L.R. 01 Luglio 1996, n. 25 |
NORME SULLA DIRIGENZA E SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE.
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Titolo I Disposizioni generali Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La presente legge da attuazione ai principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di garantire pienamente i diritti dei cittadini, di assicurare il migliore svolgimento dei servizi e di potenziare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa regionale, razionalizzando il costo del lavoro del personale al fine di contenere la spesa complessiva, diretta e indiretta, entro i vincoli della finanza pubblica. 2. Ai sensi della presente legge si intende per "decreto legislativo" il decreto legislativo 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; per "Giunta", la Giunta regionale; per "Consiglio" il Consiglio regionale. Art. 2 (Principi e criteri generali) 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, l'amministrazione regionale opera secondo i principi di imparzialita', di trasparenza, di funzionalita' e di distinzione delle competenze e delle responsabilita' attribuite, rispettivamente, agli organi di governo e ai dirigenti regionali. 2. Il sistema organizzativo regionale e' ispirato a criteri di flessibilita' nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, di diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, di articolazione degli uffici per funzioni omogenee, di previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonche' di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione. 3. L'amministrazione regionale provvede, altresi', al decentramento delle funzioni e dei servizi agli enti locali in attuazione del principio di sussidiarieta', in attuazione dei relativi principi contenuti nella Costituzione, nel proprio Statuto e nella legge 8 giugno 1990, n. 142. Art. 3 (Definizione e attribuzione delle attivita' di indirizzo, di controllo e di gestione) 1. Le attivita' amministrative sono distribuite fra organi di governo e dirigenti regionali distinguendo fra attivita' attinenti all'indirizzo e al controllo e attivita' attinenti alla gestione. 2. L'attivita' di indirizzo consiste nella determinazione degli obiettivi e delle finalita', dei tempi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e nell'allocazione delle risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi. 3. L'attivita' di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi e i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti tenuto conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a disposizione dell'ufficio. 4. L'attivita' di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attivita' strumentali finanziarie tecniche ed amministrative. 5. Le attivita' di indirizzo e le attivita' di controllo spettano agli organi di governo, che le esercitano, di regola, rispettivamente, con atti di programmazione, di indirizzo e di direttiva e mediante ispezioni e valutazioni. 6. Le attivita' di gestione spettano ai dirigenti, che sono responsabili dei risultati dell'attivita' complessiva e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie e umane. Le attivita' di gestione sono esercitate, di norma, mediante operazioni, atti e altre determinazioni amministrative, nonche' atti di diritto privato. 7. Le responsabilita' degli organi di governo e dei dirigenti sono articolate secondo la seguente sequenza procedimentale: a) gli organi di governo determinano, di regola annualmente, anche con la collaborazione dei dirigenti regionali, gli indirizzi, le direttive, i programmi e i progetti, per funzioni o complessi organici di funzioni e la relativa allocazione di quote del bilancio regionale alle strutture competenti; b) i dirigenti regionali danno attuazione, in relazione alle funzioni attribuite agli uffici ai quali sono assegnati, agli indirizzi, alle direttive, ai programmi e ai progetti, svolgono le relative attivita' di gestione e preparano, annualmente, una relazione sulla attivita' svolta; c) gli organi di governo verificano, mediante gli uffici di controllo interno, la realizzazione degli obiettivi, i costi e i rendimenti dell'attivita',anche su base comparativa, la corretta ed economica gestione delle risorse,l'imparzialita' e il buon andamento della gestione. Ai fini della suddetta verifica in merito alla realizzazione degli obiettivi si tiene conto degli elementi indicati al comma 3. Titolo II L'ordinamento degli uffici Art. 4 (Organizzazione della Regione) 1. La struttura organizzativa della Regione e' articolata in uffici della Giunta e del Consiglio che sono distribuiti in aree. Queste sono inquadrate in dipartimenti. Art. 5 (Funzioni e ordinamento dei dipartimenti della Giunta) 1. I dipartimenti sono costituiti per garantire l'esercizio organico ed integrato delle funzioni regionali. Essi si dividono in dipartimenti con funzioni strumentali, per l'esercizio delle attivita' di supporto dell'intera amministrazione regionale, e in dipartimenti con funzioni finali, per l'esercizio delle competenze regionali concernenti grandi aree di materie omogenee. Il responsabile del dipartimento assicura il raccordo tra la Giunta e le aree di propria competenza. 2. I dipartimenti si ripartiscono in aree. Queste possono, per esigenze gestionali, ripartirsi in servizi. 3. Le aree sono costituite, nell'ambito di ogni dipartimento, per l'assolvimento in modo coordinato di parti omogenee di un complesso di competenze ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di funzioni. 4. I servizi possono essere costituiti nell'ambito dell'area, per I'assolvimento di un complesso di compiti relativi a specifiche attivita' gestionali. Art. 6 (Uffici ausiliari dei dipartimenti della Giunta) 1. In ciascun dipartimento possono essere istituiti i seguenti uffici ausiliari, di stretta collaborazione del responsabile del dipartimento: a) ufficio di programmazione dell'attivita'; b) ufficio di studio e di ricerca; c) ufficio di elaborazione tecnica. 2. In ciascun dipartimento puo' essere istituito l'ufficio ispettivo preposto al controllo della correttezza e della regolarita' delle attivita' di competenza del dipartimento o alle quali il dipartimento e' tenuto a sovraintendere. Art. 7 (Unita' operative semplici della Giunta) 1. All'interno delle strutture di cui all'articolo 5 sono costituite ulteriori articolazioni organizzative, denominate sezioni, per lo svolgimento di attivita' inerenti alla funzione delle strutture medesime. Ai responsabili delle sezioni sono imputate responsabilita' di singoli provvedimenti. Art. 8 (Uffici speciali temporanei della Giunta) 1. La Giunta, sentita la commissione consiliare competente, puo' deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di particolari programmi e progetti di rilevante entita' e complessita', che interessano piu' aree o dipartimenti, per la progettazione e la realizzazione di progetti innovativi o sperimentali, per lo svolgimento di particolari studi od elaborazioni. Gli uffici speciali operano tramite l'impiego coordinato di piu' strutture organizzative, anche appartenenti a diversi dipartimenti. 2. Gli uffici di cui al comma 1 cessano alla scadenza dei termini predeterminati con l'atto di costituzione e,comunque, con l'adempimento dei compiti affidati. 3. L'atto istitutivo dell'ufficio speciale temporaneo indica la struttura operativa permanente, fra quelle previste dalla presente legge, alla quale I'ufficio medesimo e' equiparato e definisce il riferimento alle strutture di governo. 4. L'atto istitutivo dell'ufficio speciale temporaneo contiene: durata, obiettivi, risultati attesi, risorse professionali e strumentali coinvolte. Art. 9 (Uffici del comitato di controllo) 1. Della struttura organizzativa della Regione fa parte anche I'ufficio del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Art. 10 (Responsabilita' delle strutture) 1. I dipartimenti, le aree, i servizi, gli uffici ausiliari e gli uffici speciali temporanei sono unita' organizzative a responsabilita' dirigenziale. Le sezioni sono affidate alla responsabilita' di dipendenti di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale. Art. 11 (Istituzione delle strutture della Giunta) 1. L'istituzione delle aree, dei servizi, degli uffici speciali temporanei, degli uffici ausiliari e delle sezioni e la ripartizione delle funzioni tra gli stessi, e' stabilita con deliberazione della Giunta, secondo le procedure previste dall'articolo 24, comma 2. L'individuazione e l'istituzione dei dipartimenti, nel numero massimo di 24, e' determinata con deliberazione consiliare, secondo le procedure previste dall'articolo 24, comma 2. 2. La deliberazione di cui al comma 1 si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti nel decreto legislativo e nel titolo I della presente legge: a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti e intese, sovrapposizioni e duplicazioni; b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilita'; c) semplificazione e riduzione delle fasi dei procedimenti amministrativi; d) riordino e riduzione degli organismi consultivi; e) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, e l'attuazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso; f) revisione degli orari di servizio al fine di armonizzarli con le esigenze degli utenti. 3. Gli uffici ausiliari e le sezioni sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale previo conforme parere del dirigente responsabile del dipartimento, in conformita' ai principi del comma 2. 4. L'assessorato risorse e sistemi redige e tiene aggiornato un manuale organizzativo. Il manuale ha finalita' conoscitive. Art. 12 (Ordinamento e funzioni dei dipartimenti del Consiglio) 1. Sono istituiti uno o piu' dipartimenti del Consiglio. 2. Il dipartimento del Consiglio e' ripartito in aree e, all'interno delle stesse, in uno o piu' servizi. 3. L'istituzione dei dipartimenti, delle aree e dei servizi, e la ripartizione delle funzioni tra le strutture del Consiglio sono stabilite con deliberazione dell'ufficio di presidenza, in conformita' ai principi stabiliti dal decreto legislativo e a quelli di cui alla presente legge. Art. 13 (Strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica) 1. Sono istituite le seguenti strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo e di direzione politica: gli uffici di gabinetto dei presidenti della Giunta e del Consiglio, anche a responsabilita' dirigenziale, le segreterie particolari del presidente e del vicepresidente della Giunta e dei membri dell'ufficio di presidenza, nonche' degli assessori e dei gruppi consiliari. Con deliberazione della Giunta, sentita la commissione consiliare competente, possono essere individuate altre strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo. 2. Le strutture di cui al comma 1 non possono interferire sull'attivita' delle strutture amministrative ne' sostituirsi ad esse. 3. Alle strutture di cui al comma 1 sono preposti dipendenti regionali, altri dipendenti pubblici, oppure esterni all'amministrazione. 4. Con deliberazione della Giunta e dell'ufficio di presidenza e' stabilito un contingente di personale, per ognuna delle strutture di cui al comma 1. Il contingente indica separatamente il numero dei dipendenti regionali, quelli degli altri dipendenti pubblici e quello degli esterni all'amministrazione. Questi ultimi non possono superare il numero di uno per ciascuna struttura. 5. Gli esterni all'amministrazione prestano la loro attivita' in base a contratto di lavoro subordinato a termine, rinnovabile annualmente. Per il personale in posizione non dirigenziale i contratti fissano il trattamento economico in corrispondenza all'equipollente trattamento del personale regionale. 6. I dipendenti assegnati alle strutture di cui al comma 1 sono nominati, per le rispettive strutture, dalla Giunta o dall'ufficio di presidenza e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei titolari delle strutture o con l'attivita' del gruppo consiliare presso i quali prestano la loro opera. 7. L'organizzazione del lavoro delle strutture di cui al comma 1 e' stabilita dagli organi da cui essi dipendono, che ne sono direttamente responsabili. Titolo III I dirigenti regionali Art. 14 (Competenze e responsabilita' dei dirigenti, qualifica dirigenziale e attribuzione delle funzioni dirigenziali) 1. Ciascun dirigente regionale e' tenuto a dare attuazione agli indirizzi degli organi di governo, a collaborare con gli organi stessi anche mediante la formulazione di proposte e di pareri, ad assicurare il miglior funzionamento dell'organizzazione del lavoro e degli uffici e il miglior utilizzo delle risorse. 2. La funzione dirigenziale e' ordinata in un'unica qualifica e articolata in profili professionali. I dirigenti regionali confluiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'unica qualifica dirigenziale. 3. Le funzioni dirigenziali sono attribuite con incarico, da conferirsi con il procedimento e secondo i criteri di cui all'articolo 15. Gli incarichi di funzioni dirigenziali hanno, di norma, ad oggetto la direzione di strutture organizzative, la direzione di programmi, la direzione di progetti speciali, lo svolgimento di compiti di studio e ricerca, lo svolgimento di funzioni ispettive, di controllo e di vigilanza. 4. La Giunta specifica le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente. Il provvedimento di incarico deve contenere l'indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, delle strutture delle quali il dirigente si avvale e di quelle alle quali deve rispondere. La Giunta provvede, inoltre, alla graduazione delle funzioni e alla loro valutazione ai fini del trattamento accessorio. Il parere della commissione consiliare deve essere espresso entro venti giorni dall'inserimento all'ordine del giorno della commissione stessa. Trascorso tale termine il provvedimento diviene esecutivo cosi' come proposto dalla Giunta. 5. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo, il dirigente cui e' conferito l'incarico di direzione della struttura organizzativa di livello piu' elevato e' sopraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al dirigente preposto alla struttura di livello inferiore. 6. I dirigenti regionali sono responsabili dell'osservanza e dell'attuazione degli indirizzi degli organi di governo, del raggiungimento degli obiettivi fissati, del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialita' e della legittimita' dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti. 7. Entro il 20 gennaio di ogni anno, ciascun dirigente presenta al dirigente della struttura sovraordinata una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e il programma operativo per l'anno in corso. 8. Entro i successivi quindici giorni, il dirigente sovraordinato presenta alla Giunta un rapporto illustrativo dei risultati raggiunti nell'anno precedente e dei programmi per l'anno in corso, relativamente alla struttura alla quale e' preposto, allegando la documentazione di cui al comma 7. 