Disciplina delle procedure per le unioni di acquisto frale unita' sanitarie locali.

Numero della legge: 33
Data: 29 agosto 1986
Numero BUR: 25
Data BUR: 10/09/1986

L.R. 29 Agosto 1986, n. 33
Disciplina delle procedure per le unioni di acquisto frale unita' sanitarie locali.

(Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1986, n. 25)


Art. 1
(Finalita')

La presente legge disciplina le procedure e le modalita' attraverso le quali le unita' sanitarie locali, al fine di realizzare una migliore efficienza dei servizi ed una maggiore economicita' della gestione; provvedono ad acquistare in comune determinati beni e servizi od a realizzare opere di comune interesse.


Art. 2
(Unioni di acquisto individuate dalla Regione)

Ai fini della concreta attuazione dell' articolo 57 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, come integrato dall' articolo 38 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 58, la Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, sentito il comitato tecnico di cui al successivo articolo 9, per quanto concerne le attrezzature complesse o ad alta tecnologia, predispone un piano di unioni di acquisto tra unita' sanitarie locali contenente l' indicazione dei beni e servizi da acquistare in comune nell' anno successivo nonche' della unita' sanitaria locale o delle unita' sanitarie locali cui demandate lo svolgimento delle procedure unificate.
Tale piano e' trasmesso a tutte le unita' sanitarie locali che entro i trenta giorni successivi potranno formulare eventuali osservazioni e proposte in ordine al piano stesso.
La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni e proposte pervenute dalle unita' sanitarie locali ai sensi del precedente secondo comma e sentita la competente Commissione consiliare permanente, individua entro il 30 giugno di ogni anno i beni e servizi che le unita' sanitarie locali dovranno acquistare in comune nell' anno successivo, stabilendo, mediante apposita deliberazione:
a) i beni ed i servizi da acquistare in comune;
b) le unita' sanitarie locali tenute a realizzare le unioni di acquisto;
c) l' unita' sanitaria locale o le unita' sanitarie locali cui demandare lo svolgimento delle procedure per gli acquisti in comune.
Alle unioni di acquisto individuate dalla Giunta regionale si applicano le stesse procedure previste dai successivi articoli, in quanto applicabili.
Qualora le unita' sanitarie locali di cui al precedente terzo comma, lettera b) e lettera c), omettano l' adozione dei provvedimenti di propria competenza, la Giunta regionale, previa diffida, provvede alla nomina di un commissario << ad acta >>.


Art. 3
(Comune di Roma)

Il Comune di Roma, per le unita' sanitarie locali ubicate nella citta' di Roma, puo' inviare entro il 28 febbraio di ogni anno proposte di unione di acquisto fra le unita' sanitarie locali stesse contenenti le indicazioni per la redazione del piano di cui al precedente articolo 2.


Art. 4
(Intese tra unita' sanitarie locali)

Al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo 2, le unita' sanitarie locali, per le finalita' di cui al precedente articolo 1, previe consultazioni preliminari tra di loro, assumono intese per l' acquisizione in comune di determinati beni e servizi o per la realizzazione di opere di comune interesse da effettuarsi in conformita' a quanto previsto nella presente legge.
L' adesione formale all' intesa anche nel caso delle unioni di acquisto di cui al precedente articolo 2, deve risultare da apposita deliberazione del comitato di gestione.
La predetta deliberazione deve contenere:
a) l' adesione all' intesa e la sua durata;
b) la designazione del proprio rappresentante e del suo sostituto, per i casi di assenza o impedimento, in seno alla commissione tecnica di cui al successivo articolo 5.


Art. 5
(Commissione tecnica)

Per il raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge e' istituita, per la durata dell' intesa, una commissione tecnica composta da:
1) il responsabile del servizio o settore od ufficio provveditorato di ciascuna delle unita' sanitarie locali aderenti all' intesa, designato dal rispettivo comitato di gestione; per i casi di assenza od impedimento ciascun comitato di gestione designa altresi' in qualita' di supplente un dipendente esperto in materia di provveditorato;
2) un funzionario regionale designato dall' assessore regionale alla sanita'; per i casi di assenza od impedimento l' assessore regionale alla sanita' designa altresi' un supplente esperto in materia.
La commissione nomina un presidente ed un vice presidente tra i propri componenti titolari ed individua l' unita' sanitaria locale ove svolgere i propri lavori utilizzando strutture e personale di tale unita' sanitaria locale.
La commissione nomina altresi' un segretario tra i propri componenti titolari, sostituito, in caso di assenza od impedimento, dal proprio supplente.
Per la validita' delle riunioni e' necessaria la maggioranza dei componenti.
Per la validita' delle decisioni e' necessaria la maggioranza dei presenti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente.
La commissione tecnica svolge i seguenti compiti:
a) propone i beni e/ o i servizi da acquistare o le opere da realizzare in comune, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 2;
b) individua le procedure di acquisto piu' idonee in relazione ai beni e/ o ai servizi da acquistare od alle opere da realizzare in comune e predispone gli schemi di capitolato occorrenti, in conformita' alla legge regionale 14 giugno 1980, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni nonche' alla presente legge;
c) individua le ditte da invitare alle gare, nel rispetto della legislazione vigente, utilizzando l' albo regionale dei fornitori previsto dall' articolo 31 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e, nelle more della sua istituzione, l' albo dei fornitori delle singole unita' sanitarie locali aderenti all' intesa;
d) propone l' unita' sanitaria locale cui demandare lo svolgimento delle procedure per gli acquisti in comune, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 2;
e) indica i termini entro i quali dovranno essere concluse le procedure di acquisto;
f) predispone gli schemi di deliberazione da adottarsi da parte delle unita' sanitarie locali aderenti all' intesa ivi compresi quelli di competenza dell' unita' sanitaria locale delegata ad esperire le procedure unificate di acquisto.
La commissione per l' espletamento dei propri compiti puo' richiedere, qualora ne ravvisi la necessita', la collaborazione di tecnici esperti.
Per le unioni di acquisto tra unita' sanitarie locali del Comune di Roma la commissione tecnica di cui al precedente primo comma e' integrata da un funzionario designato dal Comune stesso che provvede altresi' a designare un supplente per i casi di assenza od impedimento.


Art. 6
(Adempimenti delle unita' sanitarie locali )

Il comitato di gestione entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti da parte della commissione tecnica, di cui al precedente articolo 5, provvede a recepire le proposte e le indicazioni formulate dalla commissione stessa ed adotta apposita deliberazione la quale deve contenere:
a) la delega, all' unita' sanitaria locale individuata, a provvedere, in nome e per conto delle altre unita' sanitarie locali aderenti all' intesa, alle procedure per gli acquisti in comune ovvero l' assunzione dell' impegno, da parte dell' unita' sanitaria locale delegata, ad esperire le procedure unificate di acquisto;
b) il tipo di gara da esperire e le ditte da invitare;
c) l' approvazione dei capitolati;
d) le quantita' e le qualita' dei beni e/ o servizi da acquistare o le opere da realizzare in comune;
e) il termine entro il quale dovranno essere concluse le procedure di acquisto;
f) l' indicazione della spesa presunta e le relative modalita' di copertura;
g) la designazione di un proprio rappresentante in seno alla commissione aggiudicatrice nei casi previsti dal successivo articolo 7.
Non appena divenuta esecutiva, copia della deliberazione di cui al comma precedente e' trasmessa alle unita' sanitarie locali aderenti all' intesa.


Art. 7
(Procedure di acquisto)

Commissione aggiudicatrice L' unita' sanitaria locale individuata ai sensi del precedente articolo 6 provvede all' espletamento delle procedure per gli acquisti, sulla base delle deleghe ricevute dai singoli comitati di gestione.
A tal fine, provvede alla nomina dell' apposita commissione prevista dagli articoli 62 e 64 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, cui spettano i compiti previsti dalla vigente legislazione ed in particolare dalla stessa legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, in relazione al tipo di gara da espletare.
La commissione di cui al comma precedente e' cosi' composta:
a) in caso di asta pubblica e licitazione privata:
1) dal presidente dell' unita' sanitaria locale delegata ai sensi del precedente articolo 6, ovvero da un membro del comitato di gestione da lui designato, in qualita' di presidente;
2) dal presidente della commissione tecnica di cui al precedente articolo 5 o da un componente della commissione tecnica da lui designato;
3) da un funzionario regionale designato dall' assessore regionale alla sanita';
b) in caso di appalto - concorso:
1) dal presidente dell' unita' sanitaria locale delegata ai sensi del precedente articolo 6, ovvero da un membro del comitato di gestione da lui designato, in qualita' di presidente;
2) dal presidente della commissione tecnica di cui al precedente articolo 5, ovvero da un componente della commissione tecnica da lui designato;
3) da un rappresentante di ciascuna delle unita' sanitarie locali aderenti all' intesa esperto sui beni e/ o servizi da acquistare o sulle opere da realizzare, designato dal rispettivo comitato di gestione;
4) da un funzionario regionale designato dall' assessore regionale alla sanita'.
La commissione, qualora ne ravvisi la necessita', puo' avvalersi della collaborazione di tecnici esperti. Le funzioni di ufficiale rogante sono esercitate dal competente funzionario dell' unita' sanitaria locale designata ad esperire le procedure unificate di acquisto.
Per le unioni di acquisto tra unita' sanitarie locali del comune di Roma la commissione di cui al terzo comma del presente articolo e' integrata da un funzionario designato dal comune stesso.


Art. 8
(Adempimenti relativi agli acquisti)

Gli atti relativi all' espletamento della procedure unificate di acquisto sono trasmessi per conoscenza, dall' unita' sanitaria locale delegata, ai sensi del precedente articolo 6, alle unita' sanitarie locali aderenti all' intesa, entro cinque giorni dalla data della loro adozione o ricevimento.
Espletata la procedura unificata di acquisto, ciascuna unita' sanitaria locale interessata ne recepisce gli effetti e provvede all' imputazione in bilancio della spesa effettiva nonche' alla sua ordinazione, liquidazione e pagamento direttamente nei confronti del contraente.


Art. 9
(Comitato tecnico regionale per l' acquisto di attrezzature complesse o ad alta tecnologia)

E' istituito, presso l' Assessorato regionale alla sanita', il comitato tecnico regionale per le attrezzature complesse o ad alta tecnologia con compiti di studio, consulenza ed assistenza per le attivita' concernenti la razionalizzazione e l' aggiornamento delle dotazioni tecnologiche delle unita' sanitarie locali. Il predetto comitato svolge, altresi', attivita' di consulenza a favore del comitato tecnico - scientifico per la programmazione socio - sanitaria regionale di cui all' articolo 3 della legge regionale 28 settembre 1982, n. 49, nonche' per la predisposizione di capitolati speciali e puo' essere consultato dalle unita' sanitarie locali per le procedure di acquisto, anche in forma unificata, di attrezzature complesse o ad alta tecnologia.
Il comitato tecnico di cui al precedente comma e' costituito con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, ed e' composto:
a) dall' Assessore regionale alla sanita' o da un suo delegato con funzioni di presidente;
b) da cinque esperti in tecnica ed organizzazione sanitaria;
c) da un funzionario in servizio presso l' Assessorato alla sanita' della Regione, anche con funzioni di segretario.
Il comitato e' integrato, di volta in volta, da due esperti in relazione ai singoli argomenti da trattare, designati dall' assessore regionale alla sanita' tra il personale in servizio presso le strutture del servizio sanitario regionale.
Il comitato dura in carica per la durata della legislatura. Ai componenti del comitato, estranei all' Amministrazione regionale, saranno corrisposti i compensi previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 10
(Norme transitorie e finali)

Nella prima attuazione della presente legge la Giunta regionale, per le unioni di acquisto da realizzarsi nel corso del 1987, adotta i provvedimenti di cui al precedente articolo 2 anche in deroga ai termini in esso previsti.
E' abrogato il secondo comma dell' articolo 38 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 58.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.