Interventi per la tutela sanitaria delle attivita' sportive.

Numero della legge: 28
Data: 10 aprile 1979
Numero BUR: 12
Data BUR: 30/04/1979

L.R. 10 Aprile 1979, n. 28
Interventi per la tutela sanitaria delle attivita' sportive.





Art. 1
(Finalita')

La Regione Lazio, nel quadro della riorganizzazione ed integrazione dei servizi sociali e sanitari, promuove l' organizzazione e lo sviluppo degli interventi per la tutela sanitaria delle attivita' sportive, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
a) promozione delle attivita' per lo sviluppo psicomotorio - educativo della popolazione, con particolare riguardo alla prevenzione e alla correzione delle anomalie fisiche;
b) accertamento dell' idoneita' psico - fisico - attitudinale alla pratica delle attivita' sportive, ricreative ed agonistiche;
c) educazione sanitaria relativa alla pratica delle attivita' sportive e fisico - motorio - educative intese come mezzo di prevenzione e riabilitazione delle anomalie fisiche.


Art. 2
(Attuazione degli interventi)

L' attuazione degli interventi previsti al precedente articolo 1 spetta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai comuni singoli o associati che li svolgono attraverso le unita' locali per i servizi sociali e sanitari a norma della presente legge e secondo i criteri di programmazione fissati dalla Regione.
Gli interventi sono effettuati nell' ambito dei servizi di prevenzione delle unita' locali per i servizi sociali e sanitari ed in collegamento con gli altri servizi sociali e sanitari esistenti nel territorio.
Detti interventi sono organizzati:
a livello di base;
a livello comprensoriale;
a livello intercomprensoriale.


Art. 3
(Interventi a livello di base)

Sono svolti a livello di base gli interventi per la tutela sanitaria delle attivita' fisico - ricreative. Tali interventi comprendono in particolare:
a) l' accertamento e la certificazione dello stato di salute dei soggetti che pratichino o intendano praticare attivita' fisico - ricreative e della assenza di controindicazione allo svolgimento delle attivita' medesime;
b) lo svolgimento di iniziative di educazione sanitaria volte a diffondere la pratica delle attivita' motorie come mezzo di prevenzione e correzione delle anomalie fisiche;
c) ogni altra attivita' prevista dalla programmazione regionale nell' ambito dei piani di intervento sociosanitario. Gli accertamenti di cui al precedente comma sono effettuati dai medici di base delle unita' locali per i servizi sociali e sanitari, in collegamento con tutte le strutture ed i servizi esistenti nel territorio.


Art. 4

(Interventi a livello di comprensorio)

Sono svolti a livello di comprensorio gli interventi per la tutela sanitaria delle attivita' sportivo - agonistiche. Tali interventi comprendono in particolare:
a) l' accertamento e la certificazione dell' idoneita' generica e dell' idoneita' specifica e psico - attitudinale dei soggetti che praticano o intendono praticare attivita' sportivo - agonistiche mediante visite mediche di selezione e di controllo periodico in conformita' alla normativa vigente;
b) la consulenza nei confronti dei medici di base in ordine ai problemi della medicina sportiva;
c) l' effettuazione di accertamenti psico - diagnostici e psico - terapeutici in relazione ai problemi derivanti dalla pratica delle attivita' sportivo - agonistiche;
d) l' avvio degli atleti ai servizi di cura e riabilitazione del territorio in relazione alle specifiche esigenze;
e) l' educazione sanitaria della popolazione, volta a sviluppare la conoscenza degli aspetti medici, fisiologici, psichici e sociali delle attivita' sportive.
Le unita' locali per i servizi sociali e sanitari, per gli interventi di cui al precedente comma, utilizzano tutte le strutture ed i servizi esistenti nel territorio e si avvalgono anche di medici specialisti in medicina dello sport, di medici qualificati a norma dell' articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, di psicologi nonche' di personale tecnico e paramedico opportunamente qualificato.


Art. 5
(Interventi a livello intercomprensoriale)

Sono svolti a livello intercomprensoriale gli interventi particolari necessari per la tutela delle attivita' sportivo - agonistiche praticate ad elevato livello o che comportano un notevole impegno psico - fisico o di alto rischio nonche' gli interventi che, per loro natura o in relazione alle caratteristiche della utenza, non possono essere effettuati a livello comprensoriale. Detti interventi comprendono in particolare:
a) l' accertamento e la certificazione secondo la normativa vigente dell' idoneita' specifica e psico - attitudinale mediante visite mediche di selezione e di controllo degli atleti che svolgono le attivita' sportive di cui al precedente comma;
b) la consulenza in ordine ai problemi della medicina sportiva nei confronti degli operatori a livello di base e comprensoriale;
c) gli accertamenti anti-doping da eseguire nei casi e secondo le modalita' previste dalla normativa in materia;
d) lo svolgimento di attivita' didattiche, di ricerca e di educazione sanitaria.
La Regione nell' ambito dei piani d' intervento sociosanitario individua le unita' locali per i servizi sociali e sanitari tenute ad assicurare gli adempimenti e le attivita' di cui al presente articolo.
Le unita' locali di cui al precedente comma utilizzano tutte le strutture ed i servizi esistenti nel territorio e si avvalgono del personale indicato all' ultimo comma del precedente articolo.


Art. 6
(Gratuita' delle prestazioni)

Le visite mediche di idoneita' ed i relativi accertamenti di cui ai precedenti articoli, sono gratuiti per tutti i cittadini che intendono svolgere o svolgono attivita' fisico - ricreativa ed agonistiche non retribuite.


Art. 7
(Commissione tecnico - consultiva)

Presso l' assessorato alla sanita' e' istituita una commissione tecnico - consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle attivita' sportive.
La predetta commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, e' composta:
a) dall' assessore regionale alla sanita' o da un suo delegato che la presiede;
b) da un funzionario medico dell' assessorato alla sanita';
c) dall' assessore regionale al turismo e allo sport o da un suo delegato;
d) dall' assessore regionale alla cultura o da un suo delegato;
e) da un docente universitario in medicina dello sport;
f) dal delegato regionale del CONI (comitato olimpico nazionale italiano);
g) dal presidente della federazione regionale medico - sportiva italiana;
h) da un rappresentante della federazione nazionale degli ordini dei medici;
i) da un rappresentante del consiglio scolastico provinciale per ciascuna provincia del Lazio.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell' assessorato alla sanita'. Ai membri estranei all' amministrazione regionale spetta il compenso ed il trattamento economico di missione, se e in quanto dovuto, previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60.
Ai fini della determinazione dell' indennita' di missione, i membri estranei all' amministrazione regionale sono equiparati ai funzionari direttivi della Regione.
Le spese di funzionamento della commissione graveranno sul capitolo n. 528016 del bilancio regionale per l' esercizio 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.


Art. 8
(Personale)

Ai fini dell' attuazione della presente legge, presso le unita' locali per i servizi sociali e sanitari deve essere utilizzato, prioritariamente, il personale proveniente da centri di medicina dello sport della federazione medico - sportiva italiana, dagli enti disciolti ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' dagli altri enti, gestioni ed amministrazioni pubbliche disciolti ai sensi della normativa vigente.


Art. 9
(Qualificazione e aggiornamento del personale)

La Regione promuove, nell' ambito dei piani per la formazione professionale, la qualificazione e l' aggiornamento periodico del personale da utilizzare per la tutela sanitaria delle attivita' sportive.
Promuove, altresi', nell' ambito dei piani di cui al precedente comma, corsi di formazione per massofisioterapisti e massaggiatori sportivi.


Art. 10
(Giudizi di inidoneita' - Commissione d' appello)

Qualora risulti, a seguito delle visite di selezione e di controllo previste ai precedenti articoli 4 e 5, l' inidoneita' generica del soggetto alla pratica sportiva e la inidoneita' specifica alla pratica del singolo sport, l' esito negativo, con l' indicazione delle diagnosi poste a base del giudizio, viene comunicato all' interessato e all' assessorato regionale alla sanita' nel termine di cinque giorni.
Avverso il giudizio negativo l' interessato puo', nel termine di trenta giorni, proporre ricorso dinanzi ad una apposita commissione di appello istituita presso l' assessorato regionale alla sanita' per la revisione del giudizio di inidoneita'.
La predetta commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, e' composta da:
a) un medico specialista o libero docente in medicina dello sport, con funzioni di presidente;
b) un medico specialista in medicina interna;
c) un medico specialista in cardiologia;
d) un medico specialista in ortopedia;
e) un funzionario medico in servizio presso la Regione.
In relazione ai singoli casi da esaminare, possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto al voto, sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico nonche' esperti e tecnici sportivi.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario in servizio presso l' assessorato regionale alla sanita'.
Per i compensi e le indennita' da attribuire ai componenti della commissione, ivi compresi i membri di cui al quarto comma del presente articolo, si applica quanto disposto al quarto e quinto comma del precedente articolo 7.
Le spese di funzionamento della commissione graveranno sul capitolo n. 528016 del bilancio regionale per l' esercizio 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.


Art. 11
(Norma transitoria)

Fino all' attuazione della firma sanitaria, la Regione esercita le funzioni ad essa spettanti in materia di tutela sanitaria delle attivita' sportive, avvalendosi delle strutture e dei servizi esistenti nel territorio secondo le modalita' fissate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
A tal fine la Regione puo' stipulare apposite convenzioni con la federazione medico - sportiva italiana e con altri idonei istituti ed enti pubblici per l' esecuzione delle visite di selezione e accertamenti diagnostici nonche' per attivita' di consulenza.


Art. 12

Per l' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' autorizzata per l' anno finanziario 1979 la spesa di L. 200 milioni.
In relazione all' attuazione di spesa di cui al comma precedente, nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1979, sara' istituito il capitolo n. 207505 con la seguente denominazione: " Interventi per la tutela sanitaria delle attivita' sportive ", con gli stanziamenti di L. 200 milioni in termini di competenza e di L. 100 milioni in termini di cassa e con l' annotazione prevista dal sesto comma dell' articolo 20 della legge regionale n. 15 del 1977.
All' onere relativo si fara' fronte, riducendo di pari importi le dotazioni di competenza e di cassa del capitolo n. 207550 (fondo globale) del bilancio regionale per l' anno finanziario 1979.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l' anno 1979. La spesa necessaria per l' attuazione della presente legge negli anni successivi sara' determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.