| L.R. 23 Agosto 1986, n. 28 |
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Provvedimenti relativi ai consiglieri regionali che abbiano esaurito il loro mandato (1)
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ARTICOLO UNICO I consiglieri regionali, che abbiano esaurito il loro mandato, hanno diritto per la durata della successiva legislatura: a) al libero accesso agli uffici regionali, anche decentrati; b) alle pubblicazioni edite o distribuite dalla Regione; c) al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 settembre 1986, n. 25 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |