L.R. 03 Agosto 2001, n. 16 |
Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria.
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge, nell’ambito degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica e dell’adesione al patto di stabilità, detta norme finalizzate a perseguire, nel rispetto del diritto fondamentale del malato alle cure e all’assistenza, l’equilibrio economico del sistema sanitario regionale nei termini e condizioni di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), così come ribadito dall’articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, (Legge finanziaria 2000), nonché dall’articolo 83 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Legge finanziaria 2001) attraverso la riduzione progressiva del disavanzo ed il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente. 2. Ai fini della presente legge si intende: a) per “Giunta” la Giunta regionale; b) per “aziende” le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere. Art. 2 (Trasmissione di informazioni) 1. Le aziende sono tenute a fornire alla Regione tutte le informazioni utili alla definizione dei criteri di programmazione e pianificazione nel settore sanitario. 2. In particolare, in applicazione anche del principio espresso nell’articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 7 giugno 2000, n. 150, (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), nonché degli articoli 24 e 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340, (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999) le aziende consentono alla Regione l’accesso diretto a tutti i dati relativi alla gestione contabile e patrimoniale, in conformità ad apposite direttive emanate dalla Giunta. 3. L’obbligo di cui al comma 1 si estende a tutti gli enti dipendenti dalla Regione che, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, siano in possesso di informazioni concernenti il servizio sanitario regionale. Art. 3 (Direttive in materia di contabilità) 1. La Giunta, al fine di ottimizzare i flussi informativi in materia di contabilità delle aziende, emana direttive volte alla piena applicazione della contabilità economica, all’individuazione di criteri uniformi relativi alle rilevazioni dei dati contabili ed alla struttura del bilancio d’esercizio di cui all’articolo 13 della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 45, nonchè a garantire omogeneità e confrontabilità degli atti gestionali delle aziende stesse. Art. 4 (Sistema dei controlli interni) 1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-sexies, lettera e) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le aziende si dotano di un’idonea organizzazione amministrativa e contabile nonché di adeguate procedure di controllo interno in grado di garantire l’affidabilità e la funzionalità del sistema dei controlli, secondo i principi generali fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 2. A decorrere dal bilancio d’esercizio 2002, le aziende devono garantire che i bilanci annuali siano sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione iscritte nell’apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. L’incarico di revisione è conferito con contratto di durata triennale rinnovabile una sola volta. La società di revisione incaricata non può svolgere, né aver svolto nell’ultimo anno, direttamente o indirettamente, alcuna attività di consulenza o di assistenza nei confronti dell’azienda il cui bilancio è sottoposto a revisione contabile. 3. Per l’attività di revisione contabile la Regione contribuisce alla spesa annuale sostenuta dalla singola azienda, rilevabile dal contratto stipulato ai sensi del comma 2, entro il limite massimo del 70 per cento della spesa stessa. Art. 5 (Limiti di indebitamento) 1. Le aziende hanno facoltà di contrarre mutui ovvero ricorrere ad altre forme di indebitamento a medio-lungo termine, previa autorizzazione della Giunta, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 sexies, lettera g), del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e nei limiti in esso previsti, ove i relativi oneri siano a carico delle aziende stesse. Art. 6 (Iniziative di razionalizzazione degli acquisti) 1. Ai sensi dell’articolo 34 della L. 488/1999, nonché dell’articolo 6, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la Regione attua forme di centralizzazione degli acquisti da parte delle aziende, in relazione ad alcune tipologie di beni e servizi individuati dalla Giunta, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le competenti commissioni consiliari, coerentemente con l’esigenza di razionalizzazione della spesa, di monitoraggio del fabbisogno e dei costi, nonché di innovazione del processo di approvvigionamento, anche mediante la promozione dello sviluppo e dell’utilizzo di strumenti tecnonologici innovativi. 2. Per le finalità di cui al comma 1, dopo una prima fase sperimentale, seguita dalla verifica dei risultati in termini di economicità, snellimento delle procedure amministrative e miglioramento organizzativo, la Giunta adotta un modello tipo quale forma ordinaria di approvvigionamento di beni e servizi cui le aziende sono tenute ad attenersi, che garantisca la massima trasparenza delle transazioni. 3. Per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 la Giunta può avvalersi di un soggetto esterno scelto secondo le procedure di evidenza pubblica. 4. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dal presente articolo e comunque per i beni e servizi diversi da quelli individuati dalla Giunta ai sensi del comma 1, le aziende sono tenute ad appovvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalla struttura del Ministero del tesoro denominata “Concessionaria Servizi Informatici Pubblici-CONSIP S.p.A.”, ovvero a rispettare i parametri di qualità e di prezzo. 5. La Regione favorisce altresì la semplificazione delle procedure di acquisto delle aziende mediante la promozione dell’utilizzo di listini ed aste elettroniche e ne supporta e facilita l’ampliamento, secondo un’evoluzione graduale che tiene conto dei vincoli normativi, procedurali e tecnologici. 6. La Regione stabilisce modalità di controllo periodico sugli acquisti e sulla regolarità delle gare, avvalendosi a tal fine anche dell’ente e delle strutture specializzate di cui all’articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2. Art. 7 (Osservatorio prezzi e tecnologie in ambito sanitario) 1. Al fine di garantire trasparenza e controllo della spesa pubblica in ambito sanitario, l’Assessorato regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica provvede alla costituzione di una banca dati delle trattative svolte e concluse dalle aziende per l’acquisto di beni di consumo, servizi e tecnologie, ai sensi dell’articolo 6, della L.724/1994, che prevede la costituzione dell’Osservatorio dei Prezzi e delle Tercnologie (OPT). 2. La banca dati di cui al comma 1 rappresenta lo strumento per l’acquisizione da parte della Regione di elementi utili all’analisi alla programmazione ed al monitoraggio della spesa nonché per l’organizzazione di un supporto conoscitivo, anche a favore delle aziende, in particolare per le tecnologie biomediche, attraverso la raccolta e la diffusione dell’informazione relativa ai prezzi, ai distributori, ai produttori ed, in generale, all’offerta del mercato. 3. Le aziende, sono tenute ad alimentare la banca dati regionale mettendo a disposizione i dati relativi alle iniziative di acquisto attivate nonché agli esiti delle stesse secondo indicazioni e modalità definite con deliberazione della Giunta. Art. 8 (Patrimonio immobiliare delle aziende) 1. In conformità agli articoli 53 e 54 dello Statuto regionale, la Regione promuove la costituzione di una società a prevalente capitale regionale denominata “SAN.IM S.p.A.”, quale strumento per immettere liquidità nel sistema delle aziende e risanare parte del deficit accumulato nella gestione sanitaria. La società è costituita in forma di società per azioni, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile. 2. La partecipazione della Regione alla società è subordinata alla condizione che lo statuto societario: a) assicuri alla Regione la titolarità delle azioni in misura non inferiore al 99 per cento del capitale azionario, da mantenere anche in caso di aumento del capitale stesso, e riservi la rimanente quota delle azioni ad altro ente pubblico o a società i cui organismi di amministrazione e vigilanza siano costituiti da componenti dei quali più della metà siano nominati o designati dalla Regione; b) disponga che l’oggetto sociale, in coerenza con le finalità di cui al comma 1, preveda: 1) l’acquisizione di beni facenti parte del patrimonio immobiliare indisponibile delle aziende, rispettandone la destinazione d’uso, e la contestuale concessione in locazione finanziaria dei medesimi beni alle aziende venditrici, con facoltà a loro favore di esercitare il diritto di opzione per il riacquisto, al termine della locazione finanziaria, della proprietà dei rispettivi beni al prezzo stabilito; 2) la cessione di tutti i crediti relativi alle operazioni di cui al numero 1) ad altra società di capitali, avente i requisiti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) affinchè provveda all’acquisto ed alla cartolarizzazione dei crediti ad essa ceduti. c) garantisca alla Regione l’esercizio del diritto di prelazione in caso di alienazione delle azioni nominative ai sensi del terzo comma dell’articolo 2355 del codice civile; d) conferisca alla Regione la facoltà, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, di nominare un amministratore unico della società ed un numero di sindaci tali da assicurare la maggioranza dei componenti del collegio sindacale; e) preveda l’inalienabilità della quota di partecipazione azionaria della Regione di cui al comma 2, lettera a). 4. La Regione è rappresentata nell’assemblea della società dal Presidente della Giunta o dall’assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica, da lui delegato. 5. La nomina dell’amministratore unico e dei sindaci della società di cui al comma 2, lettera d), è effettuata dai competenti organi regionali entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il termine perentorio di sessanta giorni precedenti la scadenza del relativo mandato. Nel caso in cui l’organo regionale competente non proceda alla nomina almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato, si provvede in via sostitutiva con le modalità previste dall’articolo 2, comma 4, della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12. L’amministratore unico ed i componenti del collegio sindacale nominati dalla Regione devono possedere, rispettivamente, i requisiti previsti dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e quelli previsti dall’articolo 2397, secondo comma, del codice civile. L’amministratore unico è vincolato all’osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dalla Giunta. 6. Per le finalità di cui al presente articolo, le aziende possono alienare alla società beni facenti parte del proprio patrimonio immobiliare indisponibile nel rispetto da quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, del d.lgs.502/1992, e successive modificazioni . 7. Per accelerare le procedure per l’alienazione dei beni di cui al comma 6, il Presidente della Giunta, o l’assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica, da lui delegato, convoca e presiede una conferenza di servizi alla quale partecipano: a) l’assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica; b) l’assessore regionale competente in materia di sanità; c) i direttori generali delle aziende; d) l’amministratore unico della società; e) gli organi statali competenti in materia di tutela dei beni di interesse storico o artistico. 8. Nell’ambito della conferenza di cui al comma 7, si provvede: a) all’individuazione dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare delle aziende oggetto della alienazione alla società alle condizioni previste dallo statuto ai sensi del comma 2, lettera b), numero 1); b) all’eventuale rinuncia da parte degli organi statali competenti all’esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto di beni artistici o storici ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ed al trasferimento della relativa facoltà; c) all’impegno della Regione a rilasciare l’autorizzazione alle aziende proprietarie ad alienare alla società i beni individuati ai sensi della lettera a). 9. La Regione, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, e della stima dei beni individuati ai sensi del comma 8, per l’alienazione alla società, si avvale, ove necessario, di strutture specializzate nel rispetto della normativa vigente. 10. La Giunta, con apposita deliberazione, determina indirizzi e direttive da impartire ai direttori generali delle aziende nonché all’amministratore della società affinchè nel contratto di acquisizione e di contestuale concessione in locazione finanziaria dei beni immobili individuati ai sensi del comma 8, lettera a),.siano contenute specifiche disposizioni finalizzate: a) ad impedire che i beni immobili oggetto del contratto possano essere distolti dalla loro destinazione d’uso o che sia comunque limitato l’uso stesso; b) a mantenere la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili oggetto del contratto in capo alle aziende venditrici; c) a garantire che siano le aziende venditrici e a beneficiare dei trasferimenti dello Stato o delle Regioni diretti a far fronte a spese di gestione dei beni immobili oggetto del contratto. 11. Alle scadenze dei pagamenti stabilite dai contratti di locazione finanziaria, la Regione dispone la diretta erogazione alla “SAN.IM. S.p.A.” ovvero alla società di cui al comma 2, lettera b), numero 2), dei canoni di locazione dovuti dalle stesse aziende. Ciò a garanzia dei portatori dei titoli emessi dalla società di cui al citato comma 2, lettera b), numero 2). Art. 9 (Accordi istituzionali) 1. L’Assessorato regionale competente in materia di bilancio e programmazione economica provvede a dare attuazione agli adempimenti di cui alla presente legge, anche mediante la promozione di specifici accordi istituzionali, ai vari livelli, realizzando, nell’ambito delle rispettive competenze, le opportune intese con l’Assessorato regionale competente in materia di sanità. Art. 10 (Copertura finanziaria) 1. Gli oneri connessi all’attuazione della presente legge gravano sul capitolo. n. 11490 del bilancio annuale della Regione Lazio. In particolare, per le finalità di cui all’articolo 8 è istituito nel bilancio di previsione 2001 il capitolo n. 28190 denominato: “Partecipazione della Regione Lazio al capitale sociale della società “SAN.IM. S.p.A.” con lo stanziamento di lire 1.000 milioni, alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 29002, lettera a), (elenco 4) del bilancio 2001. Art. 11 (Abrogazioni) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate: a) l’articolo 18 della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55; b) il comma 2, dell’articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 1966, n. 45; c) tutte le altre disposizioni regionali incompatibili con la presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 3 agosto 2001 STORACE Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 agosto 2001. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |