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Art. 1
1. La Regione, al fine di realizzare la salvaguardia e la valorizzazione della risorsa naturale delle acque Albule, nell' ambito di una politica di rilancio del patrimonio termale del Lazio, dispone con la presente legge la erogazione, secondo le modalita' stabilite dal successivo articolo 2, di un contributo agli oneri di realizzazione di opere di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture termali dello stabilimento delle acque Albule di Tivoli.
Art. 2
1. E' autorizzata per l' anno 1988 la concessione del contributo regionale, agli oneri di realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, per l' importo di L. 1.000 milioni che sara' a disposizione della societa' Acque Albule, di cui e' titolare il comune di Tivoli, nella misura del 70 per cento della somma stanziata alla presentazione del progetto esecutivo delle opere previste e del restante 30 per cento ad ultimazione lavori. 2. Detta somma viene iscritta al capitolo di spesa n. 23005 che viene istituito nel bilancio di previsione per l' esercizio 1988 con la seguente denominazione: << Contributo per il miglioramento degli impianti terapeutici dello stabilimento Acque Albule di Tivoli >>. 3. Alla copertura finanziaria del predetto onere di L. 1.000 milioni si fara' fronte, ai sensi dell' articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, con la corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al capitolo n. 39832, elenco n. 4, lettera b), del bilancio 1987. Note: (1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 marzo 1988, n. 7
(2) Legge abrogata dal numero 37) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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