L.R. 28 Aprile 1992, n. 32 (1) |
Interventi straordinari relativi ai danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche, in provincia di Latina (tromba d'aria del 19 ottobre 1991).
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Art. 1 1. I titolari delle aziende agricole singole ed associate, le cooperative e loro consorzi, danneggiati dagli eventi calamitosi oggetto della presente legge ricadenti nelle zone delimitate con decreto del Presidente della Giunta regionale, possono, in via straordinaria, richiedere prestiti quinquennali agevolati agli istituti di credito in merito autorizzati. 2. L'ammontare dei suddetti prestiti non può essere superiore ad un importo massimo di L. 150.000 per metro quadrato di strutture danneggiate, ivi compresi tutti gli accessori per il funzionamento delle stesse, nonchè le case rurali. In particolare per quanto concerne il ripristino delle sole strutture produttive e delle case rurali l'importo verrà determinato in base ai prezzari regionali, fermo restando il limite massimo sopra stabilito. 3. I prestiti agevolati di cui alla presente legge sono cumulabili con i contributi derivanti dall'art. 7 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57. Pertanto, qualora i soggetti di cui al precedente primo comma intendono avvalersi del cumulo, nella determinazione dell'ammontare del prestito di cui al secondo comma del presente articolo, si dovrà tener conto della misura del contributo concedibile ai sensi dell'art. 7 della citata legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57. Art. 2 1. Il tasso a carico dei beneficiari è pari a quello minimo agevolato stabilito dalle vigenti disposizioni, conseguentemente, per le operazioni di soccorso, il concorso regionale negli interessi sui prestiti di cui al precedente articolo, è pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato con decreto del Ministero del tesoro, ai sensi della vigente legislazione nazionale, e la quota a carico dell'operatore agricolo fissata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, articolo unico punto 5 (operazioni di soccorso). Art. 3 1. Le funzioni attribuite ai comuni dalla legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, sono svolte, temporaneamente e limitatamente alle domande relative alle avversità atmosferiche di cui alla presente legge, dal settore decentrato dell'agricoltura di Latina. 2. Le domande di concessione dei prestiti di cui al precedente art. 1, vanno inoltrate, su appositi modelli al settore decentrato agricoltura di Latina entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Nelle domande dovrà essere specificato: a) la natura e l'ammontare del danno subito a causa dell'evento calamitoso; che per tale danno non sono state concesse analoghe agevolazioni dalla Regione o da altri enti pubblici; b) l'eventuale corresponsione di indennizzi da parte di società assicuratrici a titolo di risarcimento dello stesso danno; l'intenzione di beneficiare o non del contributo previsto dall'art. 7 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57; 4. Il settore decentrato dell'agricoltura di Latina provvede alla istruttoria delle domande, alla trasmissione agli enti ed istituti di credito dei nulla-osta relativi ai prestiti agevolati, nonchè alla successiva emissione dei decreti di concessione e di liquidazione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 7 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, soltanto sulla base di accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino o di ricostruzione delle opere danneggiate (2). 5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente dell'agricoltura, provvede ad assegnare agli enti ed istituti di credito i fondi per la concessione dei prestiti agevolati, sulla base delle domande istruite positivamente dal settore decentrato dell'agricoltura di Latina e nei limiti dello stanziamento di cui al successivo art. 4. 6. Alla liquidazione del concorso regionale sugli interessi dei prestiti agevolati di cui alla presente legge, si provvede con le modalità indicate nell'art. 13 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57. 7. Con provvedimento della Giunta regionale saranno accreditati al settore decentrato dell'agricoltura di Latina i fondi per la concessione di contributi in conto capitale di cui all'art. 7 della legge 17 dicembre 1982, n. 57. Art. 4 1. Per far fronte agli oneri di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1992 la spesa di L. 1.000 milioni da imputare sul capitolo di bilancio n. 01711 di nuova istituzione così denominato: "Interventi straordinari in agricoltura relativi agli eventi calamitosi del 19 ottobre 1991 in provincia di Latina". 2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante utilizzazione dell'importo di L. 1.000 milioni, di cui alla partita contabile, lettera e), inclusa nell'elenco n. 4, cap. n. 29822 della proposta di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1992. 3. Alla quantificazione ed alla copertura degli oneri per gli anni successivi si provvederà con le rispettive leggi di bilancio. Art. 5 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 maggio 1992, n. 14. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 3 ottobre 1992, n. 38 (S.S. n. 3). (2) Comma così modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1992, n. 45. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |