| L.R. 21 Gennaio 1992, n. 6 (1) |
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Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1992.
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Art. 1 1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l'anno finanziario 1992, e comunque non oltre il 31 marzo 1992 secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazione, con le disposizioni e le modalità previste nella relativa proposta di legge all'esame del Consiglio regionale. Art. 2 1. E' autorizzato per gli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l'esercizio provvisorio. 2. Gli enti, aziende ed organismi per i quali l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1992 è contenuta nella proposta di legge concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1992 sono autorizzati a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo secondo le modalità previste dall'art. 10, secondo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. 3. Gli altri enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono autorizzati a gestire l'esercizio provvisorio nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato. Art. 3 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 febbraio 1992, n. 4. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 25 luglio 1992, n. 29 (S.S. n. 3). |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |