L.R. 20 Agosto 1973, n. 33 |
Composizione delle commissioni giudicatrici di esame per l'assunzione di sanitari condotti, per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, per la concessione di indennit… di residenza ai farmacisti rurali e delle altre commissioni, comitati e collegi operanti nel settore della assistenza sanitaria ed ospedaliera.(1) |
Art. 1 La nomina delle commissioni, comitati ed altri organi collegiali operanti nel settore sanitario e dell'assistenza sociale, è disciplinata, in via transitoria, dalla presente legge in attesa dell'emanazione dei provvedimenti legislativi sulla disciplina organica delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione nonchè della delega agli enti locali in conformità dell'art. 42 dello Statuto. Art. 2
I membri non di diritto del Consiglio provinciale di sanità sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, dietro proposta dell'Assessore regionale alla sanità. Il Consiglio provinciale di sanità è presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale di ciascuna provincia: Le funzioni di segretario dell'organo collegiale predetto sono svolte da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato, degli enti locali o enti pubblici. Art. 3 Le commissioni giudicatrici a posti di medico, veterinario ed ostetricia condotti sono nominate dal medico o veterinario provinciale secondo le rispettive competenze per materia o per territorio su proposta dell'Assessore alla sanità, e sono presiedute da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici con almeno sei anni di anzianità nella carriera medesima per i concorsi di cui agli artt. 44 e 47 del R.D. 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni e con almeno cinque anni di appartenenza alla carriera direttiva per i concorsi di cui all'art. 50 dello stesso regio decreto. Le commissioni di cui al precedente comma sono così composte: MEDICI CONDOTTI a) da un funzionario trasferito o comandato alla Regione proveniente dalle carriere direttive dei medici delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici, con almeno cinque anni di anzianità, escluso il medico provinciale della provincia in cui è stato bandito il concorso; b) da due docenti universitari, di ruolo, fuori ruolo o incaricati, dei quali uno di clinica o patologia medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica o di clinica ostetrica, ovvero primari ospedalieri; uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi; c) da un medico condotto scelto su terna designata dai comuni interessati. VETERINARI CONDOTTI a) da un funzionario trasferito o comandato alla Regione proveniente dalle carriere direttive dei veterinari delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella carriera medesima, escluso il veterinario provinciale della provincia in cui è stato bandito il concorso; b) da due docenti universitari, di ruolo, fuori ruolo o incaricati, in materia attinenti al posto messo a concorso; uno di essi è scelto su terna proposta dall'Ordine provinciale dei veterinari; c) da un veterinario condotto scelto su terna designata dai comuni interessati. OSTETRICHE CONDOTTE a) da un funzionario medico trasferito o comandato alla Regione proveniente dalle carriere direttive dei medici delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici, escluso il medico provinciale della provincia in cui è stato bandito il concorso; b) da due docenti universitari di ruolo, non di ruolo o incaricati in ostetricia o primari in reparti di ostetricia di enti ospedalieri; uno di essi è scelto su terna designata dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi; c) da un'ostetrica condotta scelta su terna designata dai comuni interessati. Le funzioni di segretario delle predette commissioni giudicatrici sono esercitate da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici. Art. 4
La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento delle sedi farmaceutiche, di cui all'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475 è nominata dal medico provinciale competente per territorio su proposta dell'Assessore alla sanità ed è così composta: a) da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici, con almeno sei anni di anzianità nella carriera medesima, con funzioni di presidente; b) da un funzionario trasferito o comandato alla Regione proveniente dalla carriera direttiva dei medici, farmacisti o chimici delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella carriera medesima, escluso il medico provinciale della provincia in cui è stato bandito il concorso; c) da due farmacisti esercenti in una farmacia di cui uno non titolare, designati dall'Ordine provinciale dei farmacisti; d) da un professore di ruolo, non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario trasferito o comandato alla Regione proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici. La commissione di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è nominata all'inizio di ogni anno dall'Assessore alla sanità ed è così composta: a) da un funzionario trasferito o comandato alla Regione proveniente dalla carriera direttiva dei medici delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali o d8i enti pubblici con funzioni di presidente; b) da due funzionari trasferiti o comandati alla Regione, provenienti dalle carriere direttive amministrative dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici; c) da due farmacisti iscritti all'albo professionale, di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su distinte terne proposte dall'Ordine provinciale dei farmacisti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative o di concetto dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici. Art. 5
Nelle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione del personale ospedaliero di cui al D.p.r. 27 marzo 1969, n. 130 i componenti o segretari, appartenenti ai ruoli del Ministero della sanità, sono sostituiti da corrispondenti impiegati, trasferiti o comandati alla Regione, provenienti dalle amministrazioni dello Stato, degli enti locali o da enti pubblici, designati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità. Le qualifiche richieste dalle rispettive norme sono equiparate all'anzianità di carriera nel modo seguente: a) qualifica di ispettore generale o equiparata: funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalla corrispondente carriera direttiva dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici con almeno otto anni di anzianità nella carriera medesima; b) qualifica di direttore di divisione o equiparata: funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalla corrispondente carriera direttiva dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici con almeno sei anni di anzianità nella carriera medesima; c) qualifica di direttore di sezione o equiparata: funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalla corrispondente carriera direttiva dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella carriera medesima. Qualora nella commissione di cui al primo comma sia prevista la partecipazione di un impiegato di ruolo del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella relativa al posto messo a concorso, è chiamato a far parte, in sostituzione di questi, a prescindere dalla qualifica, un impiegato trasferito o comandato alla Regione, proveniente da carriera delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali o da enti pubblici corrispondenti o superiori a quella del posto messo a concorso. Art. 6
La commissione provinciale prevista dall'art. 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251 è nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità ed è composta da un funzionario, trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici, dal medico provinciale e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Detta commissione ha sede presso l'Ufficio del medico provinciale e dà parere sulle controversie per il rimborso di spedalità di soccorso e di assistenza di cui al citato art. 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251. Le controversie vengono decise con decreto del Presidente della Giunta regionale. Art. 7
Ai fini della nomina delle altri commissioni, comitati e collegi, anche consultivi, operanti in materia sanitaria e di assistenza sociale, le cui attribuzioni siano state trasferite alla Regione ai sensi dei decreti delegati 14 gennaio 1972, n. 4 e 15 gennaio 1972, n. 9, qualora la normativa vigente preveda la partecipazione di funzionari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, gli stessi vengono sostituiti da funzionari o impiegati trasferiti o comandati alla Regione, provenienti dalle corrispondenti carriere delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali o di enti pubblici. Qualora la nomina di commissioni, comitati e collegi, anche consultivi, operanti in materia sanitaria ed assistenziale, le cui attribuzioni siano state trasferite o delegate alle Regioni, sia attribuita al prefetto dalle norme statali vigenti, la nomina stessa si intende trasferita alla Regione e viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità e all'assistenza. Art. 8
Ferme restando le norme in materia di pubblicità vigenti per i singoli concorsi, i bandi, i provvedimenti di nomina delle commissioni giudicatrici, le graduatorie degli idonei ed i provvedimenti di nomina dei vincitori sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note : (1) Pubblicata sul BUR 31 agosto 1973, n. 22 (S.O.). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 260. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |