| L.R. 31 Marzo 2005, n. 15 |
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Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 11 (Riordino dell’istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana)
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: SOMMARIO Art. 1 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 11) Art. 2 (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 11/1999) Art. 3 (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 11/1999) Art. 4 (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 11/1999) Art. 5 (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 11/1999) Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 11/1999) Art. 7 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 11/1999) Art. 8 (Modifiche all'articolo 19 della l.r. 11/1999) Art. 9 (Modifiche all'articolo 23 della l. r. 11/1999) Art. 1 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 11) 1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 11 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana) è sostituito dal seguente:
Art. 2 (Modifiche all'articolo 5 della lr. 11/1999) 1. Il comma 3 dell' articolo 5 della l.r. 11 /1999 è sostituito dal seguente:
Art. 3 (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 11/1999) 1. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente: "3. Nell'ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione, in particolare:
e) adotta il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, predisposti dal direttore generale; f) adotta il bilancio di esercizio, predisposto dal direttore generale.". Art. 4 (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 11/1999)
dei suoi componenti, tra i rappresentanti designati dalla Regione Toscana e dalla Regione Lazio. Il presidente non può essere eletto tra i designati della stessa Regione che ha designato colui che è stato eletto presidente del collegio dei revisori.". Art. 5 (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 11/1999) 1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente: "1. Il direttore generale è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Lazio, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Toscana, secondo i criteri e le procedure di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.". Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 11/1999) 1. L'articolo 13 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente: "Art. 13 (Compiti del direttore generale) 1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica ed in particolare:
b) nomina il collegio dei revisori di cui all'articolo 16; c) nomina il direttore sanitario di cui all'articolo 14 e il direttore amministrativo di cui all'articolo 15; d) predispone annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione; e) predispone il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione; f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento; g) stipula i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio; h) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al consiglio di amministrazione; i) predispone il bilancio d'esercizio, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione; l) presenta al consiglio di amministrazione la relazione annuale sull'attività svolta.". Art. 7 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 11/1999) 1. Il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente: "4. Il collegio dei revisori, all'atto del suo insediamento, elegge il presidente tra i componenti di designazione regionale. Il presidente non può essere eletto tra i designati della stessa Regione che ha designato colui che è stato eletto presidente del consiglio di amministrazione. ". Art. 8 (Modifiche all'articolo 19 della l.r. 11/1999) 1. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente: "1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.". Art. 9 (Modifiche all'articolo 23 della l. r. 11/1999) 1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 11/1999 è sostituita dalla seguente:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 31 marzo 2005 Storace |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |