| L.R. 27 Settembre 2012, n. 14 |
| Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 5 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento al bilancio 2010-2012) Soppressione delle commissioni speciali (1) |
|
Art. 1 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2010, n. 5 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento al bilancio 2010-2012); b) la legge regionale 18 maggio 2012, n. 5 “Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 5 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento al bilancio 2010-2012)”. Art. 2
(Disposizione finale) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano le commissioni speciali in carica. Art. 3
(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Note: (1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 2 ottobre 2012, n. 51 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |