| L.R. 08 Luglio 1991, n. 27 |
|
Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41, concernente: "Approvazione della disciplina contenuta nell'accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente delle regioni a statuto ordinario, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi nonch‚ dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale". (1)
|
|
Art. 1 1. Con efficacia dalla decorrenza degli effetti della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41, le parole "I benefici di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 17 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, sono riassorbiti", incluse nel comma 4 del-l'articolo 42 della legge medesima, sono sostituite con le parole "Il beneficio di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, è riassorbito". Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 luglio 1991, n. 20. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 11 gennaio 1992, n. 2 (S.S. n. 3). |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |