionale organica in materia di promozione dello spettacolo dal vivo, da definire anche in relazione alle nuove competenze in materia previste dalla legge costituzionale 8 novembre 2001, n.3, la Regione riconosce e sostiene, quale iniziativa ricorrente di interesse regionale, l’attività dell’Ente morale associazione teatrale fra i comuni del Lazio –ATCL- che organizza il circuito teatrale regionale:

      a) in considerazione della qualità e della dimensione delle iniziative svolte con continuità da oltre un ventennio su tutto il territorio;
      b) per la natura di iniziativa pubblica, in quanto costituito da comuni e province della Regione;
      c) per la funzione di servizio pubblico, svolto sull’intero territorio regionale, con il riconoscimento anche del Ministero per i beni e le attività culturali.

      2. Per concorrere alle attività del circuito teatrale regionale, avuto riguardo in particolare agli obiettivi di decentramento, di promozione e diffusione degli spettacoli nel territorio, di formazione del pubblico, di valorizzazione dei siti storici regionali tramite lo spettacolo, la Regione, nell’ambito dello stanziamento dell’UPB G11, assegna un contributo annuale all’ATCL secondo la seguente articolazione:
      a) esercizio 2002 euro 465 mila;
      b) esercizio 2003 euro 465 mila;
      c) esercizio 2004 euro 465 mila.

      3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l’ATCL presenta alla Regione, per l’approvazione del competente assessorato, un programma di attività per l’anno successivo, completo di bilancio, comprendente:
      a) la programmazione dei teatri regionali tramite cartelloni di spettacolo dal vivo;
      b) la progettazione di iniziative riguardanti la sperimentazione, i nuovi linguaggi, il teatro per l’infanzia e la gioventù;
      c) le iniziative per la promozione e la formazione del pubblico;
      d) l’attività editoriale e di comunicazione;
      e) la programmazione di festival e rassegne, anche estivi, presso siti di rilevanza storica della regione.

      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ATCL deve procedere alla modifica dello statuto finalizzata all’ingresso nel consiglio d’amministrazione di un rappresentante della Regione, peraltro già previsto nell’ambito dell’assemblea dei soci nell’attuale statuto.

      5. In sede di prima applicazione, il termine per la presentazione del programma di cui al comma 3, è fissato a quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      Art. 69
      (Sostegno regionale agli obiettivi degli indirizzi di programmazione sanitaria per il triennio 2002/2004)

      1. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario previsti dagli indirizzi di programmazione sanitaria per il triennio 2002/2004, la Giunta regionale individua specifici progetti di investimento, in particolare riguardanti il sistema di emergenza sanitaria (SES 118) e la telemedicina, da ammettere a finanziamento a carico del bilancio regionale, sentite le competenti commissioni consiliari.

      2. Ai fini di cui al comma 1 è stanziata, su apposito capitolo di bilancio, la cifra di euro 3 milioni 500 mila per l’anno 2002, di euro 6 milioni per l’anno 2003, di euro 6 milioni per l’anno 2004.

      3. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti della UPB H22.

      Art. 70
      (Sostegno economico alle famiglie con pazienti oncologici in trattamento con la multiterapia Di Bella).

      1. Al fine di assicurare il sostegno economico alle famiglie con pazienti oncologici, in trattamento con la multiterapia Di Bella residenti nel territorio della Regione e che versino in condizioni di disagio economico e sociale, è stanziata nel bilancio di previsione 2002 la somma di euro 2 milioni,che grava sull’UPB H41 mediante istituzione di apposito capitolo.

      2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce:
      a) i soggetti ammissibili e l’entità del contributo erogabile, tenuto conto dell’intensità degli interventi terapeutici nonché delle condizioni reddituali delle famiglie interessate;
      b) i tempi e le procedure per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati;
      c) le modalità di assegnazione dei contributi.

      Art. 71
      (Prenotazione delle prestazioni sanitarie).

      1. Le risorse stanziate sul capitolo H13507 sono destinate a garantire la prosecuzione dell’attività di prenotazione delle prestazioni sanitarie, sulla base delle intese stabilite tra la Regione e la FARMACAP ovvero il Comune di Roma. La denominazione del capitolo è corrispondentemente adeguata.

      Art. 72
      (Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1989 n. 44 concernente interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice e della ricomposizione fondiaria e successive modifiche).

      1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 44/1989 e inserito il seguente:

      “Art. 1 bis

      1. Le agevolazioni creditizie di cui all’articolo 1 sono concesse agli aventi diritto in unica soluzione, mediante l’attuazione del concorso interessi regionali calcolato al tasso di riferimento vigente al momento del perfezionamento della determinazione del dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo agricolo e mondo rurale che approva la graduatoria delle domande ritenute ammissibili al finanziamento previsto dalla presente legge.”.

      Art. 73
      (Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 concernente la tutela della fauna selvatica e la gestione del programma dell’esercizio venatorio e successive modifiche).

      1. All’articolo 40 della l.r. 17/1995 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Ogni commissione rimane in carica per la durata dell’organo che ha provveduto alla nomina”;
      b) al comma 9, le parole: “ai sensi dell’articolo 47” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 48”;
      c) alla lettera a) del comma 11, le parole: “da un dirigente regionale” sono sostituite dalle seguenti: “da un funzionario regionale anche in quiescenza”;
      d) la lettera c) del comma 11 è sostituita dalla seguente:
      “c) da un dipendente della provincia, esperto in materia di caccia, con funzioni di segretario”;
      e) al comma 13 le parole: “dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 16, comma 4, della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27” e successive modifiche.

      2. In sede di prima applicazione delle modifiche all’articolo 40 delle l.r. 17/1995, di cui al comma 1, le commissioni di cui allo stesso articolo 40, che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovate entro quarantacinque giorni dalla suddetta data, in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

      Art. 74
      (Disciplina della gestione e dell’alienazione dei terreni e dei fabbricati agricoli ed extra-agricoli e di altri beni immobili di proprietà dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARSIAL).


      1. In attuazione dell’articolo 24 della legge 8 maggio 1998 n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell’amministrazione finanziaria nonchè disposizioni di carattere finanziario) e successive modifiche nel rispetto dei principi contenuti nella legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e successive modifiche e nel d.lgs. 18 maggio 2001, n.228 e degli orientamenti di cui alla comunicazione n. 97/C 209/03 della commissione delle Comunità europee, la Regione disciplina, con apposito regolamento, la gestione e l’alienazione dei terreni e dei fabbricati agricoli ed extra-agricoli nonché dei beni immobili destinati ad enti o istituti culturali, enti territoriali, Aziende USL, ordini religiosi ed enti ecclesiastici, compresi quelli provenienti dall’ex riforma fondiaria, di proprietà ARSIAL, anche ai fini di cui all’articolo 14, comma 4, lettera b) della legge regionale 20 maggio 1996, n. 17 e successive modifiche.

      Art. 75
      (Contributo al Comune di Tolfa per la realizzazione di un polo fieristico e di un centro per la valorizzazione della razza equina e bovina maremmana).


      1. Al fine di concorrere agli oneri per la realizzazione di un polo fieristico e di un centro per la valorizzazione della razza equina e bovina maremmana, la Regione concede al Comune di Tolfa un contributo di euro 500 mila.

      2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso sulla base di un organico progetto presentato al Comune di Tolfa.

      3. L’onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti dell’UPB B16.

      Art. 76
      (Modifiche all’articolo 256 della l.r.10/2001 concernente disposizioni finanziarie per il bilancio della Regione per il 2001).

      1. L’articolo 256 della l.r. 10 /2001 è sostituito dal seguente:

      “Art. 256
      (Aiuti agli allevatori per le perdite causate da epizoozie)


      1. La Regione nell’ambito di idonei programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione, concede aiuti agli allevatori a titolo di indennizzo per le perdite causate da epizoozie, in coerenza con le disposizioni recate dal punto 114 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo pubblicati nella G.U. C.E. serie C28 del 1° febbraio 2000.

      2. L’onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti dell’UPB B12.”.

      Art. 77
      (Sostegno regionale ai centri agro-alimentari all’ingrosso
      di rilevanza nazionale).

      1. Nella disponibilità finanziaria del fondo unico per le attività produttive, attribuita per gli anni 2000 e 2001 al finanziamento della legge 28 febbraio 1986, n, 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 1986) articolo 11, la somma di euro 3 milioni 98 mila 741,39 è destinata alla copertura delle spese sostenute e da sostenere dai centri agro-alimentari all’ingrosso a rilevanza nazionale (CAR e MOF) per interventi diretti alla riallocazione, all’ammodernamento ed al miglioramento della funzionalità delle strutture e delle infrastrutture commerciali.

      2. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare permanente, sono definiti i tempi, le procedure e le modalità per l’erogazione dei contributi ai centri di cui al comma 1 nonché per la verifica della realizzazione degli interventi cui i contributi stessi sono destinati.

      Art. 78
      (Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 in materia di acque minerali e termali e successive modifiche).

      1. Al quinto comma dell’articolo 5 della l.r. 90/1980, come modificato dall’articolo 85 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24, la parola: “100 mila” è sostituita dalla seguente: “50 mila”.

      2. Al primo comma dell’articolo 23 della l.r. 90/1980, come modificato dall’articolo 85 della l.r. 24/2001, le parole: “240 mila” e “10 milioni” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “120 mila” e “5 milioni”.

      3. La decorrenza delle modifiche di cui al presente articolo inerenti i diritti proporzionali, è fissata a partire dall’11 settembre 2001.

      Art. 79
      (Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2001 n. 22 concernente interventi di riqualificazione del territorio del centro storico e alla legge regionale 18 novembre 1999 n. 33 in materia di commercio e successive modifiche e cofinanziamento dell’accordo di programma per l’internazionalizzazione delle PMI).

      1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 22/2001, è inserito il seguente “2 bis. In deroga a quanto disposto all’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, le domande di finanziamento valgono per l’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione delle domande stesse”.

      2. Per consentire il cofinanziamento regionale dell’accordo di programma per la internazionalizzazione delle PMI e artigianato del Lazio già definito con il ministero delle attività produttive, è stanziata per l’anno 2002 la somma di euro 500 mila. L’onere grava sugli stanziamenti dell’UPB B26.

      3 Alla l.r. 33/1999 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole: “determina la composizione dell’osservatorio nel numero massimo di venticinque membri” sono inserite le seguenti: “effettivi e dei rispettivi supplenti” ;
      b) il comma 7 dell’articolo 8, è sostituito dal seguente:
      “7. Le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti”;
      c) al comma 2 dell’articolo 50, è aggiunto in fine il seguente periodo: “In caso di recidiva il Comune dispone anche la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

      Art. 80
      (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 concernente la disciplina dei mercati all’ingrosso).

      1. Dopo l’articolo 27 della l.r. 74/1984, è inserito il seguente:
        “Art. 27 bis
        (Deroghe per i centri agroalimentari all’ingrosso di interesse
        nazionale di Roma e Fondi)


        1. I centri agroalimentari di interesse nazionale di Roma e Fondi, realizzati con le provvidenze della l. 41/1986, possono essere gestiti dagli stessi soggetti che hanno provveduto alla loro costruzione, ovvero, previa apposita convenzione tra soggetto costruttore e soggetto gestore approvata dalla Giunta regionale, da soggetti diversi, anche con la prevalente partecipazione di soggetti privati e senza necessità dell’ulteriore approvazione di cui al quinto comma dell’articolo 7.

        2. Gli enti gestori dei centri di cui al comma 1 possono altresì:
        a) adottare un regolamento per la gestione del centro nonché i regolamenti per la gestione dei mercati all’ingrosso delle diverse merceologie trattate nel centro, prescindendo da quanto disposto dalla presente legge e dallo schema di regolamento-tipo, di cui all’articolo 21, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;
        b) adottare regolamenti attuativi interni per lo specifico ordinamento delle diverse funzioni ed attività svolte, non soggetti ad approvazione regionale.

        3. Agli enti gestori dei centri agroalimentari all’ingrosso di Roma e Fondi non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 della presente legge

        4. L’eventuale convenzione istitutiva della cassa di mercato non è sottoposta alla preventiva approvazione della Regione.

        5. Ai fini dell’approvazione di cui al comma 2, lettera a), la Giunta regionale esamina i regolamenti entro sessanta giorni dalla data della loro presentazione”.

        Art. 81
        (Risorse per il potenziamento dei consorzi di garanzia fidi).

        1. La Regione, per il potenziamento dei Consorzi di garanzia fidi (Confidi) e la ricapitalizzazione dei fondi di garanzia di cui all’articolo 2 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 46 e successive modifiche favorisce le azioni volte a definire le posizioni di insolvenza attraverso transazioni con gli istituti di credito convenzionati ai sensi della legge stessa.

        2. La transazione, da stipularsi tra le parti, deve prevedere il recupero per i Confidi di almeno il 40 per cento delle somme accantonate fino alla data del 31 dicembre 1995, maggiorate degli interessi maturati.
        3. Le risorse di cui al comma 2 confluiscono nei fondi di provenienza e i Confidi possono utilizzare, una tantum, per proprie finalità istituzionali non più del 50 per cento delle somme recuperate a titolo di interessi, fino ad un importo massimo di euro 100 mila.

        4. I Confidi sono tenuti a presentare alla Regione una relazione sugli esiti delle transazioni stipulate nonché sulle modalità di utilizzo dei fondi.

        Art. 82
        (Fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata).

        1. Al fine di favorire la realizzazione di nuovi programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata, è istituito nel bilancio regionale 2002-2004 un apposito fondo di rotazione.

        2. Il fondo è destinato a favorire la concessione di mutui da parte del sistema bancario per la realizzazione di case di abitazione e per la locazione a tempo indeterminato o determinato, aventi i requisiti previsti dalle leggi vigenti nei comuni ove si riscontri la deficienza di abitazioni in locazione, con priorità per i comuni ad alta densità abitativa.

        3. Una quota del fondo sino al 25 per cento è destinata alle finalità di cui alla legge regionale del 7 dicembre 2001, n. 32.

        4. I mutui sono concessi a società cooperative edilizie ed imprese di costruzione e loro consorzi.

        5. La Regione emana appositi bandi finalizzati al raggiungimento di quanto stabilito dal comma 2.

        6. Con delibera della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definite le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari e le procedure per l’utilizzazione del fondo.

        7. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 è assegnato dall’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. che lo gestisce ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 6/1999.

        8. Per la gestione del fondo la Regione stipula con l’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. apposita convenzione, che regola in particolare:
        a) gli ambiti di applicazione dell’utilizzo del fondo;
        b) l’ammontare massimo dei mutui concedibili, il tasso della provvista agevolata, le condizioni generali della concessione dei mutui da parte delle banche convenzionate.

        9. L’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. stipula apposite convenzioni con le banche, utilizzando il fondo di rotazione di cui al comma 1 per il conferimento alle banche di provvista agevolata al fine di ridurre gli interessi di acquisizione dei mutui da parte dei beneficiari finali.

        10. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è fissata in euro 50 milioni per cinque anni, a decorrere dall’anno 2002. I rientri per capitale ed interesse sono destinati ad incrementare il fondo stesso.

        11. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento iscritto all’UPB C22.

        Art. 83
        (Contributo all’Archidiocesi di Gaeta).

        1. La Regione concede un contributo pari a euro 774 mila 685 all’Archidiocesi di Gaeta al fine di permettere l’ampliamento e la valorizzazione del museo, dell’archivio e della biblioteca dell’Archidiocesi di Gaeta, nel palazzo cardinal De Vio, comprendenti importanti opere d’arte e documentazioni relative anche a diversi comuni del parco regionale dei monti Aurunci, mediante lavori di consolidamento e restauro del palazzo medesimo, di allestimento e di arredamento degli ambienti.
        2. Alla copertura dell’onere, di cui al comma 1 che grava sugli stanziamenti dell’UPB E22 si provvede mediante riduzione di pari importo dagli stanziamenti dell’UPB T21.

        Art. 84
        (Contributo per la costruzione del centro operativo intercomunale
        nel Comune di Cerveteri).

        1. Per la costituzione del Centro Operativo Intercomunale (COI), sala operativa della protezione civile nel Comune di Cerveteri, è stanziata la somma di euro 25 mila.

        2. L’importo di cui al comma 1 grava sull’UPB E47.

        Art. 85
        (Contributo al Comune di Minturno per la realizzazione di un centro
        intercomunale per minori).

        1. Per la realizzazione di un centro intercomunale per minori è stanziata, a favore del Comune di Minturno, la somma di euro 82 mila 63.

        2. L’onere di cui al comma 1 per l’esercizio finanziario 2002 grava sugli stanziamenti dell’UPB H42.

        Art. 86
        (Contributo al Comune di Settefrati (FR) per la sistemazione della strada intercomunale S. Croce – Fontana).

        1. Nel quadro degli stanziamenti di cui all’UPB D12 la somma di euro 50 mila è destinata al Comune di Settefrati (FR) per la sistemazione della strada intercomunale S. Croce-Fontana ricadente nei Comuni di Settefrati, Gallinaro e San Donato Val di Comino.

        Art. 87
        (Contributo al Comune di Paliano per i lavori di adeguamento e collegamento della strada Tofa-Cimate-Mole con le strade provinciali Palianese-sud e Paliano-Anagni).

        1. Nel quadro degli stanziamenti di cui all’UPB D12 la somma di euro 500 mila è destinata al Comune di Paliano per i lavori di adeguamento e collegamento della strada Tofa-Cimate-Mole con le strade provinciali Palianese-sud e Paliano-Anagni.

        Art. 88
        (Contributo al Comune di S. Andrea del Garigliano per la sistemazione della strada provinciale via dei Santi).


        1. Nel quadro degli stanziamenti di cui all’UPB D12 la somma di euro 50 mila è destinata al Comune di S. Andrea del Garigliano (FR) per la sistemazione della strada provinciale Via dei Santi.

        Art. 89
        (Contributo al Comune di Vico nel Lazio per i lavori della strada di collegamento Vico-Casappo-Colle Pitocco).

        1. Per l’esercizio finanziario 2002 una somma di euro 300 mila è riservata al Comune di Vico nel Lazio per la sistemazione, l’adeguamento e l’illuminazione della strada di collegamento Vico-Casappo-Colle Pitocco.

        2. L’onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti dell’UPB D12.

        Art. 90
        (Contributo al Comune di Sacrofano per la realizzazione
        della variante tangenziale di Sacrofano).

        1. Per la realizzazione della variante tangenziale di Sacrofano è stanziata, a favore del Comune di Sacrofano, la somma di euro 150 mila.

        2. L’onere di cui al comma 1 per l’esercizio finanziario 2002, grava sugli stanziamenti dell’UPB D12.

        Art. 91
        (Contributo del Comune di Broccostella (FR) per la realizzazione di collegamenti viari).

        1. Per la realizzazione di collegamenti viari, del centro città con gli impianti sportivi e la chiesa parrocchiale, al Comune di Broccostella (FR), è stanziata la somma di euro 200 mila.

        2. L’onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti dell’UPB D12.

        Art. 92
        (Contributo al Comune di Ladispoli per la realizzazione di viabilità rurale).

        1. Nel quadro degli stanziamenti di cui all'UPB D12, la somma di euro 200 mila è destinata al Comune di Ladispoli per la realizzazione di viabilità rurale.
        Art. 93
        (Contributo al Comune di Piansano per l’adeguamento e la sistemazione
        della variante stradale).

        1. La Regione per l’anno 2002 eroga un contributo straordinario di euro 200 mila al Comune di Piansano per l’adeguamento e la sistemazione della variante stradale del Comune.

        2. Per le finalità del presente articolo, consistenti nella salvaguardia e vivibilità del centro storico, una quota dello stanziamento previsto all’UPB D12505 pari a euro 200 mila è destinata al Comune di Piansano.

        Art. 94
        (Interventi a favore dei piccoli Comuni).

        1. La Regione interviene a favore dei piccoli Comuni, per promuoverne lo sviluppo socio-economico e migliorare la qualità della vita dei residenti.

        2. Ai fini degli interventi di cui al presente articolo sono considerati piccoli Comuni quelli rientranti nelle classi demografiche previste all’articolo 156, comma1, lettere a), b), c) e d) del d.lgs. 267/2000, in base ai dati del censimento demografico ovvero a quelli risultanti all’anagrafe comunale nei periodi intracensuari. L’elenco dei comuni classificati come piccoli è predisposto, sulla base dei predetti criteri, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di enti locali.

        3. Le iniziative finanziabili ai sensi del comma 1 sono rivolte:
        a) alla realizzazione, al completamento, alla manutenzione o al restauro:
        1) di strutture, anche di pregio, rientranti nel patrimonio comunale;
        2) di infrastrutture urbanistiche anche rurali;
        3) di facciate degli edifici, nel rispetto delle tipologie edilizie del luogo;
        4) di edifici storici, monumenti, fontane e chiese rurali;
        5) del verde pubblico e arredo urbano;
        6) di impianti sportivi comunali;
        7) di percorsi turistici;
        8) di centri sociali e case della cultura ubicati in immobili di proprietà comunale;
        9) di servizi essenziali esercitati dai piccoli comuni in forma singola od associata.
        b) a favorire:
        1) l’insediamento di attività commerciali ed artigianali a basso impatto ambientale;
        2) le attività di formazione per figure professionali operanti nel settore dell’edilizia;
        3) attività culturali e del tempo libero, con priorità per quelle volte a valorizzare le tradizioni locali;
        4) la salvaguardia boschiva e la riforestazione.

        4. Per le iniziative di cui al comma 3, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7) e 8) sono concessi contributi fino a 8 mila euro per annualità, per la durata di dieci anni, da utilizzare per l’ammortamento delle rate annuali dei mutui accesi. Per le iniziative di cui al comma 3, lettera a), n. 3) nonché di cui al comma 3, lettera b), sono concessi contributi fino ad un massimo dell’80 per cento. Per quelle di cui al comma 3, lettera a), n. 9) sono concessi contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

        5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di programmazione assunta di concerto con l’assessore competente in materia di enti locali nonché con quelli competenti nei settori interessati dagli interventi, elabora un documento programmatico di durata triennale, che, ai sensi del presente articolo, definisca in armonia con la programmazione generale regionale, la strategia di sostegno e di sviluppo dei piccoli comuni, le risorse finanziarie disponibili, le modalità per la presentazione delle domande di contributo, i criteri e le priorità per la concessione degli stessi.

        6. Sulla base del programma triennale e delle domande pervenute, la Giunta regionale approva annualmente un piano con il quale sono concessi i contributi finanziari ai comuni relativamente alle diverse tipologie di finanziamento previste al presente articolo, garantendo il principio della rotazione dei comuni nell’accesso ai finanziamenti stessi.

        7. Il documento di programmazione nonché i piani annuali di attuazione di cui al presente articolo, prima di essere approvati dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla conferenza permanente Regione-autonomie locali, istituita ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, che esprime un parere entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento.

        8. I Comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare ai competenti uffici della Giunta regionale apposito rendiconto, entro sessanta giorni dal termine del relativo esercizio finanziario.

        9. L’elenco di cui al comma 2 nonché il programma ed i piani di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione.

        10. Per le finalità del presente articolo sono stanziati euro 2 milioni 500 mila, di cui euro 1 milione 250 mila per l’anno 2002 ed euro 1 milione 250 mila per l’anno 2003. Al relativo onere si provvede con gli stanziamenti dell’UPB C12.


        Art. 95
        (Contributi al Comune di Sperlonga).

        1. Al fine di partecipare all’attuazione del programma integrato per lo sviluppo e la riqualificazione della città in completamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 settembre 1999, n. 1272, la Regione concede un contributo al Comune di Sperlonga pari a euro 1 milione 600 mila. Il relativo onere, grava nell’ambito degli stanziamenti dell’UPB E52.

        2. La Regione concede un contributo pari a euro 300 mila al Comune di Sperlonga per concorrere alla realizzazione del programma di interventi inseriti nel piano per la mobilità e l’accessibilità a servizio della fruizione turistica, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 2000, n. 642. La copertura del relativo onere grava sugli stanziamenti dell’UPB E52.

        Art. 96
        (Contributo al Comune di Fondi per il miglioramento e il potenziamento dell’acquedotto).

        1. La Regione concede un contributo al Comune di Fondi pari a euro 1 milione 549 mila, 371 per il miglioramento ed il potenziamento dell’acquedotto le cui attuali cattive ed inadeguate condizioni creano disservizi nell’erogazione e disagi, anche di carattere igienico, per la popolazione ivi residente. La copertura del relativo onere, grava nell’ambito degli stanziamenti dell’UPB D34.

        Art. 97
        (Contributo al consorzio di bonifica n. 6).

        1. La Regione concede un contributo pari ad euro 517 mila al consorzio di bonifica n. 6 per l’esecuzione, ripristino ed adeguamento delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione e per la realizzazione di un piano antincendio.

        2. La copertura dell’onere di cui al comma 1, grava nell’ambito degli stanziamenti dell’UPB E44.

        Art. 98
        (Contributo al Comune di Arpino per la realizzazione del progetto Valorizzazione della zona Campetto).

        1. La Regione, in considerazione della particolare vocazione turistico-culturale del territorio del Comune di Arpino, patria di Cicerone e sede di eventi internazionali quali il “Certamen ciceronianus arpinas”, concede un contributo di euro 600 mila per la realizzazione del progetto di valorizzazione della zona Campetto. Alla copertura del relativo onere, si provvede con gli stanziamenti dell’UPB G24.

        Art. 99
        (Contributo al Comune di Frosinone per il collegamento pedonale meccanizzato tra la zona di Via A. Moro ed il P.le Vittorio Veneto).

        1. Nel quadro degli stanziamenti di cui all’UPB E74 la somma di euro 2 milioni 583 mila è destinata al Comune di Frosinone per il collegamento pedonale meccanizzato tra la zona di Via A. Moro ed il P.le Vittorio Veneto.

        Art. 100
        (Modifica alla legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 in materia di dirigenza ed organizzazione regionale e successive modifiche).

        1. Al comma 1 bis dell’articolo 13 della l.r. 25/1996 e successive modifiche dopo le parole: “delle Commissioni permanenti e speciali” sono inserite le seguenti: “nonché del Presidente del collegio dei revisori dei conti”.

        Art. 101
        (Contributo al Comune di Santa Marinella per l’acquisizione del terreno da destinare alla costruzione della sede comunale).

        1. Per l’acquisizione del terreno da destinare alla costruzione della sede comunale è stanziata a favore del Comune di Santa Marinella la somma di euro 800 mila.

        2. L’onere di cui al comma 1 per l’esercizio finanziario 2002, grava sugli stanziamenti dell’UPB R42 .

        Art. 102
        (Contributo per la ristrutturazione e l’adeguamento a Centro anziani dell’Istituto Suore Francescane Missionarie di Gesù in località Acilia (Roma).

        1. Per la ristrutturazione e l’adeguamento a Centro anziani dell’Istituto Suore Francescane Missionarie di Gesù in località Acilia (Roma), zona che presenta peraltro carenze di attrezzature pubbliche e private al servizio degli anziani, è stanziata la somma di euro 290 mila attraverso l’istituzione della relativa posta contabile.

        2. L’onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti dell’UPB H42.

        Art. 103
        (Finanziamento di attività di assistenza territoriale).

        1. Nel quadro delle spese di cui all’UPB H11, relativamente alle spese correnti delle aziende USL relative al servizio sanitario-quota a destinazione indistinta – la somma di almeno 14 milioni di euro è destinata al finanziamento di attività di assistenza territoriale finalizzata:

        a) all’assistenza da parte dei medici di famiglia in forma associata nei giorni feriali nelle dodici ore diurne;
        b) all’apertura di uno studio medico tra gli associati nella mattina del sabato;
        c) all’effettuazione in giornata delle visite a domicilio;
        d) all’incentivazione dell’appropriatezza della prescrizione dei farmaci e delle prestazioni specialistiche nonché degli accessi di pronto soccorso.

        2. Il finanziamento di cui al presente articolo è subordinato alla definizione dell’accordo previsto nel protocollo d’intesa tra l’assessore regionale competente in materia di sanità e la federazione italiana dei medici di medicina generale sottoscritto il 25 gennaio 2002.

        Art. 104
        (Utilizzazione del fondo nazionale di lotta alla droga).

        1. Per la utilizzazione del fondo nazionale di lotta alla droga di cui alla legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze) la Giunta regionale nell’attribuzione dei fondi agli specifici progetti tiene conto per il 50 per cento del fondo medesimo anche dei seguenti parametri:

        a) per l’80 per cento della popolazione residente;
        b) per il 15 per cento tenendo conto dell’utenza espressa ed in carico ai servizi;
        c) per il 5 per cento tenendo conto del numero delle persone morte per overdose.

        Art. 105
        (Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro).

        1. La Regione istituisce un fondo di solidarietà per le vittime di incidenti mortali sul lavoro.

        2. L’ammontare di tale fondo è iscritto nel bilancio di previsione 2002 con un nuovo capitolo pari a euro 1 milione.

        3. La Giunta regionale, disciplina con apposito provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge, sentita la commissione consiliare d’indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, le modalità di erogazione e gestione del fondo di cui al comma 1. Tale provvedimento deve prevedere la stipula di un protocollo con l’INAIL per utilizzare le somme del fondo, di cui al comma 1 come anticipazione una-tantum dei riconoscimenti assicurativi per il periodo che intercorre tra l’incidente e l’erogazione effettiva del premio assicurativo.

        4. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo è posto a carico dell’UPB H13 mediante l’istituzione di un nuovo capitolo.

        Art . 106
        (Contributi ai Comuni di Genzano e Frascati per la realizzazione di progetti integrati per la valorizzazione dei centri storici attraverso lo sviluppo delle attività economiche e commerciali).

        1. La Regione sostiene le iniziative dei Comuni di Frascati e Genzano di Roma finalizzate alla rivitalizzazione dei propri centri storici attraverso la valorizzazione delle attività commerciali ed economiche con l’obiettivo di qualificare ulteriormente la valenza turistica dei due Comuni.

        2. Tali iniziative si sviluppano attraverso la realizzazione di progetti che integrano aspetti di qualità urbanistica e valorizzazione del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici e privati con la qualità dell’offerta commerciale e delle altre attività economiche attraverso l’analisi e l’adeguamento delle tipologie di attività, dei punti vendita e dell’organizzazione delle imprese.

        3. I Comuni di Frascati e Genzano affidano la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 a società specializzate nel campo della valorizzazione e promozione delle attività nell’ambito economico e commerciale prevedendo sui propri bilanci la somma messa a disposizione dal presente articolo.

        4. Il contributo è erogato dalla Regione ai Comuni per i progetti di cui al comma 2 che devono contenere i riferimenti normativi attuativi, la previsione temporale di attuazione e la conformità con gli strumenti di programmazione urbanistico-commerciale comunale.

        5. Per le finalità previste dal presente articolo è stanziata la somma di euro 100 mila da iscriversi in apposito capitolo denominato: “Contributi ai Comuni di Genzano e Frascati per la realizzazione di progetti integrati per la valorizzazione dei centri storici, attraverso lo sviluppo delle attività commerciali ed economiche”, nell’ambito dell’UPB B32.

        Art. 107
        (Contributo alla Diocesi di Civita Castellana per il restauro
        dell’organo Aletti del Duomo).

        1. Per l’anno 2002, la Regione concede un contributo straordinario di euro 30 mila alla Diocesi di Civita Castellana, per i lavori di restauro del prestigioso organo settecentesco “Aletti” del Duomo di Civita Castellana (VT).

        2. L’onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti dell’UPB G24.

        Art. 108
        (Contributo alla Cooperativa Melissa S.r.l. di Castelliri (FR) per la realizzazione della 5^ mostra mercato Apilazio 2002).

        1. Per l’anno 2002, la Regione concede un contributo pari a euro 50 mila alla Cooperativa “Melissa S.r.l.” di Castelliri (FR) per l’organizzazione della 5^ mostra mercato dell’apicoltura, dell’enologia e dei prodotti tipici denominata “Apilazio 2002”.
          2. L’onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti dell’UPB B15.

        Art. 109
        (Borse di studio nel settore della prevenzione e sicurezza sul lavoro).

        1. Sono istituite dieci borse di studio annuali del valore di euro 50 mila ciascuna per neolaureati dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” in discipline sociali, economiche e sanitarie, finalizzate all’approfondimento delle tematiche inerenti la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

        2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare d’indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, le necessarie modalità attuative.

        3. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo è posto a carico dell’UPB F17 mediante l’istituzione di apposito capitolo.

        Art. 110
        (Contributo al Comune di Zagarolo per gli interventi di cura e prevenzione del cancro corticale del bosco di castagni).

        1. L’importo di euro 60 mila è destinato al Comune di Zagarolo per gli interventi di cura e prevenzione del cancro corticale del bosco di castagni presenti nel centro storico.

        2. L’onere di cui al comma 1 è posto a carico dell’UPB E33 mediante istituzione di apposito capitolo.

        Art. 111
        (Recepimento dell’atto d’intesa della Conferenza Stato-Regioni per le strutture di riabilitazione dei tossicodipendenti).

        1. La Regione Lazio deve recepire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’atto d’intesa della Conferenza Stato-Regioni sugli standard per l’autorizzazione e l’accreditamento degli enti privati che gestiscono strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

        Art. 112
        (Aiuti regionali per la diffusione dei defibrillatori).

        1. La Regione promuove la diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici di nuova generazione che consentono l’intervento di personale formato, ma non specializzato, al fine della salvaguardia della vita umana e della riduzione delle conseguenze e dei danni dell’arresto cardiocircolatorio. A tale scopo la Regione promuove una campagna di sensibilizzazione di larghe e diversificate fasce di cittadini.

        2. La Regione favorisce la dotazione e l’acquisizione dei defibrillatori da parte delle istituzioni regionali, provinciali e comunali.

        3. La Regione incentiva gli enti pubblici, le associazioni e le imprese che, in forma singola od associata, acquistano defibrillatori semiautomatici o automatici mettendoli a disposizione di chi venga chiamato a soccorrere vittime dell’arresto cardiocircolatorio e abbia ricevuto un corso di formazione documentabile.

        4. La Giunta regionale con propria deliberazione individua i tipi di intervento di cui al presente articolo e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 3.

        5. Per l’esercizio finanziario 2002 viene stanziata una somma pari a euro 2 milioni per i contributi e la campagna di sensibilizzazione di cui al presente articolo.

        6. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti dell’UPB H22 mediante l’istituzione di apposito capitolo. Per gli esercizi successivi si provvede con le leggi annuali e pluriennali di bilancio

        Art.113
        (Riequilibrio del fondo regionale trasporti).

        1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della l.r. 35/2001 concernenti il riequilibrio del Fondo regionale dei trasporti trovano applicazione nell’anno 2003 ed hanno quale riferimento ai fini dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 3 i bilanci consuntivi dell’anno 2001 delle aziende di trasporto svolgenti percorrenze superiori ai 2 milioni di Km.

        Art. 114
        (Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 22 dicembre 1999,n. 38 concernente norme sul governo del territorio e successive modifiche).

        1. All’articolo 49 della l.r. 38/1999 e successive modiche sono apportate le seguenti modifiche:
        a) al comma 1 dopo le parole: “pubbliche”, sono inserite le seguenti: “ovvero di opere ed interventi di iniziativa privata di rilevante interesse pubblico” ;
        b) il comma 3 è abrogato.

        Art. 115
        (Contributo al Comune di Fiano Romano per il completamento
        della tangenziale est).

        1. Nel quadro degli stanziamenti di cui all’UPB D12, la somma di euro 200 mila è destinata al Comune di Fiano Romano per opere di completamento della tangenziale est.

        Art. 116
        (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1995 n. 25 concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione per il 1995 e successive modifiche. Abrogazioni).

        1. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 25/1995 e successive modifiche le parole: “Il comitato tecnico istituito ai sensi della legge regionale 2 agosto 1991, n. 33 sovrintende all’attuazione degli interventi di cui ai richiamati elaborati progettuali.” sono sostituite dalle seguenti: “All’attuazione degli interventi di cui al presente comma sovrintende un comitato di sorveglianza composto dai sindaci, o da loro rappresentanti permanenti, dei comuni ricompresi nell’area di crisi di cui all’articolo 14 della l.r. n. 36 del 1992, da un rappresentante dell’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., con funzioni di segreteria tecnica, e dal dirigente della struttura regionale competente in materia di economia e finanza, o da un suo delegato che lo presiede.”.

        2. Sono abrogati:
        a) il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 25 luglio 1996, n.29;
        b) l’articolo 59 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 15.

        Art. 117
        (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 concernente l’estensione del piano regionale di viabilità da ultimo
        modificata dalla l.r. 10/2001).

        1. Dopo la lettera p quater) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 67/1993 da ultimo modificata dalla l.r. 10/2001, è aggiunta la seguente:
        “p quinquies) realizzazione di uno svincolo sulla Orte Civitavecchia in corrispondenza della strada provinciale Acquarossa per Bagnaia, nel Comune di Viterbo: euro 500 mila”.

        Art. 118
        (Contributo al Comune di Anzio per la realizzazione del palazzetto dello sport).

        1. Per la realizzazione del Palazzetto dello Sport, la somma di euro 500 mila è destinata al Comune di Anzio. Il relativo onere per l’esercizio finanziario 2002 grava sugli stanziamenti dell’UPB G32.

        Art. 119
        (Contributo al Comune di Roccasecca dei Volsci per il Museo storico della Massoneria e delle Società Segrete iniziatiche).

        1. Per la realizzazione del museo della Massoneria e delle società segrete iniziatiche, è concesso al Comune di Roccasecca dei Volsci un contributo di euro 25 mila, finalizzato all’acquisizione della collezione privata riguardante la storia della Massoneria e delle società segrete iniziatiche ed alla redazione del relativo progetto esecutivo di allestimento.

        2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 che grava sull’UPB G21, si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB T21.

        Art. 120
        (Contributo al Comune di Latina per il completamento di un parco urbano).

        1. Per il completamento di un parco urbano nei quartieri Q4 e Q5 è stanziata, a favore del Comune di Latina la somma di euro 100 mila.

        2. L’onere di cui al comma 1, per l’esercizio finanziario 2002, grava sugli stanziamenti dell’UPB E22.

        Art. 121
        (Contributo al Comune di Gerano per la sistemazione a verde di zone residenziali).

        1. Per la sistemazione a verde delle zone residenziali Collevecchio e La Torre è stanziata, a favore del Comune di Gerano, la somma di euro 70 mila.

        2. L’onere di cui al comma 1, per l’esercizio finanziario 2002 grava sugli stanziamenti dell’UPB E34.

        Art. 122
        (Contributo per la realizzazione di aule multimediali presso le scuole medie).

        1. La Regione, al fine di favorire metodologie didattiche innovative, l’insegnamento delle lingue straniere, l’orientamento, la circolarità delle esperienze formative e l’integrazione dei servizi informativi all’interno del sistema scolastico, promuove la diffusione della conoscenza informatica, telematica e della rete internet nelle scuole medie.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, la procedura per dotare, fino ad esaurimento delle risorse all’uopo stanziate nei singoli esercizi finanziari, le scuole medie delle apparecchiature e della strumentazione necessarie alla realizzazione di un’aula multimediale.

        3. Per l’intervento di cui al presente articolo, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2002-2003 la spesa di euro 1 milione. Tale onere è posto a carico dell’UPB F18 mediante l’istituzione di un apposito capitolo.



        La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


        Data a Roma, addì 16 aprile 2002


        Storace


        Quadro “A” “Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con legge di bilancio 2002”: OMESSO

        Tabella “A” “Elenco dei destinatari di contributi per la realizzazione di opere pubbliche (Art. 19)” OMESSA

        Tabella “B” “Elenco delle iniziative di carattere sociale e sanitario destinatarie dei finanziamenti (Art. 43)” OMESSA

        Tabella “C” “Elenco delle iniziative culturali e sportive di carattere locale destinatarie di contributi (Art. 57)” OMESSA

        Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.