Piano per l'ncremento del numero e l'efficienza degli impianti sportivi nel Lazio - Norme per la concessione di particolari agevolazioni

Numero della legge: 40
Data: 28 dicembre 1973
Numero BUR: 1
Data BUR: 10/01/1974

L.R. 28 Dicembre 1973, n. 40
Piano per l'ncremento del numero e l'efficienza degli impianti sportivi nel Lazio - Norme per la concessione di particolari agevolazioni


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga



la seguente legge:



ART. 1

Al fine di promuovere le finalità di cui all' art. 45, secondo comma, dello Statuto e al
fine di predisporre le infrastrutture complementari all' attività turistica, la Regione predispone un piano della durata di anni tre nel quadro della programmazione
regionale per incrementare il numero e l' efficienza degli impianti sportivi nel Lazio.
In particolare il piano prevede:
a) la costruzione - con priorità per i Comuni che ne siano completamente sprovvisti
- di impianti sportivi, l' ampliamento o il miglioramento della agibilità di palestre,
campi sportivi, piscine, piste ed altri impianti da destinare in genere all' attività
sportiva;
b) l' acquisto ed il miglioramento delle attrezzature ginnico - sportive.



Art.2

Il piano di cui all' art. 1 della presente legge è articolato in programmi operativi annuali ed è finanziato con appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nel bilancio di previsione della Regione a partire dall' anno 1973. Per il finanziamento del piano sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

lire 175.000.000 per l' esercizio 1973;
lire 350.000.000 per l' esercizio 1974;
lire 350.000.000 per l' esercizio 1975.



Art.3


Presso la Regione è costituito un Comitato tecnico regionale per lo sport con il compito
di predisporre:
a) lo schema di piano di cui all' art. 1;
c) i programmi operativi annuali.


                        Art.4

Compongono il Comitato di cui all' art. 3:
1) l' Assessore regionale allo sport o un suo rappresentante;
2) il Presidente della Commissione consiliare per lo sport;
3) gli Assessori regionali ai lavori pubblici, alle finanze, all' assetto del territorio, alla
pubblica istruzione, agli enti locali o loro rappresentanti;
4) il delegato regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
5) un Consigliere regionale per ognuno dei gruppi politici rappresentati al Consiglio
regionale;
6) i rappresentanti degli Enti di propaganda sportiva a carattere nazionale, riconosciuti
dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, designati dalle rispettive Presidenze centrali;
7) un medico sportivo designato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore alla
sanità sentita la Federazione dei medici sportivi;
8) un rappresentante dell' Istituto per il credito sportivo;
9) il sovrintendente regionale della Pubblica Istruzione o un suo delegato;
10) un rappresentante delle associazioni regionali dei Comuni e delle Province;
11) un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative per i
lavoratori dipendenti;
12) un rappresentante delle organizzazioni regionali di categorie più rappresentative per
i lavoratori autonomi.

I componenti del Comitato di cui al comma precedente sono nominati con decreto
del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore allo sport e su
conforme deliberazione della Giunta medesima. I componenti del Comitato durano
in carica tre anni salvo quelli di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5.



Art.5
L' Assessore regionale all' agricoltura, caccia e pesca fa parte per la materia di sua competenza del Comitato di cui all' art. 4 della presente legge.



Art.6

Il piano ed i programmi operativi annuali sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentite le Amministrazioni comunali e provinciali.



Art.7


Per l' acquisto dell' area occorrente, nonché per la costruzione, l' ampliamento o il miglioramento dell' agibilità di palestre, campi sportivi, piscine, piste ed altri impianti sportivi in genere di cui alla lettera a) del secondo comma dell' art. 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, loro consorzi e comunità montane costituite a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, contributi in conto capitale.
I contributi di cui al comma precedente non potranno essere superiori:
all' 80 per cento del costo globale dell' opera ove questo non superi i 20 milioni;
al 40 per cento del costo globale dell' opera ove questo sia compreso fra i 40 e i 70
milioni;
al 30 per cento del costo globale dell' opera ove questo superi i 70 milioni.



Art.8


L' erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 7 verrà disposta per il 40 per cento al momento dell' inizio dei lavori, per il 30 per cento allo stato di avanzamento
e per il residuo 30 per cento dopo il collaudo dell' opera.


Art.9


Ai fini della concessione dei contributi di cui all' art. 7, secondo le modalità previste dall' art. 8, la Regione delega le Amministrazioni provinciali ad esercitare le funzioni di
coordinamento e di controllo sulla realizzazione delle opere previste dalla presente legge.
L' erogazione dei contributi prevista dall' art. 7, secondo le modalità dell' art. 8, viene effettuata sulla base delle indicazioni date dai Consigli provinciali nel rispetto dei piani
e dei programmi operativi annuali previsti dall' art. 6 della presente legge.




Art.10


Per gli interventi di cui all' art. 7 relativi all' acquisto dell' area occorrente per gli impianti sportivi, valgono le norme che regolano l' esecuzione di opere pubbliche.
L' approvazione dei progetti da parte dell' Amministrazione regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza agli effetti
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e ad ogni altro effetto di legge.



Art.11


Per l' acquisto ed il miglioramento delle attrezzature ginnico - sportive di cui alla lettera b) dell' art. 1, possono essere concessi a Comuni, loro consorzi e comunità montane
costituite a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, contributi in misura non superiore all' 80 per cento del costo relativo fino ad un massimo di
L. 4.000.000.
Le domande per la concessione dei contributi devono essere accompagnate da un analitico preventivo di spesa.
La liquidazione del contributo ha luogo in unica soluzione ad avvenuta installazione delle attrezzature.



Art.12


L’erogazione dei contributi di cui alla lettera a) dell’articolo 1 ha priorità assoluta su altri tipi di intervento.


Art.13

La domanda per la concessione dei contributi deve essere presentata tramite Giunta provinciale con il parere del Consiglio competente corredata:
del progetto tecnico di massima e della relazione tecnica;
del preventivo di spesa;
del piano finanziario.


Art.14


Nell’esercizio delle funzioni delegate della presente legge i Consigli provinciali si atterrano alle direttive impartite dalla Giunta regionale.


Art.15


Il regolamento per l’esecuzione della presente legge sarà approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.


Art.16


Nello stato di previsione di spesa del bilancio della regione per l’anno finanziario 1973 è istituito il seguente capitolo da iscriversi nel titolo di nuova istituzione: “Contributi ai Comuni, loro consorzi e comunità montane costituite a norma della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 per incrementare il numero e l’efficienza degli impianti sportivi”.
A favore del suddetto capitolo viene stanziata la somma di £.300 milioni per l’anno finanziario 1973, da prelevare dal fondo globale, capitolo 2981 e £. 350 milioni per ciascuno degli anni 1974 e 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio.



Data a Roma, addì 28 dicembre 1973


SANTINI



Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 dicembre 1973.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.