| L.R. 29 Agosto 1991, n. 41 |
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Ristrutturazione dei servizi e determinazione dell'organico delle qualifiche dirigenziali degli istituti autonomi per le case popolari del Lazio. (1)
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Art. 1 1. La presente legge individua l'assetto organizzativo degli istituti autonomi per le case popolari del Lazio. 2. Le strutture organizzative di ciascun istituto si articolano in settori ed uffici, in analogia a quanto previsto dal-l'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36. 3. I settori nei quali si articolano i singoli istituti sono individuati nella tabella "A" allegata alla presente legge. 4. I consigli di amministrazione provvedono nel limite massimo previsto dalla tabella di cui al precedente terzo comma all'articolazione dei settori ed uffici ed alla individuazione analitica delle competenze di questi ultimi tenendo conto sia dell'organizzazione delle attività amministrative, tecniche e gestionali, sia del decentramento territoriale delle attività medesime. 5. Per garantire l'integrazione funzionale fra le diverse strutture e per attuare specifiche finalità, ciascun istituto può prevedere la costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari aventi, di norma, carattere di temporaneità. 6. Per quanto riguarda l'Istituto autonomo per le case popolari di Roma, l'assetto organizzativo è transitorio in attesa della attuazione dell'area metropolitana prevista dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed, in particolare, della ridefinizione delle funzioni e delle competenze. Art. 2 1. Qualora le esigenze funzionali dell'organizzazione del lavoro lo richiedano, gli istituti autonomi case popolari possono istituire, nell'ambito delle strutture organizzative di cui al precedente articolo, unità organiche operative, denominate sezioni, la cui responsabilità è affidata a personale inquadrato nella VIII qualifica funzionale. 2. Il numero di dette sezioni è determinato sulla base di criteri di funzionalità e tempestività della organizzazione del lavoro. Art. 3 1. La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali degli istituti è stabilita dalla allegata tabella "B". 2. La dotazione organica delle restanti qualifiche funzionali è determinata con legge regionale su proposta dei rispettivi consigli di amministrazione, tenuto conto: a) dell'entità del patrimonio dell'istituto stesso, nonché di quello dei comuni e dei terzi gestito nelle diverse forme di locazione e riscatto; b) dell'entità degli interventi di manutenzione e di quelli per la realizzazione di nuovi complessi abitativi; c) dell'entità di eventuali programmi speciali pluriennali convenzionati con gli enti locali. 3. Le proposte dei consigli di amministrazione devono essere formulate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza la Giunta regionale nomina un commissario con l'incarico di formulare la proposta fissandogli un termine per l'adempimento. 4. In sede di prima applicazione della legge regionale di cui al precedente secondo comma i posti che, dopo l'applicazione del successivo quinto comma, risulteranno vacanti alla data di entrata in vigore della predetta legge verranno coperti secondo quanto disposto dai successivi sesto, settimo ed ottavo comma. 5. Il personale in servizio presso gli istituti da almeno otto anni, con rapporto trasformatosi a tempo indeterminato a seguito di decisioni giurisdizionali, è inquadrato in ruolo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. I posti vacanti nella quarta qualifica vengono coperti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 31, così come modificato dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 11, attraverso una selezione alla quale è ammesso il personale dell'istituto autonomo per le case popolari interessato inquadrato nelle qualifiche terza e seconda. L'inquadramento decorre dal 1° luglio 1991. 7. I posti vacanti nelle qualifiche dalla quinta alla ottava vengono coperti attraverso concorsi speciali da effettuare ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6. Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale che, oltre ad essere in possesso dei requisiti richiesti, non abbia conseguito alcun passaggio di livello o qualifica dalla data a partire dalla quale al personale degli istituti si applicano le norme del personale del comparto enti locali. 8. I posti vacanti nella prima qualifica dirigenziale sono coperti, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1990, n. 33, dal personale di ottava qualifica che per almeno 3 anni a partire dal 1° gennaio 1985 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia diretto una struttura, formalmente istituita e corrispondente a quella di ufficio dell'organizzazione della Regione Lazio e per la quale era prevista la preposizione di un funzionario di qualifica apicale. 9. Nella ipotesi in cui la legge di cui al precedente secondo comma non venga approvata nel termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli istituti sono autorizzati a procedere, alla copertura dei posti vacanti nelle vigenti piante organiche ai sensi della normativa vigente alla data di approvazione della presente legge. Art. 4 1. La copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale viene effettuata attraverso concorso interno per titoli e/o prova selettiva, riservato al personale del singolo istituto inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale, in sede di prima applicazione della legge. 2. La scelta del sistema di selezione ed i criteri di valutazione sono determinati dai singoli istituti, tenendo comunque conto, in particolare, della anzianità di qualifica e di servizio e delle anzianità di svolgimento di incarichi di coordinamento, secondo la precedente disciplina contrattuale. Art. 5 1. Al fine di assicurare il perseguimento di finalità generali in coerenza con i programmi o gli indirizzi espressi dai consigli di amministrazione ed al fine di attuare il raccordo tra gli organi di amministrazione e le strutture operative, è istituita presso gli istituti di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo una funzione di coordinamento. 2. L'incarico per la funzione di coordinamento è conferito a dirigenti di II qualifica funzionale dal consiglio di amministrazione. L'incarico non può avere durata superiore a cinque anni ed è revocabile e rinnovabile. Per la revoca occorre la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione. 3. Oltre i compiti di cui al primo comma, il coordinatore: a) risponde dell'attività e del comportamento del personale; b) interviene alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo, del quale deve farsi menzione nel verbale delle deliberazioni; c) svolge le funzioni del segretario del consiglio d'amministrazione; d) sovraintende a che, nel rispetto delle competenze dei dirigenti, vengano attuate le deliberazioni del consiglio d'amministrazione e del presidente; e) controfirma, insieme ai dirigenti competenti per materia, i contratti dell'amministrazione, ed ogni altro atto dell'ente. 4. Il coordinatore è responsabile ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24. 5. In sede di prima applicazione della presente legge l'incarico è attribuito dal consiglio di amministrazione per la durata di due anni al dirigente che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987 a quella della data di entrata in vigore della presente legge ha svolto, a seguito di atto formale, incarico di coordinatore generale, a condizione che venga inquadrato nella II qualifica funzionale dirigenziale. Art. 6 1. Qualora, dopo aver attuato l'inquadramento nella seconda qualifica funzionale dirigenziale, ai sensi del precedente articolo 4, il personale assegnato in sede di prima applicazione alla prima qualifica funzionale dirigenziale risulti in numero superiore rispetto ai posti in organico fissati ai sensi del precedente articolo 3, il personale eccedente mantiene l'inquadramento nella predetta prima qualifica funzionale dirigenziale, in posizione sovrannumeraria. I dirigenti da collocare in sovrannumero sono individuati sulla base della graduatoria di cui al precedente articolo 4. Art. 7 1. La spesa relativa all'attuazione della presente legge fa carico ai bilanci degli enti interessati che, trattandosi di esecuzione di norma contenuta in precedenti accordi contrattuali, hanno opportunamente incrementato i competenti capitoli del bilancio 1991. Tabelle "A" e "B" (Omissis). Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 settembre 1991, n. 26. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 11 gennaio 1992, n. 2 (S.S. n. 3). |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |