Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni finanziarie varie
Art. 1
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa)
1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per il valore complessivo di euro 191.859,75, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.
Art. 2
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 191.859,75, per l’anno 2023, si provvede mediante l’integrazione del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sull’annualità 2023, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
2. A seguito dell’attuazione dei profili finanziari di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.
Art. 3
(Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025)
1. Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche e dell’articolo 25, comma 1, primo periodo, della l.r. 11/2020, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025, approvato con legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni:
SPESA |
||||||
Missione |
Programma |
Tit. |
Legge reg. |
2023 |
2024 |
2025 |
10 – Trasporti e diritto alla mobilità |
02 – Trasporto pubblico locale |
1 |
30/1998, art. 30, c. 2 - TPL concorso finanziario Comune di Roma |
- |
+ € 5.300.000,00 |
+ € 5.300.000,00 |
20 – Fondi e accantonamenti |
03 – Altri fondi |
1 |
2/2023, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 (fondo speciale) |
- |
- € 5.300.000,00 |
- € 5.300.000,00 |
Art. 4
(Acquisto in via di prelazione dei beni culturali siti in località “Olivetaccio”)
1. La Regione, anche avvalendosi dell’Ente Parco regionale dell’Appia Antica, può esercitare, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, il diritto di prelazione per l’acquisto dei beni culturali siti nel territorio di Roma Capitale, via dell’Appia Antica e via Appia Pignatelli, località “Olivetaccio”, distinti in catasto al foglio n. 922 del Comune di Roma Capitale. (1)
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Spese per l’acquisto dei beni culturali siti nel territorio di Roma Capitale, località “Olivetaccio””, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 950.000,00, per l’anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.
Art. 5
(Modifiche ai commi 39 e 41 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativi a contributi per la realizzazi di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale)
1. All’articolo 9 della l.r. 19/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera e bis) del comma 39 è aggiunta la seguente:
“e ter) pari a euro 350.000,00, per l’anno 2024 e a euro 250.000,00, per l’anno 2025, per la promozione e la realizzazione della Maratona di Roma.”;
b) dopo la lettera e bis) del comma 41 è aggiunta la seguente:
“e ter) “Spese per la promozione e la realizzazione della Maratona di Roma”, la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari a euro 350.000,00, per l’anno 2024 e a euro 250.000,00, per l’anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”.
Art. 6
(Disposizioni relative all’Esposizione universale 2030 e al Giubileo 2025)
1. Per le attività finalizzate a promuovere e approfondire le tematiche inerenti alla candidatura della città di Roma a ospitare l’Esposizione universale 2030 e gli interventi e i progetti previsti per il Giubileo 2025, il processo partecipativo dei cittadini e delle associazioni nonché l’informazione su tutte le attività di organizzazione del Giubileo 2025 e preparative allo stesso, è autorizzata la spesa complessiva pari a euro 100.000,00, per l’anno 2023 e a euro 200.000,00, per l’anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, delle voci di spesa denominate, rispettivamente, “Spese per le attività inerenti alla candidatura della città di Roma ad ospitare l’Esposizione universale 2030” e “Spese per gli interventi e i progetti previsti per il Giubileo 2025”, le cui autorizzazioni di spesa, ciascuna pari a euro 50.000,00, per l’anno 2023 e a euro 100.000,00, per l’anno 2024, sono derivanti dalla corrispondente riduzione, per complessivi euro 100.000,00, per l’anno 2023 ed euro 200.000,00, per l’anno 2024, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
L' allegato alla presente legge è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del 16 agosto 2023, n. 65
(1) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.