L.R. 24 Maggio 1990, n. 59 |
Norme di attuazione della legge 14 aprile 1982, n.164, concernente: "Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso"(1).
|
Art. 1 (Attività di consulenza) 1. L'attività di consulenza di cui all'art. 2 della legge 14 aprile 1982, n. 164, gli accertamenti di cui all'art. 3 della medesima legge, l'assistenza psicologica eventualmente richiesta dagli interessati ed un parere sugli interventi necessari ai fini del trattamento medico-chirurgico, sono a carico del servizio sanitario e vengono garantiti dai consultori familiari pubblici e dai consultori privati convenzionati con il servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 aprile 1976, n. 15. 2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare atti di convenzione con le strutture di cui al precedente comma autorizzando anche l'istruzione di corsi di qualificazione del personale ai fini delle prestazioni di cui al precedente comma. Art. 2 (Trattamento medico-chirurgico) 1. La Regione fornisce l'assistenza medico-chirurgica necessaria alla rettificazione di sesso e alle conseguenti modificazioni di ordine estetico nei casi autorizzati con sentenza del Tribunale. 2. A tal fine è istituito, di concerto con l'unità sanitaria locale RM/10, presso l'ospedale S. Camillo in Roma il servizio per la modificazione dei caratteri sessuali, collegato alla divisione di urologia dell'ospedale. L'unità sanitaria locale RM/10, entro novanta giorni dalla promulgazione della legge trasmetterà alla Regione per i successivi adempimenti la pianta organica del servizio comprendente figure mediche specialistiche (chirurgia plastica, chirurgia urologica, endocrinologia) e personale infermieristico e di assistenza numericamente adeguato e debitamente selezionato. 3. La Giunta regionale, alla fine del primo anno di funzionamento del servizio verifica i livelli di attività del servizio e la sua rispondenza alle esigenze dell'utenza prendendo gli opportuni provvedimenti di programmazione su scala regionale. Art. 3 (Rimborsi) 1. La Regione rimborsa fino ad un massimo del 50 per cento della spesa sostenuta dai cittadini del Lazio per gli interventi di rettificazione del sesso sulla base di un autorizzazione ottenuta ai sensi della legge n. 164 del 1982. 2. Il regolamento di attuazione di quanto previsto al comma precedente viene deliberato dal Consiglio regionale entro novanta giorni dalla promulgazione della presente legge. Art. 4 (Norme transitorie) 1. Fino alla effettiva entrata in funzione del servizio per la modificazione dei caratteri sessuali di cui al precedente art. 2, la Regione rimborsa fino al 100 per cento della spesa sostenuta dai cittadini del Lazio per gli interventi di rettificazione del sesso ai sensi della legge n. 164 del 1982. 2. Per il primo anno di entrata in vigore della presente legge e in attesa dell'adeguamento dei consultori pubblici alle finalità di cui al precedente art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'A.I.E.D. (Associazione italiana per l'educazione demografica) per la fornitura gratuita delle consulenze di cui al precedente art. 1. Art. 5 (Norme finanziarie) 1. La spesa relativa alle prestazioni sanitarie previste ai precedenti art. 3 e 4, per un ammontare complessivo previsto in L. 500 milioni, graverà su apposito capitolo del bilancio regionale per l'anno 1990, che provvederà alla relativa copertura. Note: (1) Pubblicata sul BUR 9 giugno 1990, n. 16. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 49 (S.S. n. 3). |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |