Modifica dell' articolo 3, secondo comma, della legge regionale 19 novembre 1983, n. 71 (1)

Numero della legge: 39
Data: 12 settembre 1986
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1986

L.R. 12 Settembre 1986, n. 39
Modifica dell' articolo 3, secondo comma, della legge regionale 19 novembre 1983, n. 71 (1)


ARTICOLO UNICO

Il secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1983, n. 71, e' sostituito dal seguente: << L' idoneita' delle aree per impianti di smaltimento di rifiuti solidi e' determinata da una commissione presieduta dal sindaco del comune nel cui territorio saranno ubicati gli impianti, o da un suo delegato, e della quale fanno parte:
a) il coordinatore del settore regionale opere e lavori pubblici competente per territorio;
b) un medico designato dall' Assessore regionale alla sanita';
c) un chimico designato dall' Assessore regionale alla sanita';
d) un geologo designato dall' Assessore regionale ai lavori pubblici;
e) un ingegnere designato dall' Assessore regionale ai lavori pubblici;
f) un architetto designato dall' Assessore regionale all' urbanistica.
Gli esperti sono nominati, su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici, con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica tre anni dalla data del decreto >>.



Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 settembre 1986, n. 27

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.