L.R. 28 Dicembre 1973, n. 39 |
Modifica dell'art. 16 della legge regionale n.5 del 5 marzo 1973 - Norme sugli asili nido
|
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 Il primo comma dell'art.16 della legge regionale n. 5 del 5 marzo 1973 recante norme sugli asili nido viene così modificato: "il personale addetto all'assistenza, fino alla emanazione di nuove norme in materia di preparazione professionale, deve essere in possesso del diploma di maestra di asilo o di vigilatrice di infanzia o di puericultrice o di assistente sanitaria vigilatrice o di assistente sociale o di istituto professionale per assistente di infanzia o di abilitazione magistrale, o di maturità tecnica femminile (specializzazione dirigenti di comunità)". Art. 2 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art.127 della Costituzione e dell'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 28 dicembre 1973 SANTINI Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 dicembre 1973. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |