L.R. 20 Giugno 1984, n. 30 |
Interventi per la tutela delle acque dall' inquinamento: Realizzazione, adeguamento ed ammodernamento di impianti di depurazione e di pretrattamento degli scarichi delle imprese agricole.
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(Pubblicata nel B.U. 10 luglio 1984, n. 19) Art. 1 (Oggetto) Con la presente legge la Regione Lazio: a) disciplina, in attuazione dell' articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni le modalita' di concessione di provvidenze per la realizzazione e l' adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi delle imprese agricole; b) definisce gli indirizzi per la programmazione, realizzazione e gestione di strutture centralizzate di depurazione di reflui agricoli; c) fissa, ai sensi dell' articolo 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, i criteri per la ripartizione dei finanziamenti. Art. 2 (Soggetti beneficiari) Sono ammessi ai benefici recati dalla presente legge: a) le imprese agricole, singole, associate o cooperative, assimilate o no ad insediamenti civili ai sensi della legge 8 ottobre 1976, n. 690, e della deliberazione 8 maggio 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall' inquinamento, con priorita' per quelle con impianti in attivita' alla data del 1° gennaio 1975 che abbiano proceduto all' adeguamento degli scarichi in atto alla stessa data; b) l' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (ERSAL), i comuni, le comunita' montane ed i consorzi di imprese, per la realizzazione di strutture centralizzate ai sensi del successivo articolo 4. Ai predetti consorzi possono aderire sia le imprese agricole che le imprese agro - industriali che gestiscono impianti produttivi strettamente connessi con l' esercizio di attivita' agricole, zootecniche e forestali. Art. 3 (Impianti autonomi) A favore delle imprese agricole singole od associate e delle cooperative agricole che gestiscono impianti collettivi di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali conferiti dai soci, sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa sostenuta per la realizzazione e/ o adeguamento di impianti autonomi di depurazione o di pretrattamento degli scarichi, nonche' per le opere ed attrezzature atte a consentire un efficace collegamento funzionale con gli impianti centralizzati di depurazione di cui al successivo articolo 4. Art. 4 (Strutture centralizzate) La Regione promuove la realizzazione di strutture centralizzate per lo smaltimento dei reflui agricoli, per i quali non sia ammesso ai sensi delle norme vigenti o non sia opportuno, in base al piano regionale di risanamento delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 334 del 3 agosto 1982, il diretto smaltimento sul suolo. Le strutture centralizzate di smaltimento possono essere realizzate da consorzi di imprese agricole ed agro - industriali singole od associate ai quali possono partecipare anche i comuni e le comunita' montane da comuni singoli od associati e da comunita' montane, nonche' dalla Regione tramite l' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio( ERSAL) Le strutture di cui ai commi precedenti possono essere costituite da impianti di depurazione per il trattamento completo degli scarichi fino ai limiti di accettabilita' previsti per l' immissione nei corpi ricettori finali, ovvero consistere, qualora i liquami vengano conferiti ad altro impianto di depurazione, in opere ed attrezzature funzionalmente integrate per il conferimento dei liquami medesimi secondo le modalita' ed i limiti stabiliti dall' ente gestore dell' impianto ricettore. Tutte le imprese agricole ed agro - industriali delle categorie merceologiche interessate ricadenti nel territorio servito dall' impianto centralizzato di depurazione dovranno funzionalmente collegarsi allo stesso, salvo il caso in cui provvedano alla realizzazione di impianti autonomi abilitati o siano autorizzate dall' autorita' competente a forme diverse di smaltimento dei reflui. Gli impianti centralizzati di depurazione, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, sono considerati opere di pubblico interesse e di pubblica utilita' e debbono essere autorizzati dalla Giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Art. 5 (Criteri tecnologici, ubicazionali e gestionali delle strutture centralizzate ) Ai fini del contenimento dei costi di gestione, la realizzazione degli impianti centralizzati di depurazione previsti al precedente articolo 4 deve conformarsi ai criteri tecnologici, ubicazionali e gestionali di cui ai seguenti commi. Gli impianti centralizzati debbono avere capacita' depurativa preferibilmente polivalente con particolare riguardo ai reflui provenienti dai comparti olivicolo - oleario, zootecnico, vitivinicolo e conserviero e debbono essere basati su processi tecnologici che prevedano il recupero e la valorizzazione dei sottoprodotti trattati, anche sotto l' aspetto energetico. La progettazione relativa alla struttura centralizzata deve riguardare anche le modalita' di collegamento funzionale delle imprese e degli insediamenti da servire. L' ubicazione degli impianti deve essere conforme alle disposizioni di cui all' allegato 4 alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall' inquinamento; ove possibile, deve risultare funzionalmente baricentrica rispetto alle zone ed agli insediamenti da servire. La Giunta regionale e' autorizzata a promuovere studi ed elaborazioni tecnico - economiche preliminari per l' allocazione territoriale delle strutture centralizzate piu' rispondente in relazione alle soluzioni tecnologiche adottabili. L' individuazione della zona di allocazione di una struttura centralizzata effettuata con il provvedimento di approvazione del relativo progetto ai sensi del successivo articolo 10 costituisce presupposto per l' adozione della variante allo strumento urbanistico del comune territorialmente competente ai sensi dell' articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. La variante deve essere deliberata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento regionale. Per l' autorizzazione delle opere e degli interventi di carattere edilizio ed urbanistico relativi alle strutture centralizzate di smaltimento si applicano le procedure di cui all' articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Alla gestione definitiva dell' impianto centralizzato provvede, direttamente o tramite societa' di gestione, il consorzio degli utenti. Quando siano realizzate dalle comunita' montane o dall' ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio ( ERSAL), le strutture centralizzate dovranno essere affidate in gestione al consorzio degli utenti entro un anno dall' attivazione degli impianti. Art. 6 (Finanziamento delle strutture centralizzate ) La partecipazione finanziaria del consorzio degli utenti alla spesa di realizzazione degli impianti centralizzati di depurazione non deve essere inferiore al 10 per cento della spesa sostenuta, comprensiva dei costi di acquisizione ed attrezzature dell' area relativa, con possibilita' di anticipazione di detta quota da parte della Regione ed obbligo di restituzione entro il termine massimo di cinque anni. Per la realizzazione delle opere e delle attrezzature della singola impresa o del singolo stabilimento per il collegamento funzionale con la struttura centralizzata di depurazione sono concessi i benefici previsti dal precedente articolo 3 anche cumulati con provvidenze recate da altri provvedimenti a favore delle imprese agricole singole od associate e di cooperative agricole e purche' non sia superato il massimale di aiuto stabilito nello stesso articolo 3. Al finanziamento delle strutture centralizzate di depurazione concorrono, oltre che i fondi assegnati dallo Stato in attuazione delle leggi per la tutela delle acque dall' inquinamento, i fondi assegnati in attuazione di altre leggi nonche' della legge 29 maggio 1982, n. 308, in quanto applicabili ed i fondi attribuiti dalla Regione alle comunita' montane. Possono essere richiesti altresi' contributi alla Comunita' Economica Europea. Art. 7 (Programmazione degli interventi e criteri di ripartizione dei finanziamenti) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il programma di ripartizione dei finanziamenti per aree territoriali e per comparti merceologici. Il programma di ripartizione deve essere redatto sulla base della mappa regionale delle imprese agricole, zootecniche e agro - industriali potenzialmente inquinanti, predisposta per regioni agrarie statistiche, valutando la tipologia e la consistenza degli scarichi, oltre che complessivamente, separatamente per i seguenti comparti merceologici: a) olivicolo - oleario; b) zootecnico; c) vitivinicolo; d) conserviero e lattiero - caseario. Il programma di ripartizione deve altresi' tenere conto: 1) di un equilibrato e coordinato rapporto degli investimenti prevedibili per strutture centralizzate e per impianti aziendali; 2) delle specifiche e peculiari esigenze delle imprese appartenenti alle suindicate categorie merceologiche; 3) dei benefici pubblici gia' erogati per la realizzazione di impianti di depurazione o di pretrattamento o di collegamento funzionale ad impianti centralizzati. In ogni caso e' prioritario il finanziamento per la realizzazione degli impianti a servizio delle imprese agricole, zootecniche e agro - industriali ricadenti nelle aree individuate di vulnerabilita' primaria nel piano regionale di risanamento delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 334 del 3 agosto 1982 e successive modifiche ed integrazioni e nei bacini lacuali o fluviali interessati ad usi idropotabili. Il Consiglio regionale approva con propria deliberazione il programma di ripartizione entro i due mesi successivi. Art. 8 (Impianti pilota) Ai fini del superamento delle difficolta' tecnologiche esistenti per la depurazione di reflui ad alta concentrazione di inquinanti, nell' ambito dei programmi per la realizzazione delle strutture centralizzate di depurazione previste ai precedenti articoli 4 e 5, a servizio delle aree di maggiore concentrazione ed attivita' dei frantoi oleari individuate ai sensi del precedente articolo 7, primo comma, possono essere finanziati studi per la realizzazione di impianti a tecnologia diversificata. Per le finalita' di cui al comma precedente, potranno essere concessi contributi a fondo perduto per studi di fattibilita' tecnico - economica o per progetti esecutivi di impianti di pretrattamento e di depurazione, purche' lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni della Giunta regionale da fissarsi con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale e purche' l' impianto possa configurarsi od assimilarsi a fonte rinnovabile di energia ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, ovvero, pur con diversa tecnologia, non comporti oneri gestionali superiori al valore delle produzioni recuperate. Il contributo a fondo perduto puo' essere concesso, nella misura massima del 50 per cento della spesa documentata e per importi non superiori a L. 30 milioni per gli studi di fattibilita' e di L. 100 milioni per i progetti esecutivi. Per la scelta degli studi di fattibili' e/ o dei progetti esecutivi la Giunta regionale si avvale di un comitato tecnico scientifico presieduto dall' Assessore regionale all' agricoltura, foreste, caccia e pesca e costituito da: 1) esperto, designato dal consiglio nazionale delle ricerche (CNR); 2) un esperto, designato dal comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell' energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); 3) da un esperto, designato dall' ente nazionale per la energia elettrica (ENEL); 4) un esperto, designato dall' ente nazionale idrocarburi (ENI); 5) un esperto, designato dall' azienda comunale elettricita' ed acque (ACEA); 6) un funzionario dell' Assessorato regionale alla agricoltura, foreste, caccia e pesca, esperto in materia; 7) un funzionario dell' Assessorato regionale allo artigianato, industria e commercio, esperto in materia; 8) un funzionario dell' Assessorato regionale ai lavori pubblici, esperto in materia; 9) un funzionario dell' Assessorato regionale alla sanita', esperto in materia; 10) due professori universitari dei quali uno della facolta' di ingegneria ed uno della facolta' di scienze agrarie. Il comitato sara' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura, foreste, caccia e pesca, entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell' Assessorato regionale all' agricoltura, foreste, caccia e pesca. Art. 9 Norme transitorie per i frantoi oleari Fino alla data di ultimazione delle strutture centralizzate di depurazione previste al precedente articolo 4, e comunque non oltre la data del 13 giugno 1985, e' consentito ai titolari dei frantoi che abbiano aderito ai consorzi degli utenti di cui al precedente articolo 5, conferire le acque di scarico provenienti dalla lavorazione delle olive ad idonei impianti di depurazione esistenti e ad impianti di lagunaggio. Il trasporto delle acque di scarico suddette deve avvenire mediante mezzi autorizzati dal comune competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e dell' articolo 8 della legge regionale 15 settembre 1982, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli impianti di lagunaggio debbono essere localizzati a distanza non inferiore a 300 metri dalle abitazioni; debbono essere realizzati su terreno impermeabile od impermeabilizzato; debbono essere recintati; deve essere evitato il ruscellamento di acque piovane dai terreni prossimi alla laguna; le acque di scarico immesse nella laguna non debbono superare il livello di 0,50 metri dal fondo Quando l' ubicazione isolata e decentrata di uno stabilimento di molitura delle olive non consente il collegamento funzionale con le previste strutture centralizzate e la dimensione dell' attivita' svolta dallo stesso non supera 10.000 quintali di olive oleificate per campagna, fermo restando il divieto dello scarico diretto delle acque di vegetazione nei diversi corpi ricettori, fino a quando non saranno praticabili sistemi di depurazione diversi, potra' essere consentito lo smaltimento su suolo agricolo delle acque previamente trattate secondo sistemi atti a valorizzare l' effetto concimante ed ammendante delle acque stesse, e ad eliminare eventuali effetti negativi sulla vegetazione o di riduzione della porosita' del terreno. Lo spargimento sul terreno deve essere previamente autorizzato dal sindaco competente, sentita l' unita' sanitaria locale competente, e puo' essere ripetuto sullo stesso terreno solo con turni biennali. Lo spargimento deve avvenire su terreno lavorato di recente o con successivo radipo interramento e nei limiti di 20 metri cubi di acque originarie per ettaro omogeneamente distribuite. Deve essere evitata la formazione di pozze e di ruscellamenti che possano favorire l' infiltrazione degli scarichi nei corpi idrici superficiali e sotterranei. Art. 10 (Procedure) I soggetti di cui al precedente articolo 2 debbono avanzare domanda per la concessione dei contributi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Regione Lazio, Assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca. Quando trattasi degli impianti autonomi di cui al precedente articolo 3, la domanda, redatta in conformita' con il modello di cui all' allegato << A >>, deve essere presentata tramite il settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione: a) per gli adeguamenti gia' effettuati: 1) dichiarazione del comune competente per territorio attestante l' attivita' dell' insediamento alla data del 1° gennaio 1975; 2) documentazione contabile e copia autenticata delle fatture relative alle spese sostenute per la realizzazione degli impianti; 3) copia autenticata dell' autorizzazione allo scarico delle acque di rifiuto, rilasciata ai sensi dell' articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dall' ente competente; 4) certificato di analisi delle acque di scarico rilasciato dal laboratorio di igiene e profilassi in data non anteriore a mesi sei dalla data della domanda, che attesti la conformita' dello scarico ai limiti indicati dalle tabelle << A >> o << C >> allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora siano avvenuti passaggi di proprieta' dell' insediamento, devono essere allegate copie autenticate dei relativi atti pubblici; b) per gli adeguamenti da effettuare: 1) dichiarazione del comune competente per territorio attestante l' attivita' dell' insediamento alla data del 1° gennaio 1975; 2) elaborati progettuali, comprendenti: a) una relazione tecnico - descrittiva; b) eventuali preventivi di impianti ed attrezzature industriali che si intendono utilizzare; c) documentazione relativa al tipo di impresa ed alla qualifica del richiedente. L' istruttoria relativa alle domande di contributo e' effettuata dal settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca competente per territorio d' intesa, quando necessario, con gli organi ai quali sono specificamente demandati i compiti di vigilanza e di controllo sugli scarichi. La concessione del contributo viene disposta, per le domande ritenute ammissibili in linea tecnica, dalla Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell' Assessore regionale all' agricoltura, foreste, caccia e pesca. Per gli adeguamenti gia' effettuati la liquidazione del contributo avviene contestualmente con la concessione. Per gli adeguamenti da effettuare, si procedera' alla liquidazione del contributo previa presentazione da parte del beneficiario, a completamento dei lavori e nei termini fissati con il provvedimento di concessione, della documentazione di cui ai numeri 2, 3 e 4, punto a), del precedente secondo comma e verifica della stessa da parte del settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca. Quando trattasi di strutture centralizzate, la domanda deve essere presentata direttamente all' Assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca, corredata con i documenti amministrativi occorrenti e con: 1) studio preliminare di fattibilita' che deve contenere tra l' altro precise informazioni in ordine all' area interessata, al numero delle imprese utenti, alle quantita', tipi e qualita' dei reflui da trattare; 2) progetto esecutivo, comprendente: a) estratto del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione vigente od adottato (planimetria e norme); b) elaborati cartografici, disegni e preventivi; c) computo metrico - estimativo; d) relazione tecnica sulla tipologia costruttiva dell' impianto, sul processo tecnologico e sulle caratteristiche e natura dei prodotti derivati nonche' sulle modalita' di collegamento funzionale delle imprese da servire; e) relazione economico - finanziaria che, partendo dall' analisi dettagliata degli aspetti organizzativi, operativi e gestionali con particolare riferimento ai costi di ammortamento e di esercizio dell' impianto ed alla destinazione ed al valore dei prodotti finali, prospetti le soluzioni organizzative e gestionali piu' adeguate e convenienti. I progetti relativi alle strutture centralizzate, previamente verificati, nei presupposti territoriali, aziendali ed organizzativi e nella congruita' della spesa prevista dall' Assessore regionale all' agricoltura, foreste, caccia e pesca mediante il settore difesa del suolo, forestazione, caccia e pesca d' intesa con gli altri settori interessati dell' Amministrazione regionale, vengono sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale, ai sensi della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, ed approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente. L' erogazione dei finanziamenti concessi avviene, in conformita' con le norme vigenti, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Art. 11 (Verifiche e decadenza) La Giunta regionale puo' disporre verifiche presso i soggetti beneficiari di cui al precedente articolo 2, lettera a), sulla conformita' e rispondenza delle opere finanziate avvalendosi sia di propri funzionari che degli enti locali competenti. La mancata corrispondenza delle opere accertate a quelle risultanti dalla documentazione presentata comporta la decadenza del contributo assegnato. Art. 12 (Copertura finanziaria) Per l' onere derivante dall' attuazione della presente legge e' autorizzata per l' anno finanziario 1984 la spesa di L. 4.690.625.530, che sara' iscritta in termini di competenza al capitolo n. 01015 da istituirsi nel bilancio regionale per l' anno medesimo, con la seguente denominazione: - capitolo n. 01015: << Interventi per la realizzazione e per l' adeguamento o l' ammodernamento di impianti di depurazione o di pretrattamento degli scarichi di imprese agricole >>. Alla copertura finanziaria della spesa predetta di provvede, ai sensi dell' articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, con i fondi accantonati sul capitolo n. 25802 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativi alle spese in conto capitale del primo programma) del bilancio di previsione 1983. Alla quantificazione della spesa per gli anni finanziari successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio regionale. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |