| L.R. 09 Gennaio 1987, n. 6 |
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Autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio per l' anno finanziario 1987 (1)
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Art. 1 La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l' anno finanziario 1987 e comunque non oltre il 31 marzo 1987, secondo gli stanziamenti di previsione e le eventuali note di variazione, con le disposizioni e le modalita' previste nel relativo disegno di legge all' esame del Consiglio regionale. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 gennaio 1987, n. 3 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |