L.R. 02 Settembre 1986, n. 36 |
Contributo alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) di Latina per l' avvio della esperienza di istruzione a distanza (1) (2) |
Art. 2 All' erogazione del contributo di cui al precedente articolo provvede la Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo invio da parte della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) di Latina all' Assessorato regionale alla cultura, settore diritto allo studio, del programma di attivita' realizzato e da realizzare nel quale siano evidenziati i costi sostituti o da sostenere. La CCIAA di Latina dovra' presentare, entro dodici mesi dall' avvenuta erogazione del contributo, rendiconto dal quale dovra' risultare documentata la spesa sostenuta per le attrezzature acquistate con obbligo di restituire l' importo non utilizzato. Compatibilmente con le esigenze didattiche e di studio, le attrezzature acquistate dalla CCIAA con il contributo di cui al precedente articolo possono essere utilizzate dalla Regione per attivita' di educazione permanente e di orientamento di cui alla legge regionale 18 settembre 1979, n. 78 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 3
(2) Legge abrogata dal numero 5) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |