Integrazione alla legge regionale n. 62 del 19 settembre 1974: << Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati >>.

Numero della legge: 11
Data: 7 febbraio 1981
Numero BUR: 6
Data BUR: 28/02/1981

L.R. 07 Febbraio 1981, n. 11
Integrazione alla legge regionale n. 62 del 19 settembre 1974: << Norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati >>.

(Pubblicato nel B.U. 28 febbraio 1981, n. 6)


Art. 1

E' istituita presso il competente assessorato la consulta regionale per i cittadini invalidi. Tale consulta e' composta dall' assessore, dal Presidente della Commissione consiliare competente, da cinque rappresentanti dei comuni della Regione Lazio designati dall' associazione nazionale comuni d' Italia( ANCI) regionale, da cinque rappresentanti delle Unita' sanitarie locali del Lazio nominati dal Consiglio regionale, da tre rappresentanti delle associazioni per cittadini invalidi maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale. La consulta:
a) contribuisce attivamente alla elaborazione della programmazione regionale con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini invalidi in rapporto all' assetto economico e sociale della Regione;
b) segnala l' opportunita' di proporre al Parlamento, ai sensi dell' articolo 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative in favore dei cittadini invalidi;
c) promuove iniziative per la soluzione concreta dei problemi affrontati;
d) prende contatti con le imprese o loro associazioni e con le commissioni di cui all' articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, fatto salvo quanto disposto dalle leggi statali in materia di collocamento al lavoro, per un utile inserimento dei cittadini invalidi in posti di lavoro adatti alle loro personali capacita', in relazione alle caratteristiche aziendali ed alle condizioni ambientali;
e) esprime parere sui provvedimenti regionali in favore dei cittadini invalidi, nonche' sulla utilizzazione dei contributi concessi;
f) promuove indagini conoscitive sui problemi che si devono affrontare per consentire un pieno inserimento del cittadino invalido nella vita sociale, civile, economica e politica;
g) promuove dibattiti pubblici, convegni ed incontri. La consulta e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
La consulta elegge nel suo interno il presidente.


Art. 2

La Regione Lazio assume particolari iniziative, atte a favorire l' inserimento lavorativo di cittadini invalidi residenti nel Lazio con << handicaps >> tali da comportare una diminuzione permanente della capacita' lavorativa superiore ai due terzi e che non siano collocati in attivita' lavorativa ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.
Ai fini di cui al precedente comma la Regione Lazio favorisce la costituzione e lo sviluppo di imprese artigiane ed agricole, soprattutto a carattere cooperativo e di imprese cooperative che si prefiggono lo scopo dell' inserimento lavorativo dei cittadini affetti da << handicaps >>.
Tali imprese devono in ogni caso avere alle loro dipendenze un numero di handicappati non inferiore al venti per cento dei propri dipendenti o socio - dipendenti.


Art. 3

La Regione Lazio concorre alla formazione del patrimonio sociale delle imprese o cooperative artigiane ed agricole che si sono costituite o si costituiranno per i fini di cui all' articolo 2 versando un contributo d' importo massimo pari a cinque milioni per ogni dipendente invalido in servizio.
La Regione concede, inoltre, alle suddette imprese o cooperative artigiane contributi proporzionali all' importo mensile degli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori relativi ai dipendenti invalidi in servizio.
Le imprese o cooperative di cui ai commi precedenti presentano le domande per usufruire delle relative provvidenze entro il 15 ottobre di ogni anno. Le domande devono essere corredate dallo statuto dell' impresa o cooperativa e da una relazione illustrativa delle finalita' da perseguire e delle attivita' da svolgere.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle domande, la Giunta regionale predispone e il Consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi.
Entro il 31 gennaio dell' anno successivo a quello in cui e' stato erogato il contributo regionale, il beneficiario presenta al Presidente della Giunta regionale un resoconto sull' impiego del contributo ricevuto.


Art. 4

All' onere derivante dalla presente legge valutato in L. 500.000.000 si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 08100 del bilancio di previsione per l' anno 1980 che presenta adeguata disponibilita'.


Art. 5

Le norme di cui alla presente legge hanno effetto fino a quando non entrera' in vigore la legge regionale per il riordino delle funzioni socio - assistenziali e per l' organizzazione e la gestione dei relativi interventi e servizi nella Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.