[ Art. 1
La Regione, per favorire lo sviluppo dell' agricoltura nelle zone collinari ed in conformita' ai propri obiettivi di riequilibrio territoriale, interviene con contributi finanziari a sostegno dei produttori di patate.
Art. 2
Alle cooperative ed ai consorzi di cooperative e' concesso un contributo a sostegno della commercializzazione delle patate fino a L. 5.000 per quintale di prodotto commercializzato. La Giunta regionale, in rapporto alle domande e sulla base di certificazioni dei servizi decentrati dell' agricoltura che attestino la quantita' di prodotto commercializzato, eroga, sentita la competente Commissione consiliare permanente, il contributo per quintale nei limiti degli stanziamenti disponibili. Le cooperative ed i consorzi devono presentare domanda alle strutture decentrate dell' Assessorato regionale all' agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Per le finalita' della presente legge e' autorizzata per l' anno 1986 la spesa di L. 500.000.000. Viene pertanto istituito nel bilancio regionale 1986 il capitolo n. 01256 denominato: << Contributo per la commercializzazione delle patate >> con lo stanziamento di competenza di L. 500.000.000. A tale onere si fa fronte mediante utilizzazione dell' analoga somma appositamente accantonata al capitolo n. 29801 (fondo globale, elenco n. 4, lettera f) del bilancio 1986, che conseguentemente viene ridotto di L. 500.000.000.] Note: (1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio del 10 settembre 1986, n. 25
(2) Legge abrogata dal numero 41) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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