L.R. 09 Febbraio 1982, n. 9 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio1980, n. 1: << Norme per la coltivazione di cave e torbiere nella Regione Lazio >>.
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(Pubblicata nel B.U. 27 febbraio 1982, n. 6) Art. 1 Il secondo comma dell' art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e' cosi' modificato: << I pareri della commissione sono espressi validamente a maggioranza dei presenti purche' partecipi alla seduta almeno la meta' dei componenti >>. L' ultimo comma dell' art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1 e' cosi' modificato: << Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario regionale in servizio presso l' assessorato regionale all' industria, commercio ed artigianato, designato dall' assessore regionale competente >>. Dopo l' ultimo comma dell' art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e' inserito il seguente comma: << La commissione ha sede presso l' assessorato regionale all' industria, commercio ed artigianato >>. Art. 2 Il secondo comma dell' art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e' cosi' modificato: << Il parere della commissione consultiva deve essere espresso entro novanta giorni dalla data di ricezione, da parte della stessa, della domanda di autorizzazione >>. Il terzo comma dell' articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e' abrogato. Art. 3 Dopo il terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e' inserito il seguente comma: << Copia della sola domanda deve essere inviata dall' interessato, nella stessa data di presentazione al comune, alla commissione consultiva regionale, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno >>. Il quinto comma dell' articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e' cosi' modificato: << Il comune si pronuncia in merito alla domanda di autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere della commissione consultiva e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla presentazione della domanda >>. Art. 4 L' articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e' cosi' modificato: << Qualora il comune respinga la domanda di coltivazione ovvero non provveda al rilascio dell' autorizzazione entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, il richiedente puo' proporre, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento o comunque dalla scadenza del suddetto termine di centottanta giorni, ricorso alla Giunta regionale, che decide entro novanta giorni in via definitiva, sentita la commissione consultiva regionale >>. Art. 5 Il terzo comma dell' articolo 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e' sostituito dal seguente: << La richiesta di autorizzazione puo' essere presentata entro il 31 maggio 1982 >>. Dopo il terzo comma dell' articolo 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, sono inseriti i seguenti due commi: << Il rilascio dell' autorizzazione e' subordinato al parere della commissione consultiva, che deve essere espresso entro diciotto mesi dall' insediamento della commissione stessa. Il parere si intende comunque favorevole qualora la commissione non si esprime entro tale termine. Conseguentemente il comune deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere espresso dalla commissione consultiva e, comunque, non oltre trenta giorni dalla scadenza del suddetto termine di diciotto mesi. Qualora il comune respinga la domanda di prosecuzione dei lavori di coltivazione ovvero non provveda al rilascio dell' autorizzazione entro il 30 giugno 1982, il richiedente puo' proporre ricorso, entro gli ulteriori sessanta giorni, alla Giunta regionale, che decide entro novanta giorni in via definitiva, sentita la commissione consultiva regionale >>. L' ultimo comma dell' art. 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e' sostituito dal seguente: << L' attivita' estrattiva dovra' essere qualora l' autorizzazione non venga richiesta entro il termine di cui al terzo comma del presente articolo ovvero si sia esaurito il procedimento di ricorso >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |