Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Ulteriori disposizioni".

Numero della legge: 6
Data: 14 maggio 2025
Numero BUR: 39
Data BUR: 15/05/2025

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive)

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con il presente articolo è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 2.426.019,02, elencati nella tabella A, allegata alla presente legge.

 

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, quantificati in euro 2.426.019,02, per l’anno 2025, si provvede:

a)  per euro 1.221.767,95, mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, a valere sulla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, per l’anno 2025, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso previsto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

b)  per euro 1.148.417,20, mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, a valere sulle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto previsto nell’Allegato T alla deliberazione della Giunta regionale del 3 aprile 2025, n. 204 (Variazioni del bilancio regionale 2025-2027, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011), in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso;

c)  per euro 55.833,87, a valere sulle risorse previste nel programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, relative al fondo rischi iscritto nella contabilità della Gestione sanitaria accentrata.

2. A seguito dell’attuazione dei profili finanziari derivanti dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 73, comma 4, del d. lgs. 118/2011 e ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.

 

Art. 3

(Approvazione del bilancio dell’Ente Parco regionale dell’Appia Antica)

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche, è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2026-2027, deliberato dall’ente pubblico dipendente dalla Regione, Ente Parco regionale dell'Appia Antica.

2. Fermo restando quando stabilito dall’articolo 49, comma 3, della l.r. 11/2020, l’ente di cui al comma 1 è tenuto ad apportare, ove necessario, variazioni al bilancio di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla presente legge.

3. L'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato dell’ente di cui al comma 1, derivante dalla gestione di competenza e certificato in sede di rendiconto dell'anno precedente, può essere utilizzato, previa valutazione da parte della direzione regionale competente per materia, di concerto con la direzione regionale competente in materia di bilancio, per le finalità e secondo le priorità indicate dall'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4. È allegato alla presente legge lo schema riassuntivo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2026-2027 dell’ente di cui al comma 1 (Allegato n. 1).

 

Art. 4

(Modifiche all’articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, relativo al fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione e distacco tra comuni e all’articolo 23, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo a disposizioni per potenziare le strutture residenziali per studenti universitari e favorire la creazione di un centro per la ricerca e la formazione scientifica, e successive modifiche. Disposizione finanziaria)

1. Al secondo periodo del comma 1 bis dell’articolo 17 della l.r. 16/2022, le parole da: “destinati al sostegno abitativo” fino a: “degli studenti fuori sede.” sono sostituite dalle seguenti: “, in attuazione dell’articolo 23, commi da 11 a 14, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 23, relativi a disposizioni per potenziare le strutture residenziali per studenti universitari e favorire la creazione di un centro per la ricerca e la formazione scientifica, e successive modifiche.”.

2. Il comma 11 dell’articolo 23 della l.r. 23/2023 è sostituito dal seguente:

“11. Al fine di potenziare le strutture residenziali per studenti universitari ai sensi della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) e della legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) e successive modifiche, nonché al fine di favorire la creazione di un centro per la ricerca e la formazione scientifica, l’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), in qualità di soggetto attuatore e regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 6/2018, è autorizzato ad acquistare il complesso immobiliare denominato “Madonna delle Rose”, sito in località “Tor Lupara”, nel Comune di Fonte Nuova, e a realizzare gli interventi necessari alla ristrutturazione, rifunzionalizzazione e gestione del complesso medesimo.”.

3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Allegati