Norme per l' utilizzo temporaneo dei lavoratori in cantieriscuola e di lavoro.

Numero della legge: 31
Data: 25 maggio 1989
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1989

L.R. 25 Maggio 1989, n. 31
Norme per l' utilizzo temporaneo dei lavoratori in cantieriscuola e di lavoro.

(Pubblicata nel B.U. 10 giugno 1989, n. 16)


Art. 1
(Finalita')

1. Nell' ambito delle competenze trasferite con l' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cantiere di lavoro, la Regione per alleviare i problemi posti dalla situazione occupazionale nelle zone dove il fenomeno e' piu' grave per quantita' e qualita', interviene per l' utilizzo temporaneo e straordinario dei lavoratori disoccupati di cui alla prima classe dell' articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, iscritti nelle liste di collocamento.


Art. 2
(Incentivi)

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 1, la Regione concede ai comuni o loro consorzi, alle province ed alle comunita' montane con alto tasso di disoccupazione contributi, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale, per l' apertura e la gestione di cantieri scuola e di lavoro.

2. Con deliberazione del Consiglio regionale, la Regione determina annualmente la misura della indennita' giornaliera da corrispondere ai disoccupati impiegati nei cantieri scuola e di lavoro e la parte che puo' essere finanziata dalla Regione che comunque non puo' essere superiore al 50 per cento.


Art. 3
(Domanda di autorizzazione a contributo)

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della deliberazione del Consiglio regionale di cui al precedente articolo 2, gli enti indicati al primo comma del citato articolo 2 possono presentare alla Regione domanda corredata da uno o piu' progetti, per l' apertura di cantieri scuola e di lavoro per un periodo non inferiore a quattro mesi e non superiore a dodici mesi, prorogabile eccezionalmente a diciotto mesi qualora o richiedano particolari caratteristiche delle opere e dei servizi da realizzare.

2. Il progetto deve contenere:
a) una relazione sulla situazione occupazionale del territorio di competenza;
b) la descrizione dettagliata delle iniziative che si intendono attuare corredate dagli eventuali elementi tecnico - progettuali;
c) le modalita' di svolgimento dell' attivita' lavorativa con l' indicazione del personale addetto alla sua direzione e controllo e delle attitudini professionali di cui e' fornito;
d) il numero dei lavoratori che si intende utilizzare, le loro caratteristiche e le modalita' per la loro individuazione;
e) la durata del cantiere in mesi con il numero delle giornate lavorative;
f) gli oneri finanziari e la loro copertura distinti in spese di impianto, esercizio, indennita' ai lavoratori, oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.

3. Qualora per la realizzazione delle iniziative inserite nel progetto siano richieste autorizzazioni, abilitazioni, pareri tecnici o comunque atti preliminari di competenza di altri enti, l' ente locale deve dichiarare di averli acquisiti o comunque richiesti iniziando le relative procedure. In questo caso gli atti predetti devono essere acquisiti entro sessanta giorni dalla data di scadenza della domanda di apertura del cantiere scuola e di lavoro.


Art. 4
(Concessione del contributo)

1. Entro sessanta giorni dal termini di scadenza della presentazione delle domande, la Giunta regionale formula la graduatoria dei progetti presentati sulla base delle seguenti priorita':
a) progetti relativi ad aree territoriali che presentano livelli di disoccupazione giovanile piu' elevata in relazione alle condizioni socio - economiche;
b) progetti predisposti di intesa con le organizzazioni sindacali territoriali e di categoria aderenti ad organismi sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
c) progetti che utilizzano manodopera femminile in relazione alle percentuali occupazionali e di disoccupazione locali;
d) progetti che prevedono l' utilizzo dei lavoratori in stato di emarginazione o svantaggio sociale;
e) progetti di intervento nei settori dei beni culturali (con particolare riguardo ai beni monumentali e archeologici), dell' ecologia, dell' ambiente, dell' energia, dei lavori amministrativi eccezionali, dei servizi sociali, delle attivita' culturali e del tempo libero.

2. Sulla base della graduatoria, la Giunta regionale rilascia l' autorizzazione all' apertura e alla gestione del cantiere e concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i relativi contributi.

3. Il 50 per cento del contributo regionale e' liquidato al ricevimento della dichiarazione di apertura del cantiere, che deve avvenire entro tre mesi dalla autorizzazione e ammissione a contributo da parte della Regione.

4. Il restante 50 per cento e' liquidato su presentazione del rendiconto e della relazione da parte della Regione.

5, Il contributo e' revocato se i finanziamenti concessi non sono utilizzati secondo le finalita' richieste nei progetti; decade se il cantiere non e' aperto nei termini indicati dal precedente terzo comma o risulti comunque impossibile il suo utilizzo.

6. I contributi revocati o decaduti possono essere utilizzati, antro l' esercizio finanziario, per il finanziamento di progetti ritenuti ammissibili che non hanno ottenuto contributi.

7. La Giunta regionale puo' disporre controlli durante la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento e chiedere ulteriore documentazione in ordine all' avvenuta realizzazione dei progetti stessi.


Art. 5
(Progetti a totale carico degli enti locali )

1. I progetti ritenuti ammissibili e che non hanno ottenuto contributo per mancanza di disponibilita' finanziarie possono essere realizzati dagli enti locali che ne assumono il totale onere, assicurando la relativa copertura finanziaria.


Art. 6
(Condizioni per l' impiego nei cantieri scuola e di lavoro )

1. I lavoratori disoccupati indicati nel precedente articolo 1 che vengono impiegati nei cantieri scuola e di lavoro mantengono la posizione giuridica di disoccupati e l' iscrizione alle chiamate pubbliche.

2. L' impiego nei cantieri scuola e di lavoro non crea rapporto d' impiego con l' ente ne' costituisce titolo preferenziale per assunzioni negli enti stessi neanche se effettuate attraverso pubblici concorsi.

3. L' attivita' lavorativa espletata nel cantiere scuola e di lavoro comprende anche i momenti formativi.


Art. 7
(Trattamento economico dei lavoratori)

1. Ai lavoratori impiegati nei cantieri scuola e di lavoro spetta l' indennita' giornaliera nella misura fissata dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui al precedente articolo 2.

2. Sono a carico degli enti locali gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi ai quali si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modificazioni.


Art. 8
(Disposizioni transitorie)

1. Nella prima applicazione della presente legge le domande per l' apertura ed il finanziamento dei cantieri scuola e di lavoro possono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. L' indennita' giornaliera da corrispondere ai disoccupati impiegati nei cantieri scuola e di lavoro e' fissata in L. 35.000, finanziabile al 50 per cento da parte della Regione.


Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

1. L' onere derivante dall' applicazione della presente legge e' valutato in L. 1.700 milioni per l' anno 1989 ed in L. 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

2. Nel bilancio di previsione per l' anno 1989 viene istituito il capitolo n. 07707 denominato: " Contributi agli enti locali per il finanziamento di progetti per l' apertura di cantieri scuola e di lavoro" con lo stanziamento di competenza di L. 1.700 milioni.

3, All' onere di cui sopra si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera i) " Fondo globale per il finanziamento del programma regionale per l' occupazione" del medesimo bilancio 1989.

4. Per i due anni successivi lo stanziamento di L. 2.000 milioni ciascuno verra' iscritto nel capitolo corrispondente a quello istituito con il secondo comma del presente articolo e l' onere relativo trova copertura nelle leggi concernenti le disposizioni finanziarie per la redazione dei bilanci dei rispettivi esercizi 1990 e 1991.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.