Provvedimenti relativi ai consiglieri regionali che abbiano esaurito il loro mandato (1)

Numero della legge: 28
Data: 23 agosto 1986
Numero BUR: 25
Data BUR: 10/09/1986

L.R. 23 Agosto 1986, n. 28
Provvedimenti relativi ai consiglieri regionali che abbiano esaurito il loro mandato (1)


ARTICOLO UNICO

I consiglieri regionali, che abbiano esaurito il loro mandato, hanno diritto per la durata della successiva legislatura:
a) al libero accesso agli uffici regionali, anche decentrati;
b) alle pubblicazioni edite o distribuite dalla Regione;
c) al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 settembre 1986, n. 25

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.