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[ Art. 1
1. La segreteria del comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 53, concernente: "Iniziative della Regione e degli enti locali per l'Unione europea" è struttura regionale di primo grado dotata di autonomia funzionale ai sensi di quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, recante: "Strutture ed organizzazione regionale". 2. E' conseguentemente integrata la elencazione degli uffici autonomi del Consiglio regionale istituiti dalla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, tabella A: "3. Ufficio autonomo segreteria del comitato permanente dei poteri locali e regionali per l'Unione europea. Cura l'attività istruttoria per la definizione delle iniziative da sottoporre al comitato permanente dei poteri locali e regionali, i rapporti con gli enti locali in fase di proposta e di attuazione dell'iniziativa, i collegamenti con la Giunta regionale per gli adempimenti di legge".] Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 aprile 1991, n. 12.
(2) Legge abrogata dal numero 3) dell'allegato A alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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