|
[ Art. 1
1. La Regione in conformità alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 sullo sviluppo dell'economia montana e del regolamento regionale 4 maggio 1978, n. 1 nonchè della legge regionale 24 giugno 1983, n. 47 concernente la disciplina degli interventi delle comunità montane e della deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 1988, n. 772, autorizza l'erogazione in favore della X comunità montana dell'Aniene dei fondi assegnati per la redazione di un piano di interventi da parte della stessa comunità ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
Art. 2
1. L'erogazione della somma è disposta: a) per il reintegro dei fondi anticipati dalla comunità stessa per il finanziamento del progetto posto in essere per il risanamento ambientale del territorio eseguito nei confronti dei comuni membri e su richiesta degli stessi, concernente il prelievo dai contenitori comunali ed il trasporto verso le discariche autorizzate dei rifiuti solidi urbani, con esclusione dell'attività di pulizia e raccolta svolta dai comuni stessi nell'ambito delle funzioni proprie attribuite dalla legge alle competenze delle amministrazioni comunali; b) per consentire, a seguito del reintegro, l'estinzione del debito maturato per il servizio di raccolta e trasporto, compresi gli oneri maturati e maturandi, rivalutazione monetaria e spese legali; c) per consentire conseguentemente, a seguito del reintegro dei fondi, la esecuzione delle opere previste nelle deliberazioni del Consiglio regionale del 21 dicembre 1979, n. 819, del 20 febbraio 1981, n. 74, del 7 agosto 1981, n. 132 e del 24 febbraio 1982, n. 216.
Art. 3
1. La spesa relativa, per l'ammontare complessivo di L. 3.623.148.000, graverà sul cap. n. 19110 del bilancio della Regione Lazio per l'anno 1992 che presenta la necessaria disponibilità.] Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 maggio 1992, n. 14.
(2) Legge abrogata dal numero 29) dell'allegato D alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
|