L.R. 29 Agosto 1991, n. 40 |
Composizione delle commissioni per l'accesso all'impiego regionale e snellimento delle procedure concorsuali.
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Art. 1 (Nomina e composizione delle commissioni per l'accesso all'impiego regionale) 1. Le commissioni dei concorsi e delle selezioni per l'accesso all'impiego regionale sono nominate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al personale, sentita la competenza commissione consiliare permanente e sono cosi' composte: a) per i concorsi alle qualifiche funzionali dirigenziali: da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, oppure da un dirigente generale della pubblica amministrazione, con funzioni di presidente, e da quattro esperti nelle materie su cui vertono le prove di esame, dei quali due scelti tra i dirigenti regionali della seconda qualifica funzionale e due scelti tra i docenti universitari o esercenti attivita' libero-professionale, le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla ottava; b) per i concorsi alla ottava e alla settima qualifica funzionale: da un dirigente regionale della seconda qualifica funzionale, con funzione di presidente, e da quattro esperti nelle materie su cui vertono le prove di esame, scelti tra i dirigenti regionali ovvero docenti universitari o esercenti attivita' libero-professionali; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla settimana; c) per i concorsi alla sesta e alla quinta qualifica funzionale: da un dirigente regionale, con funzione di presidente, e da quattro esperti nelle materie su cui vertono le prove di esame, scelti tra i dipendenti regionali, di qualifica funzionale non inferiore alla ottava; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta. d) per le selezioni da effettuarsi tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita', previste per l'ammissione alle qualifiche funzionali dalla quarta alla prima: da un dirigente regionale, con funzioni di presidente, e da quattro dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore alla ottava; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta. 2. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi o le selezioni indicata nel precedente primo comma. 3. L'utilizzazione del personale in quiescenza non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data del bando di concorso. Art. 2 (Semplificazione delle procedure concorsuali) 1. Ove possibile, le prove concorsuali possono essere effettuate con procedure semplificate ed automatizzate. 2. Qualora la valutazione delle prove sia effettuata con criteri obiettivi, e' ammesso il ricorso ad enti o societa' specializzate, che devono, comunque operare nel rispetto delle direttive delle commissioni di cui al primo comma del precedente articolo 1. Art. 3 (Termine dei lavori concorsuali) 1. Le commissioni di cui al precedente articolo 1 per qualsiasi concorso e selezione per l'accesso all'impiego regionale debbono espletare tutte le prove concorsuali e concludere i lavori entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del relativo bando qualora i candidati siano inferiori a 300, entro otto mesi qualora siano da 300 a 1000 ed entro un anno qualora siano superiori a mille. Art. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni e sottocommissioni) 1. Ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di cui al precedente articolo 1, spettano 1, spettano i compensi fissati dalla legge regionale 9 giugno 197, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 5 (Norme transitorie per i concorsi in corso di svolgimento) 1. Le commissioni di concorso o di selezione, nominate prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovate secondo la composizione prevista dal precedente articolo 1. 2. Le operazioni concorsuali o selettive gia' espletate alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere ripetute, ad eccezione di quelle che non hanno comportato valutazione dei candidati. In quest'ultimo caso la commissione deve peraltro fare proprie le decisioni gia' assunte dalla precedente commissione. 3. Sono abrogati l'articolo 25 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 e l'articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale 6 luglio 1987, n. 39. Art. 6 (Norma Finanziaria) 1. La spesa per la corresponsione dei compensi previsti dalla presente legge fara' carico al capitolo n. 26106 del bilancio 1991 ed al corrispondente capitolo dei bilanci degli esercizi successivi. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |