Art. 1
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti
da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa)
- Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per un ammontare complessivo pari ad euro 14.989.563,71, di cui:
- a) euro 6.744.527,51, in riferimento ai debiti elencati nella tabella A allegata alla presente legge;
- b) euro 8.245.036,20, in riferimento ai debiti elencati nella tabella B allegata alla presente legge, per i quali, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’amministrazione per ritardo nei pagamenti, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) e successive modifiche, si è già provveduto all’emissione dei relativi provvedimenti di spesa.
Art. 2
(Copertura finanziaria)
- Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 1, lettera a), pari a complessivi euro 6.744.527,51, si provvede, a valere sull’annualità 2017, mediante i fondi per il pagamento dei debiti fuori bilancio iscritti nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, nei quali confluiscono, rispettivamente, per gli interventi di parte corrente, le risorse pari ad euro 3.806.025,75 iscritte, a legislazione vigente, per l’anno 2017, nel programma 01 “Fondo di riserva” della medesima missione 20 e, per gli interventi in conto capitale, le risorse pari ad euro 2.938.501,76 iscritte, a legislazione vigente, per l’anno 2017, nel programma 03 della missione 20.
- Le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti riconosciuti dalla presente legge, ai sensi dell’articolo 73 del d.lgs. 118/2011, a valere sulle risorse da iscriversi nelle rispettive missioni e programmi di spesa mediante il prelevamento dai fondi di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 1, commi da 18 a 20, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019).
Art. 3
(Entrata in vigore)
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale del 27 luglio 2017, n. 60
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.