9. Agli esterni ai quali e' stato conferito l'incarico di dirigente di dipartimento si applicano, per la durata dell'incarico stesso, le disposizioni in materia di responsabilita' e di incompatibilita' previste dall'ordinamento regionale. Art. 15 (Procedimento e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali) 1. L'incarico di direttore di dipartimento e struttura equiparata e' conferito dalla Giunta a dirigenti regionali, dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, o a persone esterne all'amministrazione, queste ultime nel limite massimo del sessanta per cento delle posizioni previste, di direttore di dipartimento, dotati di professionalita', capacita' e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali, svolte nel settore pubblico e nel settore privato. 2. L'incarico di cui al comma 1 e' conferito dalla Giunta con contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni ed il trattamento economico previsto, previo parere vincolante della commissione consiliare competente. Tale parere deve essere espresso entro venti giorni dall'inserimento all'ordine del giorno della commissione. Trascorso tale termine il provvedimento diviene esecutivo cosi' come proposto dalla Giunta. Il medesimo incarico puo' essere rinnovato una sola volta. Il trattamento economico viene fissato, previa verifica tra la presidenza della Giunta ed una commissione in cui siano presenti le maggiori rappresentanze della dirigenza pubblica e privata, con riferimento ai parametri previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica. Gli eventuali costi superiori ai trattamenti previsti dai contratti collettivi nazionali non costituiscono oneri contrattuali. 3. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio. 4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti a dirigenti regionali, dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo o, in via transitoria, e per situazioni di carenza della struttura, a persone esterne all'amministrazione, assunte ai sensi dell'articolo 19 comma 3, ed a seguito di quanto previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, in possesso di formazione culturale, professionale, capacita' e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, anche mediante i risultati conseguiti nella pregressa esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilita' connesse con le funzioni da svolgere. 5. Gli incarichi di cui al comma 4 sono conferiti a termine, di norma per un periodo non superiore a tre anni. Il medesimo incarico non puo' essere conferito per un periodo superiore a dieci anni. Il rinnovo dell'incarico e' disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nello svolgimento dell'incarico concluso, in relazione all'assolvimento delle responsabilita' dirigenziali di cui all'articolo 17. 6. Gli incarichi di cui al comma 4 sono conferiti: a) dalla Giunta, su proposta dell'assessore interessato, di concerto con l'assessore competente in materia di personale e previo parere del responsabile del competente dipartimento, per quanto riguarda la preposizione ad aree, servizi ed uffici equiparati; b) dalla Giunta, su proposta del responsabile del competente dipartimento, per quanto riguarda la preposizione agli uffici ausiliari di cui all'articolo 6; c) dalla Giunta, su proposta del dirigente sovraordinato, per quanto riguarda la preposizione a progetti, programmi, compiti di studio e di ricerca da svolgere all'interno del dipartimento. 7. I criteri per l'affidamento e per la revoca degli incarichi dirigenziali, formulati in via preventiva dall'amministrazione prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali dei dirigenti, disciplinate dal relativo contratto nazionale di lavoro. 8. Con deliberazione consiliare su proposta della Giunta, e' adottato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un codice di condotta dei dipendenti regionali, contenente principi e disposizioni, volti ad assicurare la correttezza, l'indipendenza e l'imparzialita' dei comportamenti, a disciplinare i conflitti di interesse e a definire i requisiti di compatibilita' per l'assunzione di funzioni dirigenziali. Art. 16 (Funzioni vicarie) 1. La Giunta, all'atto del conferimento di un incarico dirigenziale, provvede ad individuare il dirigente incaricato di svolgere le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del titolare dell'incarico. 2. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga oltre i sei mesi, si procede alla sostituzione dei dirigenti. Le funzioni vicarie possono essere esercitate anche in attesa dell'espletamento delle procedure per il conferimento dei nuovi incarichi, comunque non oltre i limiti temporali precedentemente indicati. Art. 17 (Responsabilita' e valutazione dei dirigenti) 1. E' istituito un servizio di controllo interno, composto da tre esperti, di cui almeno uno interno all'amministrazione, in possesso di provata capacita' ed esperienza, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. In casi di particolare complessita', la Giunta puo' deliberare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 2. Il funzionamento e l'organizzazione del servizio di controllo interno sono disciplinati con regolamento consiliare adottato, su proposta della Giunta entro 50 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il regolamento di cui al comma 2 prevede l'articolazione dei parametri di riferimento del controllo in relazione alle diverse attivita' ed alla valutazione delle responsabilita' dirigenziali. 4. Il servizio di controllo interno determina annualmente, anche su indicazione della Giunta e dell'ufficio di presidenza, i parametri di riferimento del controllo. Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia rispetto alla struttura, risponde esclusivamente agli organi di governo, puo' avvalersi di un apposito contingente di personale, ha accesso ai documenti amministrativi e puo' richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici regionali. 5. Il servizio di controllo interno opera anche come nucleo di valutazione. La valutazione negativa in ordine alle responsabilita' di cui al comma 1 e' comunicata al dirigente dal direttore di dipartimento sovraordinato e a quest'ultimo dal componente della Giunta dal quale egli dipende funzionalmente. Con la comunicazione e' assegnato un termine per controdedurre, non inferiore a quindici giorni, eslusi i periodi di assenza per ferie o malattia. 6. La Giunta, accertata la valutazione negativa di un dirigente, dispone l'assegnazione ad altro incarico, ovvero il collocamento a disposizione del dirigente interessato, per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico connesso alle funzioni, ovvero, nei casi piu' gravi, il licenziamento ai sensi delle apposite disposizioni del codice civile. 7. Nei casi in cui la valutazione negativa riguarda un dirigente a contratto, la Giunta dispone la risoluzione del contratto con effetto immediato. Art. 18 (Definitivita' degli atti, avocazione e controllo sostitutivo) 1. Gli atti di competenza dirigenziale sono definitivi. Essi sono soggetti ad avocazione da parte della Giunta esclusivamente per particolari motivi di necessita' ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione. Il provvedimento di avocazione prevede che gli atti in questione siano assegnati ad un dirigente ad acta e che siano sempre inviati al servizio di controllo interno. I provvedimenti di avocazione sono sempre inviati al servizio di controllo interno, a fini conoscitivi. 2. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti, che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, la Giunta puo', previa diffida, porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere, assegnandoli ad un altro dirigente nominato ad acta. In tal caso si procede all'accertamento delle relative responsabilita' dirigenziali. Art. 19 (Modalita' di accesso alla qualifica dirigenziale) 1. Salvo quanto disposto al comma 3, l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico o per corso-concorso. Il cinquanta per cento dei posti disponibili a seguito delle procedure previste dall'articolo 24 e' riservato ai dipendenti di ruolo dell'ente appartenenti alle qualifiche funzionali VlI e VIII che siano in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni. La Regione, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne anche per l'accesso alla qualifica dirigenziale, adotta azioni positive per assicurare la piena realizzazione di detto principio. 2. I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati, in relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso o di corso-concorso, che deve in ogni caso richiedere: a) il possesso di diploma di laurea attinente al posto messo a concorso; b) cinque anni di esperienza professionale maturata nelle qualifiche VIl e VIII dell'organico regionale, nella ex carriera direttiva di altre amministrazioni pubbliche o in enti di diritto pubblico, o la qualifica dirigenziale posseduta nelle aziende pubbliche o private. 3. Per coprire le carenze operative della struttura regionale che la Giunta dovesse individuare, la stessa, sentita la commissione consiliare competente, puo' provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con persone esterne all'amministrazione pubblica, nel limite massimo del sette per cento della relativa dotazione organica, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali relativi alla posizione da ricoprire, da indicare nel bando di assunzione pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Sulla base dei risultati degli interventi di formazione previsti dal comma 5, il ricorso e la percentuale della dotazione organica dirigenziale da ricoprire con contratto a tempo determinato e' riconsiderata, triennalmente, fino a giungere al livello ordinario massimo del cinque per cento. Tale rideterminazione avviene con atto di Giunta, sentita la commissione consiliare competente. 4. Sono requisiti necessari, per l'assunzione di cui al comma 3, il possesso del diploma di laurea e la comprovata esperienza professionale acquisita in pubbliche amministrazioni o in aziende pubbliche o private, o nelle libere professioni. 5. L'amministrazione regionale provvede ad impostare piani pluriennali di formazione in grado di adeguare le competenze e le professionalita' dei dirigenti regionali alla funzione propria dell'ente Regione. 6. Il trattamento economico per le assunzioni a tempo determinato e' stabilito nel provvedimento di assunzione, con riferimento al trattamento economico dei dirigenti pubblici di ruolo, nell'ambito del tetto di spesa globale per il personale nel rispetto dei principi di cui alla lettera h) dell'articolo 2 della legge n. 421 del 1992 e successive norme di attuazione. 7. In sede di prima applicazione della presente legge e non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla copertura della meta' dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale risultanti a seguito della ridefinizione della pianta organica di cui all'articolo 24, comma 2, si provvede attraverso concorso per titoli di servizio, professionale e di cultura, integrato da colloquio e procedure di valutazione. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso del diploma di laurea appartenenti alla VII e VIII qualifica e che abbiano maturato un'anzianita' di almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera. Art. 20 (Ufficio di presidenza) 1. Tutte le competenze in materia di personale e di organizzazione che la legge attribuisce alla Giunta spettano all'ufficio di presidenza per quanto attiene all'organizzazione ed al personale assegnato alle strutture organizzative del Consiglio. Titolo IV Rapporto di lavoro dei dipendenti regionali Art. 21 (Disciplina del rapporto di lavoro) 1. La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali e' costituita dalle leggi regionali che regolano le materie per le quali opera la riserva di legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nonche' dai contratti collettivi di cui all'articolo 45 del decreto legislativo. 2. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del decreto legislativo. Nell'ambito della contrattazione decentrata, con apposito protocollo d'intesa viene verificata, periodicamente, l'omogeneita' nell'applicazione dei criteri relativi agli avanzamenti di carriera e vengono individuati strumenti e meccanismi correttivi delle eventuali distorsioni. 3. I rapporti individuali di lavoro e di impiego dei dipendenti regionali sono regolati contruattualmente. 4. I contratti individuali, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo, garantiscono ai dipendenti parita' di trattamento contrattuale e comunque non inferiore a quello previsto dai rispettivi contratti collettivi. Titolo V Norme finali e transitorie Art. 22 (Revisione dell'organizzazione, della dotazione organica e accesso agli organici regionali) 1. La Regione procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione della propria organizzazione, secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 11. 2. La Regione procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione della propria dotazione organica, secondo i seguenti criteri: a) assicurare l'ottimale distribuzione delle risorse umane, in relazione alle funzioni da svolgere, alle capacita' ed alle attitudini dei dipendenti regionali; b) realizzare la coordinata attuazione dei processi di mobilita', di riconversione professionale e di reclutamento del personale quali strumenti di miglioramento organizzativo e di arricchimento professionale; c) perseguire le pari opportunita'. 3. Qualora la definizione della pianta organica comporti maggiori oneri finanziari si provvede con legge. 4. Il ruolo organico dei dipendenti dell'amministrazione regionale e' unico ed e' articolato per profili professionali, con distinte dotazioni per le strutture organizzative del Consiglio e della Giunta. 5. Entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa presentazione entro trenta giorni dalla stessa data da parte della Giunta della proposta di legge, la Regione provvede ad istituire e a disciplinare il ruolo unico professionale. 6. L'accesso agli organici regionali avviene di norma attraverso concorsi unici, in base alla programmazione annuale stabilita d'intesa tra la Giunta e l'ufficio di presidenza. 7. In sede di prima attuazione della presente legge, alla copertura del cinquanta per cento dei posti vacanti, non riservati a dipendenti interni, per i quali siano vigenti graduatorie di idonei residuate da concorsi pubblici regionali, si provvede mediante utilizzo delle graduatorie medesime, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, cosi' come confermato dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 8. Al fine di superare le situazioni di sperequazione determinatesi nei confronti del personale non destinatario delle leggi regionali 15/1988, 73/1988, 36/1989, 8/1990, 38/1994 e 39/1994 ed inquadrato presso la Regione Lazio ai sensi delle leggi regionali 20 e 21/1973, 41/1975, 65/1976, 57/1979, 64/1979, 43/1980, 13/1983, 50/1983 e dell'art. 6 della legge regionale 31/1990 si provvedera' con successivo provvedimento, in armonia con i principi di cui all'articolo 1, comma 3, e articolo 8, lettera b), del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 9. Per i primi tre anni successivi alla determinazione della pianta organica di cui all'articolo 24, la meta' dei posti disponibili nelle qualifiche non dirigenziali, messi a concorso pubblico, e' riservato ai dipendenti regionali in possesso dei titoli richiesti per l'accesso al posto messo a concorso, o appartenenti alle qualifiche immediatamente inferiori, in possesso di un titolo di studio almeno immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso al posto messo a concorso e con un'anzianita' di servizio, in ruolo, di almeno ventiquattro mesi. 10. Limitatamente alla prima tornata concorsuale, alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche non dirigenziali nella pianta organica al 31 agosto 1993, e fino al limite del cinquanta per cento di quelli resisi vacanti successivamente a tale data, si provvede attraverso un corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento delle professionalita' richieste, secondo quanto previsto dall'articolo 36, lettera a) del decreto legislativo. La meta' dei posti disponibili e' riservata ai dipendenti regionali, in possesso dei titoli richiesti per l'accesso al posto messo a concorso, o appartenenti alle qualifiche immediatamente inferiori, in possesso di un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso al posto messo a concorso e con un'anzianita' di servizio, in ruolo, di almeno ventiquattro mesi. 11. La Giunta completa ed aggiorna, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'informatizzazione di tutti i dati e le informazioni relative all'inquadramento del personale. Nella fase della rilevazione delle informazioni si tiene conto anche dei risultati della verifica dell'omogeneita' nell'applicazione dei criteri di avanzamento di carriera di cui all'articolo 21, comma 2. Art. 23 (Enti ed aziende regionali) 1. Per gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli IACP - Istituti autonomni case popolari, le funzioni attribuite dalla presente legge al Consiglio e alla Giunta sono esercitate dagli organi istituzionali di ciascun ente, sino alla legge regionale di revisione dei rispettivi ordinamenti. 2. Gli organi deliberativi di enti, istituti ed aziende regionali adottano e presentano alla Giunta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un progetto di ridefinizione della dotazione organica, nel limite massimo di quella in vigore, e della struttura organizzativa, istituendo altresi' i relativi servizi di controllo interno e di valutazione dei dirigenti. Art. 24 (Prima applicazione) 1. Entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla rilavazione dei carichi e dei processi di lavoro dell'amministrazione regionale, anche mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in tecniche di rilevazione e di valutazione. 2. Entro i successivi cinquanta giorni, la Giunta provvede, previo parere vincolante della commissione consiliare competente, sulla base della rilevazione dei carichi e dei processi di lavoro, e nel rispetto degli articoli 2 e 11, alla ridefinizione dell'ordinamento degli uffici, ai sensi dell'articolo 22, nonche' alla ridefinizione della dotazione organica, ivi compresa la definizione delle posizioni dirigenziali diverse dalla responsabilita' di struttura, d'intesa con l'ufficio di presidenza per quanto riguarda il Consiglio. Tale parere deve essere espresso entro venti giorni dall'inserimento all'ordine del giorno della commisione. Trascorso tale termine il provvedimento diviene esecutivo cosi' come proposto dalla Giunta. Nel medesimo termine la Giunta provvede, altresi', alla specificazione delle attribuzioni e dei compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 14. 3. Dopo i successivi cinquanta giorni la Giunta provvede alla individuazione delle materie da delegare agli enti locali ed agli enti sub-regionali e del contingente numerico di personale da trasferire o comandare contestualmente al passaggio delle funzioni, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonche' alla conseguente ridefinizione delle strutture e della dotazione organica. Al personale posto in mobilita', sono dovuti incentivi anche in conformita' di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 4. Gli altri incarichi di direzione di cui all'articolo 15, comma 4, sono conferiti successivamente all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 2. 5. Fino alla data di entrata in vigore della revisione della dotazione organica e delle strutture organizzative rimangono in vigore i ruoli del personale regionale, della formazione professionale e degli A.DI.SU.. Art. 25 (Disposizioni transitorie) 1. Sino alla ridefinizione della dotazione organica di cui all'articolo 23, comma 2: a) e' temporaneamente confermata la dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali del ruolo regionale risultante al 31 agosto 1993; b) la dotazione organica temporanea della qualifica dirigenziale e' quella risultante al 31 agosto 1993 ed e' pari a 482 unita', comprensiva della riduzione pari al diciotto per cento della dotazione organica preesistente delle qualifiche dirigenziali e dei posti da coprirsi con incarico di direttore di dipartimento. 2. Sino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali, il trattamento economico di dirigente della I e della II qualifica e' conservato ad personam, compatibilmente con quanto previsto dal predetto contratto. 3. I dirigenti ai quali, in seguito alla revisione della dotazione organica e delle strutture organizzative, non siano conferiti incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 14, sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilita' di cui all'articolo 22 del decreto legislativo. I processi di mobilita' si rivolgono prioritariamente agli enti sub regionali ed agli enti locali del lazio, in attuazione dei processi di delega di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Art. 26 (Norma Finanziaria) 1. L'onere finanziario connesso all'applicazione della presente legge rientra nei limiti di spesa derivanti dai provvedimenti conseguenti all'attuazione dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dai successivi incrementi previsti da disposizioni legislative statali e dai contratti collettivi e grava sui capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996. Art. 27 (Abrogazione ed adeguamento della normativa regionale) 1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare: articoli da 1 a 28, articoli 31, 33, 34, articoli da 36 a 38, articoli da 40 a 46, articoli 51, 72 e 73, della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20; - legge regionale 26 agosto 1978, n. 48; - articoli 2 e 3, articoli da 8 a 12, articoli 14, 20, 21 e 26 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11; - legge regionale 5 febbraio 1979, n. 12; - legge regionale 11 aprile 1985, n. 36; - articoli 58 e 59della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24; - legge regionale 26 aprile 1988, n. 25; - legge regionale 6 febbraio 1989, n. 9; - legge regionale 15 giugno 1989, n. 38; - legge regionale 16 febbraio 1990, n. 14; - articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 8 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 37; - articoli 4 e 6 della legge regionale 21 novembre 1990, n. 84; - articolo 3 comma 4, e articolo 4 commi 2 e 3, della legge regionale 13 febbraio 1991, n. 8; - articolo 2 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 31; - articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 - articolo 45 della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26; - legge regionale 30 marzo 1992, n. 30; - articolo 4 comma 4, articoli da 20 a 28, della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35; - legge regionale 1 febbraio 1993, n. 10; - articolo 3 comma 1, della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21; - articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 giugno 1994, n. 16 e la conferma di tale disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25; - legge regionale 15 maggio 1995, n. 28. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 che disciplinano le funzioni dirigenziali, contenute nella legge regionale n. 35 del 1992 sono disapplicate con effetto dall'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 24, comma 2. 3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 24 comma 2, la Giunta e' autorizzata a confermare, previo parere vincolante della commissione consiliare competente, l'attuale articolazione delle strutture regionali centrali e periferiche con le relative attribuzioni, salvo le modifiche che si rendessero necessarie per adeguarla alla diversa ripartizione, razionalita' e funzionalita' degli incarichi assessorili. Tale parere deve essere espresso entro venti giorni dall'inserimento all'ordine del giorno della commissione. Trascorso tale termine il provvedimento diviene esecutivo cosi' come proposto dalla Giunta. 4. Le norme regionali disciplinanti il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali nelle materie non soggette a riserva di legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate a seguito della stipulazione dei contratti collettivi di lavoro che regolano le materie stesse. 5. Le norme regionali relative alla materia dell'ordinamento degli uffici, della dirigenza e del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, per la parte soggetta a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 421 del 1992, che non siano abrogate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, continuano ad essere applicate in quanto non in contrasto con i principi del decreto legislativo e con le disposizioni della presente legge. 6. Entro centoventi giorni dall'adozione della revisione dell'organizzazione e della dotazione organica, la Regione provvede all'adeguamento ed al coordinamento della normativa regionale di cui al comma 4 con le disposizioni della presente legge e del decreto legislativo. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |