Interventi straordinari relativi all' alluvione del viterbese verificatasi nell' ottobre 1987.(1)

Numero della legge: 12
Data: 23 febbraio 1988
Numero BUR: 7
Data BUR: 10/03/1988

L.R. 23 Febbraio 1988, n. 12
Interventi straordinari relativi all' alluvione del viterbese verificatasi nell' ottobre 1987.(1)

Art. 1(2)

1. Per i prestiti eccezionali e straordinari ad ammortamento quinquennale che ciascun agricoltore, singolo od associato, otterra' a seguito dei nubifragi dell' autunno 1987, verificatisi nella provincia di Viterbo, relativamente alle zone delimitate con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Regione concorre nel pagamento degli interessi per ridurre il tasso di interesse alla misura del 4.50 per cento, ulteriormente riducibile al 4 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati.

2. L' ammontare dei prestiti non puo' essere superiore ad un importo massimo di L. 4 milioni per ettaro - coltura.

3. I prestiti agevolati di cui alla presente legge sono cumulabili con i contributi previsti dal decreto - legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito nella legge 19 novembre 1987, n. 470, da parte delle imprese agricole, singole ed associate, site nei comuni individuati ai sensi dell' articolo 1, primo comma, lettera b), dello stesso decreto - legge. Nel caso in cui l' impresa singola od associata intenda avvalersi del cumulo, il prestito agevolato e' concesso nei limiti dell' ammontare del danno rimasto a suo carico a seguito dell' erogazione del contributo, concesso ai sensi della citata normativa nazionale, che non puo', comunque, superare la misura di L. 20 milioni.

4. Tali prestiti possono essere garantiti dall' ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) mediante apposita fidejussione a favore di agricoltori singoli o di organizzazioni cooperative e loro consorzi.

Art. 2 (3)

1. Le funzioni attribuite ai comuni dalla legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, sono svolte, temporaneamente e limitatamente alle domande relative alle avversita' atmosferiche verificatesi nell' autunno 1987 in provincia di Viterbo, da settore decentrato dell' agricoltura competente per territorio.

2. Le domande di concessione delle provvidenze previste dal primo comma del precedente articolo nonche' dei contributi previsti dal decreto - legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito nella legge 19 novembre 1987, n. 470, vanno inoltrate, entro il termine perentorio del 31 ottobre 1988, al settore decentrato dell' agricoltura di Viterbo, corredate da una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal richiedente beneficiario, attestante: l' ammontare del danno subito a causa dell' evento calamitoso di cui alla presente legge; che per tale danno non sono state concesse analoghe agevolazioni dalla Regione o da altri enti pubblici; l' eventuale corresponsione di indennizzi da parte di societa' assicuratrici a titolo di risarcimento dello stesso danno.

3. Il settore decentrato dell' agricoltura di Viterbo provvede alla istruttoria delle domande, alla trasmissione agli enti ed istituti di credito dei nulla - osta relativi ai prestiti agevolati nonche' alla emissione dei decreti di concessione e di liquidazione dei contributi in conto capitale ai sensi della citata legge n. 470 del 1987.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente dell' agricoltura, provvede ad assegnare agli enti ed istituti di credito i fondi per la concessione dei prestiti agevolati, sulla base dei nulla - osta rilasciati dal settore decentrato dell' agricoltura di Viterbo e nei limiti dello stanziamento di cui al successivo articolo 3.

5. Alla liquidazione del concorso regionale sugli interessi dei prestiti agevolati di cui alla presente legge, si provvede con le modalita' indicate all' articolo 13 della legge regionale del 17 dicembre 1982, n. 57.

6. Con provvedimento della Giunta regionale saranno accreditati al settore decentrato dell' agricoltura di Viterbo i fondi per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal decreto - legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito nella legge 19 novembre 1987, n. 470.

Art. 3

1. Per l' applicazione della presente legge e' autorizzata, per l' intero arco di tempo relativo alla durata delle provvidenze ivi previste, la spesa complessiva di L. 8.000 milioni da imputare sul capitolo di bilancio n. 11781 di nuova istituzione cosi' denominato: " Interventi straordinari relativi al nubifragio del viterbese verificatosi nell' autunno dell' anno 1987." (4)

2. Alla copertura si provvede mediante aumento del capitolo delle entrate n. 04101 previsto nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1988 (proposta di legge regionale n. 537 del 14 dicembre 1987).

3. All' onere derivante dal predetto incremento si provvede con ricorso al credito mediante integrazione dei capitolo n. 30114 e n. 30999 del bilancio di previsione 1988 (proposta di legge regionale n. 537 del 1987) rispettivamente di L. 150 milioni e L. 350 milioni con prelievo di importo complessivo di L. 500 milioni dal capitolo n. 31001.

4. La quota del predetto stanziamento, destinata all' ammortamento delle rate in scadenza negli anni successivi a quello in corso, sara' trasferita ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi in ragione delle obbligazioni che giungeranno in scadenza. (5)

5. E' facolta' dei soggetti beneficiari della presente legge chiedere l' attualizzazione dei prestiti che saranno concessi. (5)

Art. 4

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 10 marzo 1988, n. 7

(2) Articolo sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 57

(3) Articolo sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 57

(4) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 1della legge regionale 9 settembre 1988, n. 57

(5) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 2 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 57

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.