Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1991. (1)

Numero della legge: 78
Data: 21 dicembre 1991
Numero BUR: 35
Data BUR: 21/12/1991

L.R. 21 Dicembre 1991, n. 78
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1991. (1)


Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "A".


Art. 2

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1991 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "B".


Art. 3

1. L'autorizzazione contenuta nella lettera d), secondo comma dell'art. 4, della legge regionale 18 giugno 1991, n. 22, è elevata di un importo di L. 1.926.890.270.564 ferme restando le modalità e le condizioni stabilite nella predetta disposizione. La destinazione del predetto mutuo è finalizzata alla copertura delle spese di investimento degli anni precedenti per la cui realizzazione era prevista l'assunzione di mutui e per i quali non si è proceduto alla relativa contrazione, ovvero all'accertamento della corrispondente entrata.

2. Attesa la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, è fatta salva la facoltà, con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 1992 o con il relativo assestamento, di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o più mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale 18 giugno 1991, n. 22, nonchè di quelle autorizzate dal presente articolo.


Art. 4

1. Le variazioni in aumento degli stanziamenti dei seguenti capitoli, disposte con la presente legge, sono finalizzate esclusivamente ad assicurare la copertura finanziaria di iniziative già definite dal Consiglio regionale ovvero deliberate dalla Giunta regionale nel corso dell'anno 1990: n. 16219, n. 16220, n. 16852, n. 16862, n. 16865, n. 05271 per L. 1.840.000.000, n. 17101 per L. 100.000.000, n. 17102 per L. 200.000.000, n. 17151, n. 17501, n. 01020, n. 07006 e n. 16581. Alle stesse finalità è destinato lo stanziamento del capitolo n. 09205.

2. I capitoli di spesa n. 16867 e n. 08020 istituiti con l'art. 2 della legge regionale 29 agosto 1991, n. 43 assumono, rispettivamente, la numerazione n. 16876 e n. 08023.

3. Le variazioni alla proposta di legge di approvazione del bilancio regionale per il 1991 disposte, mediante ricorso alla facoltà prevista dall'art. 2, secondo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, con le leggi regionali 29 gennaio 1991, n. 6 e 13 febbraio 1991, n. 9, si intendono apportate allo stesso bilancio regionale per il 1991 come approvato con la legge regionale 18 giugno 1991, n. 22.


Art.5

(Omissis)


Art. 6

1. Improrogabilmente entro il 31 marzo 1992 i dirigenti dei settori regionali dovranno far pervenire al settore 10° dell'Assessorato programmazione, bilancio e tributi, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio 1989 e non pagati negli anni 1989, 1990 e 1991, per i quali al 31 dicembre 1991 sia intervenuta perenzione amministrativa ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, precisando gli estremi degli atti originari di impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 33 della citata legge; l'iscrizione delle partite contabili del predetto atto ricognitivo è condizione inderogabile per l'adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento.

2. I residui relativi alle partite contabili per i quali non sia pervenuta la segnalazione entro il predetto termine del 31 marzo 1992 e con le modalità di cui sopra, saranno ritenuti insussistenti.


Art. 7

1. All'elenco n. 4 allegato al bilancio regionale 1991 sono apportate le seguenti variazioni:
Capitolo n. 29822:
lettera b) - L'intervento per il consolidamento del territorio comunale di Frosinone è ridotto di - L. 4.900.000.000;
lettera g) - L'intervento concernente il piano per la mobilità regionale è ridotto di - L. 9.000.000.000 che vengono trasferite al bilancio 1994;
lettera h) - L'intervento per il completamento P.R.A. zona nord Lazio è ridotto di - L. 900.000.000;
lettera i) - Piani edilizia economica - L. 19.700.000.000 trasferite al 1994.
Capitolo n. 29832:
è aggiunta la seguente lettera m) "Contributo regionale per l'acquisizione da parte del comune di Ponza dell'ex comprensorio minerario SAMIP" + 1.000.000.000.
Capitolo n. 29842:
la lettera a) concernente: "Intervento sperimentale fonti energia rinnovabile" è modificato come segue: lettera a) soppressa - L. 1.000.000.000.
Il riferimento del capitolo n. 29832, lettera e) indicato al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 settembre 1991, n. 57 è sostituito con quello del capitolo n. 29832, lettera c).


Art. 8

1. In sede di prima applicazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 concernente: "Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione" gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono tenuti a presentare i propri bilanci preventivi redatti, per quanto concerne le spese ordinarie di funzionamento, sulla base dei finanziamenti iscritti nel bilancio di previsione annuale della Regione per l'esercizio finanziario 1991, tenuto conto delle variazioni connesse al tasso di inflazione programmato per l'anno cui il bilancio stesso si riferisce.


Art. 9

. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Tabelle "A" e "B" ed elenchi:


Omissis




Note:

(1) Pubblicata sul BUR 21 dicembre 1991, n. 35.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 2 maggio 1992, n. 17 (S.S. n.3).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.