Autorizzazione all'erogazione alla X comunità montana dell'Aniene dei fondi assegnati ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 con legge regionale 24 giugno 1983, n. 47 e della deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 6 dicembre 1988, n. 772. (1) (2)

Numero della legge: 33
Data: 28 aprile 1992
Numero BUR: 14
Data BUR: 20/05/1992

L.R. 28 Aprile 1992, n. 33
Autorizzazione all'erogazione alla X comunità montana dell'Aniene dei fondi assegnati ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 con legge regionale 24 giugno 1983, n. 47 e della deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 6 dicembre 1988, n. 772 (1) (2)


[ Art. 1


1. La Regione in conformità alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 sullo sviluppo dell'economia montana e del regolamento regionale 4 maggio 1978, n. 1 nonchè della legge regionale 24 giugno 1983, n. 47 concernente la disciplina degli interventi delle comunità montane e della deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 1988, n. 772, autorizza l'erogazione in favore della X comunità montana dell'Aniene dei fondi assegnati per la redazione di un piano di interventi da parte della stessa comunità ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 2


1. L'erogazione della somma è disposta:
a) per il reintegro dei fondi anticipati dalla comunità stessa per il finanziamento del progetto posto in essere per il risanamento ambientale del territorio eseguito nei confronti dei comuni membri e su richiesta degli stessi, concernente il prelievo dai contenitori comunali ed il trasporto verso le discariche autorizzate dei rifiuti solidi urbani, con esclusione dell'attività di pulizia e raccolta svolta dai comuni stessi nell'ambito delle funzioni proprie attribuite dalla legge alle competenze delle amministrazioni comunali;
b) per consentire, a seguito del reintegro, l'estinzione del debito maturato per il servizio di raccolta e trasporto, compresi gli oneri maturati e maturandi, rivalutazione monetaria e spese legali;
c) per consentire conseguentemente, a seguito del reintegro dei fondi, la esecuzione delle opere previste nelle deliberazioni del Consiglio regionale del 21 dicembre 1979, n. 819, del 20 febbraio 1981, n. 74, del 7 agosto 1981, n. 132 e del 24 febbraio 1982, n. 216.

Art. 3


1. La spesa relativa, per l'ammontare complessivo di L. 3.623.148.000, graverà sul cap. n. 19110 del bilancio della Regione Lazio per l'anno 1992 che presenta la necessaria disponibilità.]


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 20 maggio 1992, n. 14.

(2) Legge abrogata dal numero 29) dell'allegato D alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.