L.R. 03 Gennaio 2000, n. 6 (1) |
Ricostruzione di fabbricati espropriati per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse nazionale o regionale |
Art. 1 1. I fabbricati espropriati per la costruzione o per l'ampliamento di opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse nazionale o regionale possono essere ricostruiti nell'ambito territoriale del comune in cui sono ubicati i fabbricati stessi, nel rispetto delle aree vincolate alla inedificabilità e nei limiti delle tipologie edilizie e delle cubature effettivamente espropriate. 2. La concessione edilizia per la costruzione dei fabbricati di cui al comma 1 è rilasciata dal comune al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla; qualora la concessione edilizia sia in deroga ai limiti di edificabilità e/o di destinazione urbanistica stabiliti da norme, disposizioni o strumenti urbanistici, generali o particolareggiati, il comune provvede alla relativa variante secondo i termini di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167. 3. La variante di cui al comma 2 è sottoposta alla Regione che assume le proprie determinazioni entro novanta giorni dalla data di ricevimento della stessa, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia urbanistica. Decorso inutilmente tale termine, il comune interessato promuove, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, una conferenza di servizi allo scopo di definire il procedimento di approvazione. 4. Sono fatte salve le altre norme e disposizioni di legge che disciplinano la materia. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 29 gennaio 2000, n. 3. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |