| L.R. 21 Dicembre 1991, n. 79 |
|
Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'impo- sta erariale di trascrizione al pubblico registro automobilistico (A.R.I.E.T.). (1)
|
|
Art. 1 1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (A.R.I.E.T.) di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione eseguite sui pubblici registri automobilistici della Regione è determinata nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale. Art. 2 1. Per quanto riguarda la liquidazione, la riscossione e la repressione delle violazioni relative all'addizionale di cui al precedente articolo, si applicano le norme contenute nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Art. 3 1. L'addizionale regionale, nella misura di cui al precedente art. 1, si applica alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni apertesi dal 1° gennaio 1992. Art. 4 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 27 dicembre 1991, n. 35 (S.O. n. 8). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 2 maggio 1992, n. 17 (S.S. n. 3). |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |