Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'impo- sta erariale di trascrizione al pubblico registro automobilistico (A.R.I.E.T.). (1)

Numero della legge: 79
Data: 21 dicembre 1991
Numero BUR: 35
Data BUR: 27/12/1991

L.R. 21 Dicembre 1991, n. 79
Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'impo- sta erariale di trascrizione al pubblico registro automobilistico (A.R.I.E.T.). (1)


Art. 1

1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (A.R.I.E.T.) di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione eseguite sui pubblici registri automobilistici della Regione è determinata nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale.


Art. 2

1. Per quanto riguarda la liquidazione, la riscossione e la repressione delle violazioni relative all'addizionale di cui al precedente articolo, si applicano le norme contenute nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.


Art. 3

1. L'addizionale regionale, nella misura di cui al precedente art. 1, si applica alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni apertesi dal 1° gennaio 1992.


Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.





Note:

(1) Pubblicata sul BUR 27 dicembre 1991, n. 35 (S.O. n. 8).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 2 maggio 1992, n. 17 (S.S. n. 3).









Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.