| L.R. 17 Febbraio 1992, n. 14 (1) |
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Modificazione alla legge regionale 24 giugno 1988,n.38, concernente: "Istituzione nel comune di Sutri del parco urbano denominato "Parco dell'antichissima città di Sutri".
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Art. 1 1. Il contributo di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 24 giugno 1988, n. 38, può essere destinato altresì alla estinzione delle eventuali passività onerose derivanti da acquisizioni o espropri dei terreni e degli immobili compresi nel territorio del parco eventualmente già attuate dal comune di Sutri. 2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 la denominazione del cap. n. 21051 è così modificata "Contributo straordinario al comune di Sutri per l'acquisizione e l'esproprio di terreni ed immobili compresi nel parco dell'antichissima città di Sutri, compresa l'estinzione di mutui eventualmente già accesi dallo stesso comune per le stesse finalità, e per interventi di prima attivazione". 3. A partire dall'esercizio 1991, alla copertura delle spese per la gestione del parco dell'antichissima città di Sutri, si provvederà con lo stanziamento del cap. n. 21050 del bilancio regionale. 4. Sono soppressi il secondo comma dell'art. 7 ed il terzo comma dell'art. 8. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 marzo 1992, n. 7 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |