| L.R. 17 Gennaio 1992, n. 3 (1) |
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Integrazione all'articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, concernente: "Istituzione del fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali.
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Art. 1 1. (Omissis) (2). Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 gennaio 1992, n. 3. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 25 luglio 1992, n. 29 (S.S. n. 3). (2) Sostituisce l'art. 9 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |