Interventi creditizi in favore degli allevatori laziali per sopperire ai danni sofferti per la prolungata siccita' (1) (1a)

Numero della legge: 30
Data: 28 agosto 1986
Numero BUR: 25
Data BUR: 10/09/1986

L.R. 28 Agosto 1986, n. 30
Interventi creditizi in favore degli allevatori laziali per sopperire ai danni sofferti per la prolungata siccita' (1) (1a)


  [ Art. 1 (2)



1. La Regione, al fine di sostenere gli allevamenti laziali in crisi per i danni sofferti in conseguenza della prolungata siccita' verificatasi nel periodo estivo dell' anno 1985, eroga un concorso nel pagamento degli interessi relativi ai prestiti di conduzione straordinaria in alternativa al credito di esercizio ordinario di cui alla legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10.

2. Il concorso e' pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero dell' agricoltura ai sensi della vigente legislazione nazionale e la quota a carico dell' allevatore fissata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

3. Il concorso e' concesso sui prestiti per un massimo di L. 100.000 per ogni capo ovino o caprino e di lire 400.000 per ogni capo bovino, bufalino ed equino.


Art. 2

I prestiti di cui al precedente articolo 1, concessi in favore degli allevatori non proprietari di beni immobili, possono essere assistiti dalla garanzia sussidiaria di un fondo speciale istituito con apposito capitolo del bilancio regionale.(3)
La garanzia si estende all' intero importo della perdita complessiva che gli istituti e gli enti abilitati all' esercizio del credito agrario dimostrano di aver sofferto dopo l' esperimento di tutte le occorrenti procedure di riscossione coattiva sui beni acquisiti contrattualmente in garanzia.(4)


Art. 3 (5)

1. Le domande per le richieste di finanziamento per le operazioni di credito di cui alla presente legge, dovranno essere presentate ai settori decentrati dell' agricoltura competenti per territorio, che rilasceranno i relativi nulla - osta.

2. La Regione assicura il concorso negli interessi per tre anni consecutivi, che sara' liquidato annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base dei rendiconti degli istituti mutuanti.

Art. 4


L' onere per l' attuazione degli interventi di cui all' articolo 1 della presente legge rientra negli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 01101 e n. 01103 del bilancio regionale 1986, istituiti ai sensi della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10.
Per la costituzione del fondo di garanzia di cui al precedente articolo 2 e' stanziata la somma di lire 400.000.000 per l' esercizio 1987 da iscrivere al capitolo n. 03017 avente per oggetto: << Fondo speciale di garanzia per prestiti di esercizio straordinario con ammortamento triennale a favore degli allevatori non proprietari di beni immobili >>.(6)
3. Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente comma graveranno sullo stanziamento gia' iscritto al capitolo n. 01317 del bilancio 1987. (7) ]


Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 settembre 1986, n. 25

(1a) Legge abrogata dal numero 40) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(2) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 58

(3) Comma modificato dal'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 58

(4) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 58

(5) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 58

(6) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 dicembre 1987, n, 58

(7) Comma sostituito dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 58

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.