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1. La rilevanza della partecipazione regionale al processo di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea

Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, unitamente agli allegati Protocolli n. 1 e 2, si compie un importante passo avanti per rendere possibile una collaborazione tra tutti i livelli di governo in Europa. In particolare, il nuovo Trattato attribuisce al Parlamento europeo, ai Parlamenti nazionali e alle Assemblee legislative regionali maggiori poteri di informazione, partecipazione e controllo in merito alle attività e agli atti dell’Unione europea, riconoscendo l’importanza del loro contributo alla democratizzazione[1] delle Istituzioni europee e del procedimento decisionale.

Le rinnovate norme dei Trattati, segnano il formale e compiuto riconoscimento delle Regioni e delle autonomie locali nel quadro istituzionale europeo[2], e valorizzano il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nella partecipazione al processo di formazione degli atti dell’Unione europea circa il controllo dei principi di sussidiarietà e proporzionalità[3] e nell’elaborazione delle politiche dell’Unione europea.

Nel quadro giuridico delineato dal Trattato di Lisbona, le autonomie regionali sono infatti chiamate a svolgere la fondamentale funzione di concorrere all’attuazione dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, anche assicurando il coinvolgimento delle comunità di riferimento nel processo decisionale, nonché la funzione di rappresentare gli interessi territoriali nel procedimento di definizione delle posizioni nazionali da sostenere a livello europeo; sono altresì in condizione di assicurare un prezioso contributo sia alla diffusione di una migliore percezione dell’Europa da parte dei cittadini, sia alla promozione di un sistematico coinvolgimento delle comunità di riferimento (cittadini, imprese e parti sociali) nella fase ascendente del processo decisionale.

A livello europeo, il coinvolgimento delle autonomie regionali consente di migliorare l’efficacia delle politiche, l’effettività e la qualità della normativa; concorre altresì alla realizzazione dell’obiettivo di “comunicare l’Europa”, cioè di avvicinare i cittadini alle istituzioni europee, e di ridurre il deficit democratico dell’Unione europea.

A livello nazionale, il contributo delle autonomie regionali consente di considerare sin dalla fase di programmazione le ricadute delle politiche europee sul territorio e di evidenziare eventuali criticità delle proposte di atti normativi incidenti negli ambiti materiali di rispettiva competenza, sia sotto il profilo del merito che sotto il profilo della corretta applicazione del principio di sussidiarietà. Sotto un diverso profilo, la partecipazione al processo di formazione degli atti normativi e delle politiche europee costituisce un presupposto fondamentale per la successiva attuazione delle politiche e della normativa europea.

Di qui la rilevanza strategica, sia a livello europeo che a livello interno, della partecipazione delle autonomie regionali alla definizione delle politiche e della normativa europea.

In sintesi, nel sistema di pianificazione della normativa e delle politiche europee il coinvolgimento delle autonomie regionali consente una adeguata considerazione delle specificità e delle aspettative dei territori nella definizione della posizione nazionale da sostenere in sede europea nel negoziato con gli altri Stati membri, nonché la valutazione delle ricadute a livello interno delle politiche europee.


[1] L’articolo 10 del TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, stabilisce che l’Unione europea si basa sulla democrazia rappresentativa. Da questo punto di vista, i Parlamenti regionali concorrono assieme a quelli nazionali ed al Parlamento europeo al funzionamento della democrazia europea. In un’ottica di legittimazione democratica, viene inoltre enunciato il principio di prossimità, in forza del quale “le decisioni assunte dall’Unione dovrebbero essere prese più vicino possibile ai cittadini” (articolo 1, par. 2 e articolo 10, par. 3).
[2] L’articolo 4.2 TUE statuisce che “l’Unione rispetta l’eguaglianza fra gli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali”. Un ulteriore riconoscimento emerge dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla quale il TUE attribuisce lo stesso valore giuridico dei trattati (articolo 6), che salvaguarda le identità nazionali degli Stati membri e l’ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale.
[3] L'articolo 5, par. 3, TUE dà una nuova definizione del principio di sussidiarietà disponendo che “nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale”. Conformemente al dettato di tale articolo, poi, l’articolo 2 del Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità dispone che la Commissione europea, prima di proporre un atto legislativo, effettua ampie consultazioni, che “devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste”, ed ha l'obbligo di motivarli “con riguardo al principio di sussidiarietà e proporzionalità”, accompagnandoli con una scheda che fornisca “elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario” e l'eventuale impatto sulla “regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale” (articolo 5, Protocollo n. 2).